image_pdfimage_print
Ci si riprova.E’ stato nuovamente presentato il progetto di legge sulla Psicologia Scolastica che nella scorsa legislatura era stato affossato. Avevamo commentato i contenuti del progetto e il suo iter nella sezione “Le Occasioni Mancate degli Psicologi e dei loro Ordini”, sottolineando l’insipienza con cui le nostre rappresentanze istituzionali di categoria avevano lasciato sfumare un’ottima occasione di interloquire con la politica e di ampliare, con gli spazi di applicazione operativa della Psicologia, i posti di lavoro per gli Psicologi.

Ora l’occasione viene riproposta. Riusciranno i nostri rappresentanti al Consiglio Nazionale e negli Ordini territoriali a farla nuovamente sfumare?

AltraPsicologia, comunque, ha contattato il Sen. Asciutti, estensore della proposta legislativa, per provare a far sentire, in questa legge (se mai diventerà tale), la voce degli Psicologi.

Scriveteci i vostri commenti su questa Proposta di Legge (così come sulla Proposta di Legge circa la Psicoterapia Convenzionata) alla casella e-mail redazione@altrapsicologia.it oppure lasciate un commento a questo articolo e proveremo a rappresentarli ai parlamentari.

AltraPsicologia

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–

N. 612

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006

———–

Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica

———–

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge che qui si propone riprende testualmente i risultati di un lungo lavoro della XIII legislatura, che si era concluso il 18 gennaio 2001 in Commissione Speciale Infanzia con la richiesta unanime della sede deliberante.

I rappresentanti di tutti i partiti avevano sottoscritto tale richiesta in quanto, dopo adeguate consultazioni, si era raggiunto un accordo su tutti i problemi che il lungo iter del disegno di legge aveva lasciato emergere.
In particolare, si era convenuto di lasciare alle Regioni ed all’autonomia scolastica la più ampia potestà di organizzare ed anzi di avviare o meno il servizio di psicologia scolastica.
Questa massima autonomia locale del resto è stata poi confermata nell’evoluzione successiva della normativa anche costituzionale.
Ma un accordo ancora più profondo era stato raggiunto sulla necessità di correggere finalmente a livello nazionale un vecchio equivoco che ha creato nel nostro Paese, unico al mondo, una lacuna gravissima a danno dei nostri minori. Si tratta purtroppo di una lacuna nazionale, non semplicemente locale.
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, per creare il Servizio sanitario nazionale, non aveva alcuna dotazione finanziaria, e mirava dapprima ad attingere alle risorse sparse per il territorio, per poi riproiettarvele, così si diceva allora, dopo la loro concentrazione nell’Unità sanitaria locale. Ciò è stato vero per alcune professionalità, certamente. Ad esempio, gli ingegneri dell’ENPI, anche quando l’Ente fu soppresso ed il suo personale confluì nelle USL, continuarono a collaudare gli ascensori ed a svolgere le altre mansioni per la sicurezza contro gli infortuni, che avevano nell’Ente disciolto. I medici delle varie mutue svolgevano già prima le stesse mansioni sanitarie che hanno continuato a svolgere dopo. E così per tante altre figure professionali.
Non è stato così per gli psicologi di altri settori, ed in particolare per gli psicologi scolastici. Innovativamente impegnati nel soccorrere le persone più gravemente sofferenti sul piano psichico, quasi tutti gli psicologi italiani sono stati assorbiti nelle funzioni psicoterapeutiche, rivolte agli adulti, agli adolescenti ed anche ai minori, ma solo a quelli che già avevano accusato malattie diagnosticate come tali.
In realtà, tutte le ricerche a livello internazionale dimostrano che si possa fare a meno dell’intervento di specialisti nei settori della psichiatria, della criminologia e della tossicodipendenza solo se i minori possono elaborare i loro problemi prima che si acuiscano e si incancreniscano. Nessuno ha mai neppure pensato di sostenere, ovviamente, che solo lo psicologo possa consentire tale elaborazione: di solito, e per fortuna, è il normale ambiente famigliare e sociale che consente tale elaborazione positiva. Ci sono moltissimi altri fattori positivi che possono opportunamente integrare le lacune e le distorsioni anche più gravi di questi ambienti. Ma quando per qualsiasi ragione l’ambiente famigliare e sociale riesce a soffocare nel minore tale elaborazione, allora l’ascolto psicologico costituisce una importante valvola di sfogo, talvolta proprio l’unica in grado di conservare al bambino quella possibilità di sviluppo libero e costruttivo che anche la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo afferma essergli sempre e comunque dovuta.
Per questi motivi tutti i Paesi civili, anche quelli più avari di spesa pubblica, hanno messo la psicologia e lo psicologo a disposizione dei minori, dei minori normali, prima che degli adulti, persino prima che degli adulti ammalati. Il principio universale è che se manca in un piccolo villaggio lo psicologo non è necessariamente un’ingiustizia, perché altre necessità possono essere ben più urgenti. Ma in quel villaggio sarebbe un’ingiustizia che il primo psicologo disponibile fosse utilizzato dagli adulti, magari dai più ricchi perdigiorno, annoiati e capricciosi.
E questa gravissima ingiustizia è sistematicamente perpetrata in Italia dalla assurda distribuzione delle risorse professionali che in questo settore ha determinato il blocco attuativo della legge n. 833 del 1978. Le USL sono diventate ASL cioè aziende, e preferiscono erogare i propri servizi ai pazienti meglio paganti che non ai minori che ancora non denunziano clamorosamente il proprio disagio.
Così tutti i principi di civiltà che hanno indotto i Paesi civili a devolvere alla scuola in media uno su quattro dei loro psicologi vengono incredibilmente calpestati nel nostro Paese, a causa della errata applicazione di una legge che doveva razionalizzare la distribuzione delle risorse professionali più verso la prevenzione che verso la cura, e proprio in uno dei settori dove la differenza di costi fra prevenzione e cura è più macroscopica. Si pensi alla differenza di costo economico e sociale di una delle carriere sopra menzionate, vale a dire degli specialisti che si occupano di problemi psichiatrici, di criminali e di tossicodipendenti, rispetto al costo di una elaborazione psicologica precoce degli stessi problemi. E nuove ricerche stanno dimostrando sempre nuove correlazioni fra la mancata elaborazione precoce ed altre gravissime infelicità e disavventure degli adulti. Così accade che pochi Paesi quanto l’Italia risultano presi alla sprovvista ogni volta che la scuola sale alla ribalta con episodi gravissimi di cronaca nera, apparentemente inspiegabili proprio perché nessun professionista aveva potuto offrire ai minori quelle risorse della moderna scienza psicologica che consentono di prefigurarli ed elaborarli prima che passino all’atto, prima che sia troppo tardi.
La scuola deve poter offrire ai minori questo servizio, prima che essi ne dimostrino il bisogno conclamato; lo deve poter offrire a porte aperte, senza la precostituzione dell’armamentario delle diagnosi, delle prescrizioni, degli invii e delle cure, ormai inefficaci perché tardive.
E precisamente questa mera possibilità, senza alcun obbligo attuativo, si riapre con il presente disegno di legge. Niente di più. Ma niente di meno. La XIII legislatura aveva destinato al disegno di legge risorse assolutamente irrisorie. Proprio l’esiguità delle risorse aveva indotto alcuni di noi a considerare non significativo e non risolutivo quel disegno di legge, che per questo motivo non fu sostenuto sino al traguardo finale con quella convinzione che era necessaria dopo il voto unanime per la richiesta di sede deliberante.
Ora si spera che il nuovo Parlamento possa dotare questo disegno di legge di un corredo finanziario più consono alla bisogna, anche rispettando lo schema distributivo fra le Regioni che era stato senza errori predisposto dal Governo e dal Parlamento precedente.
Infine, dal punto di vista procedurale, nella XIII legislatura qualche problema era emerso dalla nascita di questo disegno di legge fuori della sua sede naturale, cioè nella settima Commissione. Per quanto possa essere utile ed anzi prezioso l’apporto della Commissione speciale infanzia, tuttavia il carattere di normalità strutturale del servizio di psicologia scolastica richiede che esso venga originato in questa Commissione, per poi proseguire il suo iter in tutte le sedi opportune, comprese certamente anche quelle speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione sperimentale e finalità
del servizio di psicologia scolastica)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’ambito del territorio di loro competenza, possono istituire il servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.
3. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, è di contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo sviluppo armonico dell’alunno, operando per la prevenzione del disagio sociale e relazionale.

Art. 2.

(Criteri per l’organizzazione del servizio
di psicologia scolastica)

1. L’organizzazione del servizio di psicologia scolastica dovrà prevedere il ricorso all’opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, comunque iscritti all’ordine professionale, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, possono avvalersi dei servizi di psicologia scolastica, al fine di predisporre i progetti di intervento, basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati.
3. Quale contributo statale per la sperimentazione del servizio di psicologia scolastica è autorizzato lo stanziamento di euro 4.131.655 annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella fase della Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Compiti ed attività del servizio
di psicologia scolastica)

1. Le attività svolte dal Servizio di psicologia scolastica comprendono:

a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori;

b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l’organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;
d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia.

2. È compito del servizio di psicologia scolastica:
a) operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;

b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.

Art. 4.

(Sperimentazione del servizio
di psicologia scolastica)

1. Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, coordina e assicura il monitoraggio della sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, in vista della realizzazione di almeno un servizio di psicologia scolastica permanente in ogni regione o provincia autonoma.

2. Per i compiti di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un comitato tecnico-scientifico composto da:

– due professori universitari, di cui uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà;

– da due psicologi designati dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi;
– da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo;
– da quattro delegati degli ordini degli psicologi regionali, designati dal consiglio nazionale dell’ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle diverse componenti scolastiche.

3. Ai componenti del comitato compete quale forma di compenso un’indennità di presenza per seduta.

4. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero dell’istruzione una conferenza nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella conferenza nazionale costituiscono oggetto di una relazione al Parlamento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all’articolo 2 determinati in euro 4.131.655 annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, di cui all’articolo 4, comma 2, determinati in euro 15.494 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A

Regioni
e province autonome
Alunni (a)Somme da attribuire
alle regioni (b)
Totali
Piemonte 430.656 98.372,75 +  123.885,31 222.258,06
Valle d’Aosta 12.291 98.372,75 +      3.535,71101.908,46
Lombardia 962.153 98.372,75 +  276.779,18375.151.93
Bolzano 57.929 98.372,75 +    16.664,24115.036,99
Trento 54.272 98.372,75 +    15.612,24113.984,99
Veneto 493.423 98.372,75 +  141.941,27240.314,02
Friuli-Venezia  Giulia 114.842 98.372,75 +    33.036,20131.408,95
Liguria 146.997 98.372,75 +    42.286,12140.658,87
Emilia-Romagna 375.804 98.372,75 +  108.106,22206.478,97
Toscana 360.080 98.372,75 +  103.582,96201.955,71
Umbria 94.117 98.372,75 +    27.074,31125.447,06
Marche 170.290 98.372,75 +    48.986,73147.359,48
Lazio 664.955 98.372,75 +  191.285,28289.658,03
Abruzzo 170.573 98.372,75 +    49.068,14147.440,89
Molise 45.232 98.372,75 +    13.011,74111.384,49
Campania 956.176 98.372,75 +  275.059,80373.432,55
Puglia 616.785 98.372,75 +  177.428,38275.801,13
Basilicata 94.892 98.372,75 +    27.297,25125.670,00
Calabria 328.365 98.372,75 +    94.459,61192.832,36
Sicilia 788.629 98.372,75 +  226.862,14325.234,89
Sardegna 239.111 98.372,75 +    68.784,23167.156,98
(a) Numero di alunni iscritti per l’anno scolastico 2000-2001 (secondo i dati riportati nel piano di riparto dei fondi per l’assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, allegato allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62).
(b) Ad una somma fissa data dalla quota di ripartizione di euro 2.065.828 tra le 21 regioni e province autonome è aggiunto un importo corrispondente all’ammontare della popolazione scolastica dell’ente.