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Molte persone ogni giorno affidano il proprio benessere psichico e la propria salute psicologica nelle mani sbagliate. Sostituirsi allo psicologo costituisce un grave reato di abuso della professione, punito dal Codice penale perché mette a repentaglio la salute del cittadino.

Diminuisce l’offerta dei servizi pubblici, aumenta la domanda.
Negli ultimi anni abbiamo assistito da un lato all’aumento di disagi e problemi psicologici, dall’altro all’impoverimento dell’offerta di servizi pubblici deputati a prendersi cura di tali problematiche, alla crescita esponenziale di psicologi iscritti all’Albo in Italia, al crescere dell’offerta di servizi psicologici da parte di non psicologi.

E’ preoccupante pensare che, a fronte di migliaia di professionisti psicologi in Italia, ci sia chi si rivolge a figure non abilitate, a scapito della propria salute. Nessuno penserebbe di farsi estrarre i denti dall’idraulico; è bene sapere chi è preposto a prendersi cura di tutto ciò che concerne i problemi della convivenza sociale, delle relazioni interpersonali, familiari, lavorative disfunzionali e fonte di malessere sia individuale che collettivo.

La legge 56/89
albo-psicologiDal 1989 abbiamo in Italia una legge che stabilisce chi sia deputato a prendersi cura delle problematiche psicologiche. La legge 56/89 stabilisce quali siano i requisiti per l’esercizio delle attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, la professione di psicologo rientra fra le professioni sanitarie ed è istituito un albo professionale al quale si accede dopo una laurea in discipline psicologiche, un tirocinio pre laurea e uno annuale post laurea da svolgersi presso strutture autorizzate, un esame di abilitazione.
Gli iscritti all’Albo degli psicologi sono soggetti al rispetto di quanto stabilito dal codice penale riguardo al segreto professionale e a quanto previsto dal codice deontologico.
Dall’art. 5 di detto codice si evince che lo psicologo è tenuto a mantenere un adeguato livello di preparazione professionale, riconosce i limiti della propria competenza ed usa solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e formale autorizzazione.

Questi principi caratterizzino ciò che possiamo intendere come responsabilità, la responsabilità nei confronti di terzi, nei confronti della salute dei cittadini.
Chi non è iscritto a un albo professionale non è tenuto a rispettare delle norme, ma, se propone di utilizzare strumenti e tecniche riservate ad altre figure, potrà facilmente incorrere nell’abuso di professione.

La sentenza del TAR del Lazio
In Italia si è andata delineando la figura del counselor che si è spesso rivelata essere sovrapponibile, nell’offerta, a quanto la legge dispone per la figura dello psicologo.
La sentenza del TAR del Lazio 13020/2015 ha dichiarato che l’attività di counseling si sovrappone a quella degli psicologi. 

Cosa si può fare per preservare la salute psicologica dei cittadini e tutelare la professione?
2ffaa902-2ea7-11e4-85ca-12313d02a8cf-largeOgnuno di noi ha un ruolo e può esercitarlo per prevenire gli abusi e intervenire qualora si siano perpetrati a danno delle persone che, senza conoscenze adeguate, cercano e fruiscono di servizi psicologici. I cittadini che si rivolgono a un professionista possono verificare direttamente se questi è regolarmente iscritto all’albo degli psicologi, se i certificati attestanti i titoli posseduti non sono visibili all’interno dello studio, è possibile verificare l’iscrizione sul sito dell’Ordine Professionale (degli psicologi o anche medici se psicoterapeuta); qualora si ravvisi l’inesistenza dei titoli necessari, oltre a scegliere un professionista abilitato, e se necessario compreso nell’elenco degli psicoterapeuti, si può procedere con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, in quanto l’abuso professionale è un reato penale, e all’Ordine degli psicologi regionale che si occupa di salvaguardare il diritto alla salute della cittadinanza.

Cosa possono fare gli psicologi per prevenire il ricorso a figure non abilitate: fornire informazioni chiare e precise ai propri clienti circa il tipo di trattamento proposto, la propria formazione, rendere visibili le proprie specializzazioni e titoli posseduti; qualora ravvisino casi di scorretta condotta, usurpazione di titolo, abusi che possano tradursi in danni all’utenza, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente; allo stesso tempo, così come previsto dall’art.8 del codice deontologico, gli psicologi non avallano con il proprio titolo attività ingannevoli o abusive.

Il codice deontologico all’art.21 stabilisce inoltre quanto segue: “Lo psicologo … è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa” tranne a studenti, tirocinanti e specializzandi in materie psicologiche. Formare non psicologi all’utilizzo di strumenti riservati a questa professione, si configura come istigazione all’esercizio abusivo della professione. Gli psicologi possono inoltre chiedere con forza al proprio Ordine di intervenire per la tutela della categoria e la salute dei cittadini.

Cosa possono fare i giovani psicologi in formazione: non accettare la connivenza dei loro docenti con altre figure, evitare di avvalorare l’azione di scuole di formazione che, oltre a formare giovani psicologi alla psicoterapia, formano allo stesso tempo chi abuserà della loro professione, quindi i counselor.
Cosa può fare chi intende occuparsi della cura, del sostegno o della promozione del benessere alle persone? Non cercare veloci scappatoie, soluzioni a breve termine che dopo si rivelano fallaci e infruttuose, dotarsi di pazienza, perseveranza, impegno, tolleranza della frustrazione, necessari per portare a termine un corso di studi Universitari, seguire un tirocinio, iscriversi a un Albo professionale.

Cosa dovrebbe fare l’Ordine degli Psicologi, l’ente pubblico deputato specificamente alla tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e alla promozione e sviluppo della professione? Informare i cittadini circa l’offerta di servizi psicologici, vigilare sulla condotta dei propri iscritti riguardo all’istigazione all’abuso professionale, porre attenzione e verificare quali scuole di specializzazione formano counselor nella propria regione, esercitare la propria funzione disciplinare nei confronti degli iscritti e iscritte che violino il codice deontologico insegnando a non psicologi. L’Ordine Psicologi del Lazio, a maggioranza AltraPsicologia, ha aperto uno sportello legale per le vittime di abuso della professione psicologica; ci aspettiamo che il nostro Ordine si attrezzi per far rispettare la categoria, la salute dei cittadini, rispondendo al proprio mandato sociale per come attribuito dalla legge.