Il decreto sulle liberalizzazioni, in approvazione in questi giorni, sembra modificare qualcosa della disciplina del danno psichico. E subito si scatena il panico fra gli psicologi. Gli ordini regionali e il CNOP non contribuiscono certo a comprendere meglio le cose, anzi…
Sulla questione sono intevenuti il CNOP, l’Ordine Psicologi Lazio e l’Ordine Psicologi Veneto. Ciascuno con la propria versione, alcune al limite del catastrofista. Nel caso dell’Ordine Veneto, l’uscita sui media è avvenuta con una posizione non concordata in consiglio e quindi non approvata dai consiglieri.
Ma sarà davvero una catastrofe? cerchiamo di capirci qualcosa. Le norme incriminate sono queste:
comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12: “In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
comma 3 quater: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
All’interno del settore assicurativo non si parla d’altro: le più grandi associazioni di categoria parlano di queste nuove regole come di un’innovazione radicale, che porterebbe a ridurre di almeno il 25% i risarcimenti. Ma emerge anche in modo molto chiaro, sia da queste fonti che dagli articoli di stampa, che il vero obiettivo è il famigerato “colpo di frusta”, che da solo rappresenta la parte più importante di quel 25% che tanto costano alle assicurazioni.
Ovviamente, l’argomento che dovrebbe rendere gradita e popolare alla generalità dei cittadini questa novità, è che porterebbe ad una riduzione dei premi per la RC auto che tutti aspettiamo invano da decenni.
Ma cosa cambia per gli psicologi? in realtà, da nessuna parte si parla esplicitamente di esclusione del danno psichico (cioè di danno biologico) dalle configurazioni di danno risarcibili. Si parla sempre e solo di danno di lieve entità. La questione si pone quindi in termini quantitativi, e non qualitativi.
Gli unici che parlano di cancellazione del danno psichico sono, paradossalmente, i nostri ordini professionali: in alcuni casi con un allarmismo da zappate sui piedi, gettano il panico fra i colleghi che ci scrivono allarmati, e allo stesso tempo mettendo sotto al naso degli operatori del settore la risarcibilità dei danni accertati attraverso le nostre prestazioni professionali. E gli operatori del settore non mancano di farcelo notare, come ci scrivono alcuni colleghi:
“stamattina xxxx [medico legale, ndr] mi ha fatto notare che così ci danneggiamo da soli, dato che facciamo notare una cosa che non sta scritta da nessuna parte e che si legittima i medici a far da soli, senza lo psicologo.”
“sapete come mi hanno accolta all’infortunistica per cui lavoro? con l’articolo dell’Ordine Veneto in mano, dicendomi che visto che è il mio ordine a dirlo, allora le mie valutazioni sono superflue. Per fortuna, ci abbiamo scherzato sopra e nessuno ha preso sul serio questa uscita ingrata.”
“Con tutto il tempo che ci abbiamo messo ad accreditarci presso assicurazioni, medici legali, infortunistiche e avvocati, basta un articolo del genere a screditarci come una categoria che non capisce nemmeno le normative che ci riguardano, o che si difende prima ancora di essere attaccata.”
Ma l’altra grande questione che ha allarmato i nostri Ordini è quella dell’accertamento strumentale. In questo caso, la norma ci pare ambigua, e non lo rileviamo soltanto noi. Ma l’interpretazione per cui “strumentale” sia espressione che esclude le valutazioni dello psicologo ci pare almeno azzardato. Il problema non si pone soltanto per valutazioni psicologiche, ma anche per le valutazioni mediche. Tuttavia, fonti più autorevoli di noi ritengono che per “strumentale” si possa intendere tutto ciò che è procedura scientificamente corretta, e ci mancherebbe: la valutazione medica o psicologica non è mai una valutazione meramente strumentale, ma è prima di tutto un atto di valutazione clinica dei segni e dei sintomi a disposizione, che siano il tracciato di un EEG o le risultanze di un colloquio psicologico.
Scegliamo di affidare l’approfondimento a due pareri autorevoli, fra i tanti che ci hanno raggiunti in questi giorni:
L’Associazione Melchiorre Gioia ha istituito con rapidità invidiabile un gruppo di lavoro che ha prodotto un interessante documento. Si conclude, in estrema sintesi, che l’accertamento del danno debba essere valutato seguendo criteri di scientificità e rigore e non in base alle sole dichiarazioni del danneggiato. Si sostiene anche che la nuova legge non porrebbe limiti ai mezzi di diagnosi e agli strumenti di valutazione, purché validati scientificamente.
L’Associazione Vittime della Strada, insieme all’Ordine Psicologi Lazio, pongono l’attenzione sul fatto che chi è meno abbiente potrebbe non riuscire più a sostenere spese per accertamenti dal risultato più aleatorio, e quindi rischia di non vedere risarcito equamente anche un danno di non lieve entità. L’associazione pone il problema relativo al danno psichico laddove considera che “l’esame strumentale deve essere la conferma, e solo in caso di necessità, di una diagnosi clinica che riveste l’importanza primaria. Il danno psichico o le sindromi di natura ansioso-depressiva possono sfuggire per loro natura all’accertamento strumentale, e rischiano di non essere più valutabili al fine del dovuto risarcimento”.
Quello che possiamo concludere, per gli elementi a nostra disposizione, è che al momento non ci sono riscontri oggettivi per dire che qualcosa davvero cambierà per gli psicologi. Soprattutto, non è in discussione il danno psichico, posto che esso è categoria del danno biologico. Semmai, sono in discussione i danni biologici di lieve entità, e la questione psicologica non è certamente centrale: basta dare un’occhiata in giro, al di fuori dell’alveo della nostra professione, per capire qual’è l’obiettivo del decreto.
Per ora dunque, tutto è in divenire. Daremo ulteriori notizie appena sarà possibile, ma nel frattempo siamo disponibili a raccogliere le opinioni dei lettori nella nostra area commenti.
Magari non sarà il caso ancora di allarmarsi, ma motivi di preoccupazione ce ne sono! Nella peggiore delle ipotesi, il danno per gli psicologi libero professionisti (oltre che per le persone danneggiate da un evento traumatico) sarebbe enorme. Molti di noi ricevono incarichi da avvocati e tribunali per CTP e CTU. La maggior parte delle volte il danno psichico è diagnosticato come sindrome post traumatica da stress, con sintomatologia ansioso-depressiva (come giustamente rileva l’Associazione Vittime della Strada) non rilevabile visivamente. Escludere dal risarcimento il danno psicologico di minore entità (interpretabile come non conseguente a danno neurologico), potrebbe significare che le vittime di incidenti automobilistici, di mobbing, di stalking, di abusi sessuali, ecc., non avrebbero più diritto di vedersi riconosciute, come danno a tutti gli effetti, le limitazioni che non permettono di condurre una vita normale qual’era prima del trauma. Per es.: a seguito di un incidente d’auto, se la vittima non riesce più a guidare perchè sopraffatta da crisi d’ansia o panico, nonostante ciò le precluda la possibilità di svolgere efficacemente compiti che prima era in grado di portare a termine, non potrà ricevere alcun risarcimento.
Va da sè, che nessuno nominerà più gli psicologi per la valutazione dei danni psichici minori, mentre resterà invariato il ricorso ai medici legali
Buonasera, Donatella
Sinceramente, mi pare che anche lei si stia disperando troppo rapidamente…
La valutazione dell’esistenza di una sindrome da stress può venire rilevata con strumenti psicologici.
I test ed i reattivi sono, per molti psicologi, quel che gli esami strumentali sono per molti medici.
Sinceramente, non vedo la differenza tra un Rorschach ed un microscopio elettronico o un EEG. Si tratta, in tutti i casi, di strumenti che consentono di osservare oggetti altrimenti non direttamente osservabili.
E, correttamente, l’articolista precisa come la distinzione sia quantitativa. E devo dire che sono piuttosto d’accordo con l’estensore dell’articolo di legge di cui si discute. Non capisco come mai solo in Italia vi sono tante conseguenze neurologiche “di lieve entità” a seguito di “colpi di frusta”, mentre in altre nazioni europee il medesimo tipo di incidente stradale produce conseguenze sempre minori…
Lamentarsi va bene, secondo me. Esagerare no. Sempre secondo me.
Buona vita
Guglielmo
Gent.le Collega,
io non mi dispero affatto! Ormai sono abituata alla continua riduzione degli ambiti lavorativi riservati agli psicologi. E’ ovvio che per lei o per me non sussiste differenza tra un test proiettivo e un elettrocardiografo per la valutazione di una patologia. Ma non sono altrettanto certa che sia così scontato per il resto del mondo. Non sono d’accordo invece sulle sue considerazioni riguardo ai danni di lieve entità. Non vedo perchè alla vittima di incidente non debba essere giustamente risarcito anche un danno minore del quale precedentemente al trauma non soffriva. Oltre che ingiusto, reputerei un provvedimento del genere assolutamente diseducativo