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L’intervento di counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità del cliente… è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.”

Leggendo questa definizione di “counseling” ci viene spontaneo pensare all’intervento psicologico, così come previsto dall’art.1 della 56/89: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.”

Ed invece no!
La definizione è ripresa dal sito web della S.I.Co. (Società Italiana Counselor), nella pagina web (http://www.sicoitalia.it/152,152.html) in cui – in pratica – definisce il proprio ambito di pertinenza.

Definendolo – fra l’altro – in aperta contraddizione in quanto, in un altro passaggio, recita “Va evidenziato dunque che il Counseling Psicologico prevedendo tra l’altro la diagnosi psicologica, l’orientamento, la prevenzione, il sostegno, la riabilitazione, è una attività di esclusiva competenza del ruolo professionale dello psicologo

Ma come? Attribuisce attività di orientamento, sostegno e riabilitazione allo psicologo e poi le riporta come specifico della propria attività?
Leggetevi la pagina web, leggetevi per bene tutto il sito web… è un esempio illuminante di come stiano spazzando via la Psicologia e gli psicologi!

C’è un Codice deontologico, come per gli psicologi; ci sono crediti C.A.P., come gli E.C.M. per gli psicologi di ambito sanitario; c’è un Albo, come quello degli psicologi.
Solo che il nostro di Albo è riconosciuto da una legge dello Stato, la 56 del 1989, mentre gli altri Albi non hanno questo riconoscimento, non sono regolamentati ed in realtà chiunque ne potrebbe inventare uno nuovo… in questo limbo prosperano.

Ma allora, se tutto questo mondo non è riconosciuto per legge, come mai continua ad espandersi ed a fare seguito?

Semplice: business is business!
E se riesco a creare uno stato di non chiarezza e non monitoraggio ne potrò fare molto di più!

Vi prego di andare alla pagina http://www.sicoitalia.it/77,30.html. Hanno creato pure la Federazione Italiana Associazioni di Counseling e Psicoterapia, quale miglior modo di escludere la Psicologia?
Gli psicologi vengono imboccati già dall’Università a convincersi che – in realtà – esisteranno solo come psicoterapeuti. Quindi si laureano e poi tutti a specializzarsi (in un ambito di cura e patologia che, fra l’altro, ci vede esclusi da concorsi per il SSN)!

La Psicologia, quella prevista dall’art1. (così come altri ambiti non compresi in quanto sviluppati negli ultimi 15 anni), viene invece pian piano sminuzzata, riciclata, rivisitata e trasformata ad uso e consumo di altre professioni fittizie.

Business is business. E si! Perché essendo queste (counselor, mediatori, coach, pedagogisti clinici, reflector, ecc…) “professioni” non regolamentate, le può fare chiunque, quindi un mercato molto più ampio e redditizio.
Business is business. E si! Perché alla fine un gran numero di Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, riconosciute dal MIUR, hanno i loro bei corsetti per Counselor et similia. In altre parole, troviamo colleghi che “s-vendono” competenze, pratiche e strumenti psy a tutti.
L’acqua è poca e la papera non galleggia…

Ed anche gli Ordini degli Psicologi non sono esenti da responsabilità, anzi!
L’art. 12 com 2.8 della 56/89 recita “Il Consiglio regionale vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione
Purtroppo annotiamo invece casi in cui gli Ordini stessi, nei loro siti web, generano confusione tra counselor, counseling psicologico, psicoterapia; oppure segnalano corsi di counseling aperti a tutti…

L’art26, com. 1 della 56/89 recita “All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:  1. avvertimento;  2. censura; 3. sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; 4 radiazione”.

Bene, l’Ordine come reputa il proprio comportamento di scarsa chiarezza nei confronti dei propri iscritti? Di scarso monitoraggio dei colleghi e delle Strutture che quotidianamente lucrano in quel limbo non definito? Di assenza di controllo all’Università che sforna giovani pieni di teorie ed a corto di pratiche e strumenti?

Perché non far rientrare il counseling psicologico, come percorso specifico della Facoltà di Psicologia?
Perché non erogare dei percorsi di laurea più esperienziali ed operativi, tirocini inclusi?
Perché non intervenire sulle Scuole di Psicoterapia che organizzano corsi per Counselor, aperti a chiunque?
Perché non intervenire sui colleghi che formano strumenti psicologici a chiunque?

La formazione specialistica post-lauream può senz’altro essere utile, perché sicuramente più esperienziale degli attuali corsi di laurea, ma facciamo in modo che sia un’occasione per rafforzare l’identità e la competenza professionale, non per svenderla ai quattro venti!