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[IMPORTANTE AGGIORNAMENTO del 14 Settembre 2016: LEGGI QUI]

Un nuovo terrore serpeggia tra gli psicologi liberi professionisti: l’obbligo di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie dei nostri pazienti in modo da rendere possibile all’Agenzia delle Entrate la redazione del 730 precompilato ai soggetti aventi diritto.

Un nuovo obbligo che, oltre alla delicata gestione e trasmissione dei dati, richiederebbe ai professionisti l’acquisto di un software per portare a termine le operazioni.

Insomma: un altro impegno, un altro obbligo, soprattutto un’altra spesa per i liberi professionisti.

Iniziamo subito
a sgomberare il campo dai dubbi:

allo stato attuale tale obbligo NON RIGUARDA GLI PSICOLOGI.

 

A chiarirlo è uno specifico parere richiesto da ENPAP ai propri consulenti fiscali.

 

SISTEMA TESSERA SANITARIA: Cos’è?

Il Sistema Tessera Sanitaria è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è pensato per fornire all’Agenzia delle Entrate tutti i dati circa le spese sanitarie affrontate dai cittadini, in modo da poter predisporre il 730 precompilato.

Il MEF, nel decreto pubblicato in G.U. n°185 dell’11/8/2015, specifica che l’obbligo di trasmissione dei dati riguarda:

a) ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

b) Iscritti all’albo dei medici chirurghi e gli odontoiatri

Nel decreto sono inoltre specificate le tipologie di prestazioni:

a) spese per prestazioni di assistenza specialistica o ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica

b) visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche strumentali

c) prestazioni chirurgiche, ad eccezione della chirurgia estetica

d) interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri

e) certificazioni mediche

f) altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti non comprese nell’elenco precedente

 

Le prestazioni psicologiche, quindi, non sono presenti nell’elenco e pertanto, a meno di ulteriori specificazioni dal MEF, gli psicologi non saranno tenuti alla trasmissione dei dati.

 

E LA PSICOTERAPIA?

Allo stato resta invariata la detraibilità di tutte le prestazioni sanitarie svolte dagli psicologi, psicoterapia compresa, anche se gli psicologi non sono tenuti alla trasmissione dei dati: se il dichiarante è destinatario di 730 precompilato, dovrà perciò provvedere alla rettifica dello stesso, in modo da farvi rientrare tutte le spese sanitarie non incluse nel SISTEMA TESSERA SANITARIA.

Non è da escludere che le cose possano cambiare in futuro: come sempre vi terremo aggiornati su tutte le novità al riguardo!

[IMPORTANTE AGGIORNAMENTO del 14 Settembre 2016: LEGGI QUI]