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IL SISTEMA PENITENZIARIO AI TEMPI DEL COVID-19

In questo periodo storico, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha introdotto cambiamenti radicali in tutti gli aspetti della vita civile dello Stato, anche all’interno degli istituti penitenziari.
In questo contesto l’emergenza è doppia, forse anche tripla per la mole di problematiche che caratterizza quotidianamente la vita delle carceri italiane: sovraffollamento, gestione della salute mentale, la lunga durata dei processi, la carenza di personale, le varie problematiche di gestione (e non) affrontate dalla polizia penitenziaria con i detenuti, le difficoltà di garantire i diritti. Tutte queste problematiche interessano aspetti rilevanti per il buon funzionamento di uno stato di diritto, sanciti dalla stessa Legge italiana.

L’emergenza sanitaria ha accentuato e ha reso più evidenti una serie di difficoltà già presenti.  Il carcere ha l’onere di mediare fra le esigenze di custodia e la finalità rieducativa della pena, un compito complesso che si scontra con la burocrazia italiana e le carenze amministrative sotto vari punti di vista. In questo periodo abbiamo assistito alle rivolte in alcune carceri italiane, in cui i detenuti hanno messo a ferro e fuoco interi istituti, reagendo emozionalmente in modo violento alle nuove norme introdotte per salvaguardare la salute dal rischio di diffusione del Coronavirus.

Il funzionamento degli istituti penitenziari è il prodotto di una fitta rete di relazioni che garantiscono il mantenimento della convivenza interna e prevengono la degenerazione violenta dei rapporti stessi. L’evento critico, rappresentato dall’emergenza sanitaria, ha messo a dura prova la tenuta di tali rapporti. In alcuni istituti, la notizia dell’interruzione dei colloqui con i familiari, la sospensione di alcune attività e il senso di minaccia evocato dall’emergenza sanitaria hanno alimentato vissuti di diffidenza da parte dei detenuti verso la struttura detentiva che, in breve, sono degenerati. In altri istituti, si è lavorato a mantenere un rapporto di affidabilità tra detenuti e sistema organizzativo provvedendo tempestivamente a garantire i colloqui con i familiari attraverso le videoconferenze, non sospendendo le attività interne, attivando servizi di ritiro e consegna per la biancheria, dotando immediatamente il personale dei sistemi di protezione dal rischio di contagio (guanti, mascherine etc.).

È evidente che costruire un rapporto di affidabilità con i detenuti, utile a far comprendere loro il senso degli interventi posti in essere è un’operazione che può fare la differenza in situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo.

In questa complessa funzione svolta da tutti gli operatori all’interno del sistema penitenziario, gli psicologi, a vario titolo presenti (Servizio Sanitario Nazionale ed esperti ex art. 80 O.P.), hanno un ruolo molto significativo.

 

LA FUNZIONE DELLO PSICOLOGO NEL SISTEMA PENITENZIARIO

Nell’ambito penitenziario, tre istituzioni si interfacciano al fine di definire le modalità di esecuzione delle pene e di metterle in atto: il Tribunale di Sorveglianza, le strutture detentive e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Queste istituzioni interloquiscono costantemente con i servizi per la salute mentale e i servizi per il trattamento delle dipendenze. Il mandato sociale che fonda i rapporti tra questi enti e servizi è dato dall’art. 27 della Costituzione che sancisce la funzione rieducativa della pena “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Gli psicologi sono presenti, con funzioni differenti, in ciascuna di queste istituzioni/servizi.

Gli istituti penitenziari sono “istituzioni totali” in cui convivono i detenuti, vale a dire i condannati a una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure precautelari (arresto in flagranza di reato).

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna si occupa del “trattamento socio-educativo” delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva, svolgendo le indagini socio familiari preliminari all’esecuzione della condanna, definendo un programma di trattamento e seguendo in itinere l’andamento delle misure alternative alla detenzione.

Nel 2005, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha elaborato un documento in cui delineava gli elementi etici e deontologici per lo psicologo penitenziario nel quale ha indicato che “L’intervento dello psicologo in carcere è orientato dallo scopo costituzionale rieducativo che è quello di attivare atteggiamenti, intenzioni e scelte comportamentali di reinserimento e risocializzazione del condannato e di riduzione del rischio di recidive”, aggiungendo che “oltre agli interventi specifici di osservazione, diagnosi, trattamento e valutazione” gli psicologi si occupano “di promozione del benessere individuale, di gruppo e della “comunità penitenziaria”.

Attualmente, all’interno del sistema penitenziario gli psicologi operano con funzioni molto differenti. Negli istituti penitenziari e negli UEPE lavorano psicologi esperti ex art. 80 O.P. che operano con incarico affidato dall’amministrazione penitenziaria oppure dall’UEPE. In molti istituti penitenziari sono presenti anche psicologi afferenti al SSN (servizi per le dipendenze e per la salute mentale) o del privato sociale.

L’intervento psicologico nel sistema penitenziario, sia durante la detenzione nella struttura carceraria, sia durante le misure alternative alla detenzione, richiede elevata professionalità e risponde al principio di individualizzazione del trattamento penitenziario. Gli psicologi, pertanto, all’interno del sistema penitenziario svolgono una serie di attività finalizzate a definire il programma di trattamento penitenziario più consono al singolo condannato.

Il mandato nei confronti degli psicologi è ampio: la cura, la prevenzione dei rischi, lo sviluppo, la valutazione della personalità e l’eziopatogenesi del reato, la promozione della qualità delle relazioni. La domanda rivolta agli psicologi – del SSN (servizi per le dipendenze e per la salute mentale), Esperti ex art. 80, Privato sociale –  è declinata localmente in modi specifici e ripartita tra queste figure diversamente nei vari istituti penitenziari, anche se afferenti allo stesso PRAP.

Tra le attività svolte, alcune sono specifiche, per esempio l’osservazione scientifica della personalità dei condannati, l’intervento psicologico con i detenuti domiciliari e gli affidati al servizio sociale sono svolte sempre dagli esperti ex art. 80 O.P.; la diagnosi e il trattamento delle persone con problemi di dipendenza è svolta dagli psicologi dei servizi per le dipendenze; la diagnosi e il trattamento di persone con problemi di salute mentale sono svolte dagli psicologi afferenti ai servizi per la salute mentale che operano in sinergia con gli psichiatri.

Le altre attività svolte nelle strutture di detenzione come lo svolgimento del servizio nuovi giunti, la prevenzione del rischio suicidario, il monitoraggio dei detenuti cosiddetti “invisibili” sono ripartite in maniera differente tra psicologi del Servizio sanitario nazionale ed esperti ex art. 80, in base agli accordi locali oppure alla presenza/assenza dell’ASL all’interno dell’istituto.

Anche la polizia penitenziaria esprime una domanda di intervento nei confronti della funzione psicologica, evidenziando l’utilità di una funzione che possa aiutare il personale a gestire meglio le problematiche poste dalla popolazione carceraria. Spesso tale domanda resta non trattata negli istituti penitenziari e negli UEPE perché si dà priorità al lavoro con i detenuti/utenti. Se gli psicologi avessero la possibilità di farsene carico questo potrebbe avere delle ricadute utili sul buon funzionamento dell’istituzione.

 

LA FUNZIONE DELL’ESPERTO EX ART. 80 O.P.

Da un punto di vista legislativo, la figura dell’esperto in psicologia  nel sistema penitenziario è stata introdotta – insieme ad altre figure di esperti in servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti – con la riforma dell’Ordinamento Penitenziario (legge n. 354 del  1975). All’epoca non era ancora stata istituita la professione dello psicologo. L’Ordinamento Penitenziario riconosce all’amministrazione penitenziaria la possibilità di avvalersi di esperti allo scopo di svolgere “attività di osservazione e trattamento”.

Allo psicologo esperto ex art. 80 O.P. sono richieste funzioni di alto livello professionale, per prima l’osservazione scientifica della personalità del detenuto. L’osservazione diventa fondamentale per rilevare le carenze psicofisiche e le altre cause del disadattamento sociale. Tale attività, ormai imprescindibile, si attua all’inizio dell’esecuzione e prosegue durante la detenzione con il fine ultimo di portare il detenuto al reinserimento sociale. Tuttavia, spesso risulta difficile accompagnare il detenuto nelle varie fasi del trattamento per tutta una serie di criticità.

La maggior parte degli esperti ex art. 80 O.P. sono psicologi, ma vi sono anche altre figure come i criminologi prevalentemente di formazione sociologica o giuridica e nei diversi istituti penitenziari non vi è una differenziazione funzionale tra psicologi e non.

L’attività trattamentale coglie i bisogni specifici del detenuto, ne incoraggia le attitudini e ne valorizza le competenze ai fini del reinserimento sociale. Termini come “personalità”, “trattamento rieducativo”, “bisogni” ritornano spesso nell’Ordinamento Penitenziario e rimandano inevitabilmente alle competenze che lo psicologo mette a disposizione della comunità. In ambiente carcerario diventano fondamentali per comprendere il comportamento, i vissuti, le motivazioni sociali che portano a delinquere e le risorse personali che il detenuto può mettere in gioco per uscire dal pantano in cui si trova. Ma i compiti dello psicologo ex art. 80 O.P. non finiscono qui. Prende parte alle riunioni d’equipe e, con il recente Decreto legge n. 123 del 2018 è inserito nei Consigli di Disciplina, in cui si deliberano le sanzioni. Lo psicologo partecipa inoltre ai Consigli di Disciplina Integrati che prevedono la partecipazione di tre esperti in cui vengono applicati regimi detentivi ancora più afflittivi. La figura dello psicologo è divenuta recentemente parte integrante del sistema carcere.

Le strutture detentive sono un’istituzione totale preposte a recludere, sotto la sorveglianza delle autorità, le persone che hanno violato le regole del vivere comune, della convivenza civile. L’intervento psicologico risulta spesso complesso perché implica la costruzione di spazi di riflessione con i detenuti all’interno dei quali ripensare in modo critico la storia deviante e individuare le risorse personali e relazionali utili a far sviluppare la competenza a convivere del detenuto, sia all’interno della struttura detentiva, sia all’esterno nel futuro rientro nella società. A tal fine è fondamentale l’attivazione di una funzione psicologica utile a pensare le emozioni evocate dai rapporti, compreso lo stesso rapporto con la struttura detentiva. Un’operazione complessa entro un’istituzione che, per la sua strutturazione, è preposta ad agire il controllo.

D’altro canto la funzione psicologica dell’esperto ex art. 80 O.P. richiede il continuo confronto con interlocutori provenienti da formazioni e professionalità differenti – come la polizia preposta ad agire funzioni di controllo e tutela della sicurezza – i funzionari giuridici-pedagogici preposti a farsi carico di aspetti amministrativi e rieducativi – oppure con la stessa professionalità psicologica, impegnata in funzioni diverse.

Spesso colleghi “psicologi” sono chiamati a collaborare incontrando lo stesso detenuto con la comune finalità di individuare la modalità di esecuzione del trattamento penitenziario più adeguata, entro mandati differenti, per esempio un mandato di diagnosi/trattamento, se operano per i servizi per la salute mentale oppure per le dipendenze, e di analisi della personalità e sviluppo del detenuto, se operano come esperti ex art. 80 O.P.

Lo psicologo ex art. 80 che presta servizio nelle carceri italiane, da ormai ben 45 anni, entra da libero professionista, ha un carico di lavoro a volte sproporzionato rispetto all’impegno contrattuale e alla responsabilità di cui è investito, viene pagato in base all’impegno orario cioè 17,63 euro all’ora (importo lordo) e l’impegno mensile spesso è sottodimensionato rispetto alla mole di detenuti con cui si devono avere i colloqui per poi relazionare.

Ancora. I Consigli di Disciplina Integrati devono essere presenziati da tre esperti ex art. 80 O.P. pertanto, gli istituti in cui non operano almeno tre professionisti richiedono la presenza di esperti di altri istituti. Questo implica, per i professionisti convocati, un tragitto anche di molti chilometri per il quale sono retribuiti con lo stesso onorario, senza che sia previsto nessun rimborso per le spese sostenute per il viaggio. Tale impegno che periodicamente le Amministrazioni richiedono, mette in difficoltà non solo gli psicologi, ma anche gli Istituti perché non sempre trovano facilmente la disponibilità del professionista a spostarsi a proprio carico con un onorario che disattende completamente la legge sull’equo compenso (DM n. 165 del 2016).

Una situazione molto seria, una criticità che ai tempi del Coronavirus è emersa in tutta la sua gravità perché in questi tempi difficili le carceri italiane attraversano un periodo molto complesso che ha messo in luce ancora di più l’importanza strategica della figura dell’esperto ex art. 80 O.P., nell’attuare le finalità rieducative della pena, sancite dalla Legge italiana. I detenuti vanno accompagnati nell’elaborare il senso di quanto stanno vivendo, nel ripensare il rapporto con la struttura in cui si trovano, vanno ascoltati più di prima, costruendo un rapporto che li aiuti a ripensare le emozioni che vivono per prevenire le degenerazioni violente (visto che bastano pochi detenuti per scatenare una rivolta, come recentemente successo) e consolidare i percorsi di revisione critica, imprescindibili per il futuro reinserimento. Un compito arduo, una passione smisurata per il proprio lavoro, un’accettazione completa non solo dell’individuo, ma del genere umano in generale che in carcere ti trovi di fronte, spesso senza molte difese. Ultimamente un lavoro di trincea, che per amore verso la propria professione non abbandoni, per rispetto verso l’istituzione presso cui si presta servizio non lasci in un momento critico per tutti. Oggi più che mai si nota il baratro che si è aperto fra quello che lo psicologo ex art. 80 O.P. è chiamato a fare nei complessi contesti in cui è inserito e i limiti della legge con cui, nel 1975, è stata istituita questa figura, ben prima dell’istituzione della professione psicologica, quando la disciplina, per come è definita adesso, muoveva i primi passi nel panorama scientifico.

 

DALLA CRISI ALL’OPPORTUNITA’

È una crisi epocale e dopo, nulla sarà come prima. Gli psicologi che lavorano in ambito penitenziario continuano a prestare servizio con professionalità, passione e serietà, oggi più di prima. Non stanno arretrando di un millimetro rispetto al loro mandato e continuano tutti i giorni a contribuire a far funzionare la macchina del carcere attraverso le loro mansioni. Appare però necessario porre l’attenzione sul riconoscimento della figura dello psicologo nel contesto penitenziario e comprendere se, finalmente, chi di dovere, deciderà di occuparsi seriamente di una questione aperta da decenni che, ora più che mai, emerge in tutta la sua complessità.

Oggi nelle carceri si vive una crisi nella crisi. Tuttavia la crisi può essere anche un momento di svolta e, nel caso specifico, può rappresentare l’opportunità per ripensare il sistema e dare una direzione positiva ad una situazione problematica dal punto di vista sociale e lavorativo che si trascina da troppo tempo. L’emergenza sanitaria ha costretto, anche i più refrattari, a porre l’attenzione sul “pianeta carcere”. Un’attenzione che arriva con un clamoroso ritardo rispetto ad anni di negazione dello Stato di diritto, delle garanzie costituzionali, delle tutele e del riconoscimento lavorativo; comunque un’attenzione costituita da brevissime finestre mediatiche, che si è limitata a riportare le cronache di una “bomba” già esplosa, fatta di rivolte, suicidi, negazione sistematica del diritto alla salute.

Gli psicologi sanno bene che non è nell’emergenza che si risolvono i problemi che si trascinano da anni, ma gli eventi critici vanno utilizzati per ripensare gli assetti organizzativi e dare nuovi impulsi.

 

PER UN’ALTRAPSICOLOGIA NEL SISTEMA PENALE

Alla luce di quanto emerso, appare prioritario un lavoro di riflessione sulla differenziazione e definizione della funzione psicologica nell’ambito dell’esecuzione penale e una differenziazione funzionale tra esperti ex art. 80 O.P. di formazione psicologica e esperti ex art. 80 O.P. di formazione criminologica; tra psicologi del SSN e psicologi esperti ex art. 80 O.P., dal momento che in ogni struttura detentiva le funzioni tra queste figure sono ripartite in maniera diversa, in base a criteri locali.

Ciò al fine di definire linee guida utili nella prassi professionale e consolidare la posizione degli psicologi che svolgono una funzione di rilievo in questo ambito con retribuzioni non sempre adeguate all’importante e insostituibile ruolo svolto.

Inoltre tali funzioni sono esercitate con contratti con una prospettiva temporale limitata che non consente di valorizzare il know-how acquisito sul campo.

Per garantire la qualità e l’efficacia del lavoro psicologico in questo settore, sarebbe fondamentale dare continuità al lavoro svolto dagli psicologi e, in primis, agli psicologi esperti ex art. 80 O.P. per non disperdere il patrimonio conoscitivo costruito negli anni e mantenere l’autonomia scientifica professionale degli psicologi che spesso si trovano ad operare in situazioni in cui devono rimarcare la specificità professionale.

Data la complessità e l’alto livello di competenza professionale richiesto, sarebbe opportuno declinare le prassi operative con protocolli e modelli di intervento specifici.

AP PENITENZIARIA

Per questi motivi, AltraPsicologia intende chiamare a raccolta la comunità degli psicologi che operano in ambito penitenziario con un gruppo di confronto operativo interno all’associazione nazionale che possa interfacciarsi con le istituzioni e i decisori politici.

Questo documento è il primo passo del gruppo di lavoro e rappresenta inoltre un “manifesto di impegno” da parte di tutta l’associazione e dei Consiglieri presenti negli Ordini territoriali di tutta Italia, perché in ogni Ordine si costituiscano: gruppi di progetto, commissioni, consulte o altri organi che si occupino di tematiche inerenti la psicologia in ambito penitenziario per intervenire in maniera incisiva sulla complessa situazione delineata.

Fare “massa critica” e lavorare a proposte concrete da portare ai tavoli istituzionali, questo l’obiettivo di AP PENITENZIARIA, con la passione, l’impegno e la professionalità che contraddistingue la nostra categoria e nel rispetto della “mission” di AltraPsicologia, come sempre DALLA PARTE DEI DIRITTI.

 

COLLABORA ALL’INIZIATIVA

Iscriviti al gruppo FacebookAP Penitenziaria – Per un’AltraPsicologia nel Sistema Penale e resta informato sui prossimi passi del gruppo di lavoro.

Compila il seguente FORM e potrai richiedere l’iscrizione al nostro gruppo WhatsApp che sarà l’interfaccia tra le istanze degli psicologi penitenziari e le istituzioni che il gruppo di lavoro andrà a coinvolgere.

 

Felice TorricelliPresidente Associazione AltraPsicologia, Presidente ENPAP

Ada SchiumeriniConsigliere AP Ordine degli Psicologi della Calabria

Paola PaganoCoordinamento AltraPsicologia Puglia

Lorenzo VitaConsigliere AP Ordine degli Psicologi della Liguria

Beatrice BarattaConsigliere AP Ordine degli Psicologi della Liguria

Marcela Rojo PazCoordinamento AP Calabria

Francesca AndronicoCoordinatore Network Territoriale Ordine Psicologi Lazio

Laura RussoAP Campania, Consigliere Segretario Ordine Psicologi Campania

Santo CambareriCoordinatore AP Calabria, Consigliere AP Ordine degli Psicologi della Calabria

Alfredo VerdeCoordinatore AP Liguria, Consigliere AP Ordine Psicologi Liguria,  CIG Enpap