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Alcuni giorni fa una sentenza del Tar del Lazio ha sancito che il cosiddetto counselor in Italia non esiste. Le attività che si volevano svolte da questa “figura professionale” sono in realtà svolte dallo Psicologo.

Ne consegue che chi vuole svolgere le attività di counseling ma non è uno psicologo commette un reato, quello dell’esercizio abusivo della professione di psicologo (art.348 del C.P.).

Tutto è nato da un’associazione, Assocounseling, che ha tentato di far riconoscere il counselor come una nuova professione attraverso la Legge 4/13.

Secondo il TAR l’associazione non solo non ha rispettato la stessa legge che pensava di utilizzare per il riconoscimento, ma soprattutto non si tratta affatto una nuova professione, visto che gli psicologi svolgono le stesse attività e hanno legge specifica che li riconosce come professione (Legge 56/89, “Ordinamento della professione di psicologo”)

In realtà, ci sono state molte altre sentenze a favore degli psicologi nella diatriba con chi voleva esercitare attività tipiche della professione. La stessa legge 56/89 e l’articolo 348 del Codice Penale sopra citati tutelano la professione da attività abusive che potrebbero essere (e lo sono state) dannose per i cittadini.

Ma allora perché questa sentenza, definita da molti “storica”, è così importante?

Cosa cambia con questa sentenza?

Vediamo insieme di identificare alcune fra le motivazioni più importanti:

  1. Non si riferisce ad una fattispecie. A differenza delle sentenze – anche della Cassazione – precedenti, la sentenza del TAR non parla di un solo aspetto della professione dello psicologo. Non deriva, cioè da una denuncia sulla questione della valutazione della Personalità, dell’uso dei test psicologici o della questione legata alla psicoanalisi. Questa sentenza tocca anche ambiti quali la progettazione di interventi “formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità di vita”, oppure “di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane”, coinvolgendo anche l’albo B degli Psicologi e soprattutto i contesti di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e la Psicologia del Benessere Psicologico, argomenti che qualcuno pensava non fossero prerogativa specifica dello psicologo, perciò utilizzabili dai cosiddetti coach e counselor;
  2. 2Ribadisce ciò che era stato più volte detto. In questo sito di Altra Psicologia ci sono almeno 100 articoli che parlano di tutela della professione (per una verifica, scrivere “counselor” nella text box della ricerca e poi contarne i risultati). E’ dal 2005 che AP scrive sulla necessità di contrastare il fenomeno dei “counselor”. Io stessa ho scritto un articolo sulla legge 4/13 e sui dubbi dell’accreditamento di Assocounseling, in risposta al quale sul sito dell’associazione è stato pubblicato un articolo che mi ha preso di mira con dubbio sarcasmo e pure qualche accusa. Eppure, le mie non erano offese, ma constatazioni sull’incongruenza di presentare una richiesta di accreditamento per una una professione che si voleva si occupasse dell’ambito sanitario, sebbene la stessa legge 4/13 escluda categoricamente l’ambito sanitario nelle nuove professioni da accreditare. Oggi la sentenza del TAR conferma completamente la stessa linea di pensiero espressa nel mio e nei numerosi articoli dei colleghi di AP. Ma non solo articoli. Nel 2012 corposo è stato il contributo di colleghi di AP nella stesura di un documento sugli atti tipici che vede gran parte delle voci che ora sono contenute nella sentenza del TAR. Un documento che era stato consegnato a chi all’epoca presiedeva il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, ma che fu, evidentemente, sottovalutato;
  3. 3Coinvolge anche le associazioni che non avevano tentato il riconoscimento. Gli effetti dell’azione tentata da Assocounseling si estendono anche a tutte le scuole che insegnano counseling a soggetti non psicologi o a studenti di psicologia. Nel momento in cui viene riconosciuto che il counseling fa parte delle attività tipiche dello psicologo e che il counselor non psicologo non esiste, chiunque effettui quelle stesse attività commette un reato. Le ripercussioni, quindi, non riguardano solo Assocounseling, ma tutte le scuole che insegnano counseling, anche se non avevano nemmeno tentato il riconoscimento. Il danno economico di questa operazione tentata da Assocounseling rischia quindi di essere notevole;
  4. 4Riconosce che il disagio psicologico è competenza dello psicologoQui le cose anni fa si erano complicate. In principio, si sosteneva che chi voleva fare questa fantomatica professione, il counselor, non avrebbe mai agito in presenza di un disagio psicologico. La questione però assomiglia all’uovo di colombo: come si fa a stabilire se una persona ha un disagio psicologico se non si è in grado né per competenze, ne per la legge di fare diagnosi? E’ questo che rimarca chiaramente la sentenza del TAR. Negli anni, poi, molte associazioni avevano cominciato a pretendere di insegnare anche la psicopatologia, non nascondendo più le velleità sull’ambito sanitario. Anche qui, la sentenza del TAR è perentoria. Infine, il disagio psicologico non è l’unico ambito degli psicologi, come sottolineato nella stessa sentenza (descrizione del punto 1) e questo non lascia più alcun ambito del counseling che non sia riconducibile allo psicologo;
  5. stopmanoNon consente più scuse per la tutela della professione. E questo è un punto molto importante. La sentenza è così ampia, chiara e dettagliata che non consente più di nascondersi dietro una presunta ambiguità giuridica. Ormai non c’è più alcun dubbio sugli atti tipici, sugli ambiti, sulla professione sanitaria o sulle eventuali sovrapposizioni. Troppe sentenze e questa in particolare è davvero esaustiva.

Di contro, non ci sono scuse per chi deve tutelare la professione dello psicologo.

L’articolo 21 del codice deontologico degli psicologi (tra l’altro ribadito con una sentenza del tribunale di Milano del 2011) vieta “l’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.”.

L’aggravante è proprio quella dell’insegnamento allo scopo di permettere “attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

In altre parole, insegnare psicologia ad un cosiddetto “counselor” o “coach” è una violazione grave del codice deontologico, che ha l’aggravante di premettere attività di abusivismo della professione.

A questo punto, con questa ulteriore sentenza, ci si aspetta un giro di vite sulle scuole che hanno corsi di counseling o coaching, anche se, formalmente, nei loro siti dichiarano di non accettare che studenti di psicologia o psicologi.

Ci aspettiamo un’applicazione più stringente dell’art.21, con misure concrete e reali nei confronti di chi commette violazioni.

spartaCi si attende che si faccia una politica efficace che scoraggi sia chi vuole intraprendere la facile strada dello sfruttamento delle persone che non volendo formarsi per le vie legali, tentano soluzioni alternative, che soprattutto chi cerca di far soldi in questo modo.

Ci si attende una promozione della sentenza del TAR e una informazione efficace presso le aziende o i potenziali clienti di queste figure non riconosciute, che porti a considerare i possibili danni, i costi e le conseguenze dello scegliere presone non formate, che nulla hanno a che fare con la professionalità di chi si sottopone ad iter formativi, venendo valutato ad ogni esame, ad ogni tirocinio, all’esame di Stato e al vaglio dell’Ordine di appartenenza.

In altre parole… ci aspettiamo coraggio.