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Scriveva così il prof. Ossicini nel suo articolo di denuncia del tentativo di esproprio attuato dal Decreto Ministeriale dello scorso agosto, contro il quale siamo scesi in piazza il 10 dicembre, che stabiliva l’assegnazione della specializzazione in ‘Psicologia Clinica’ agli ordinamenti didattici delle facoltà di medicina.

C’è chi continua a spingere pericolosamente a ritroso ed ha oggi nome e cognome. Nella riunione dell’8 e 9 marzo scorso il Consiglio Universitario Nazionale, in cui il prof. Cristiano Violani rappresenta le facoltà di Psicologia, ha espresso parere negativo circa le legittime richieste intese a riservare l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica ai soli Psicologi e ad eliminare l’afferenza obbligatoria alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di tali Scuole.

Non lasceremo continuare lo scippo delle nostre prerogative!

AltraPsicologia ha già chiesto l’attivazione del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi ed è disposta a sostenere tutte le iniziative che le componenti della professione vorranno attivare.

Siamo comunque pronti, in assenza di una mobilitazione efficace, a prendere ancora una volta l’iniziativa.

Speriamo che, passata la sbornia elettorale interna ed esterna alla categoria, questa volta si evitino boicottaggi e defezioni interessate e si tenga in conto solo l’interesse della Psicologia professionale.

Qui di seguito il testo che ci riguarda estratto dal verbale CUN:

“…omissis…

8/3/2006. il Vice Presidente vicario Prof. Aldo PINCHERA riferisce relativamente alla questione e al parere proposto dal Consigliere giuridico. Interviene il consigliere VIOLANI 9/3/2006. Il Consigliere VIOLANI da’ lettura della bozza di parere elaborata con il Vice Presidente vicario Prof. Aldo PINCHERA.

“IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il D.M. 11.2.1999 concernente modificazioni all’elenco delle Scuole di Specializzazione di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, e all’art.1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994;

Viste le Direttive Europee: n. 82/76/CEE in tema di formazione specialistica dei medici, n. 93/16/CEE in tema di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli e del D.Lsg. n. 368/99 di recepimento e relativi allegati;

Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 sull’Ordinamento della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Visto il contenzioso 308/05/CA – Ricorso al TAR del Piemonte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi c/Università Studi di Torino/ Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’ Università Studi di Torino/ MIUR e CUN (prot. CUN 1260 del 19.5.05);

Visto il ricorso al TAR del Lazio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi c/Università Studi di Padova /MIUR e CUN/ Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’ Università Studi di Padova (prot. CUN 1346 del 30.5.05);

Vista la lettera del presidente e vice-presidente della Conferenza dei Presidi di Psicologia (prot. CUN 2382 del 12.12.05);

Vista la lettera dell’Ordine degli Psicologi (prot. CUN 2431 del 19.12.05);

Vista la nota – della Direzione Generale per l’Università – Uff. II – prot. 2286 del 15.11.05- per il cambio della denominazione del corso;

Visto il ricorso, al TAR del Lazio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi c/MIUR ed altri, di motivi aggiunti (prot. CUN 86 del 18.1.06);

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Considerato che la contestazione verte sulla legittimità del su citato d.m. 11/2/99 e le corrispondenti clausole degli statuti delle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica e dei relativi bandi di concorso, rileva che la legittimità del suddetto decreto e delle ammissioni dei medici alle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica fonda su molteplici considerazioni:

a) Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia costituisce il fondamentale ed esclusivo percorso formativo del medico-chirurgo, figura professionale istituzionalmente delegata ai problemi della salute delle persone, anche in relazione all’ambiente che le circonda. Il percorso formativo è ad ampio spettro e prepara il medico ad operare in tutti gli ambienti professionali clinici, sanitari e biomedici, così come previsto dalla declaratoria della classe delle lauree specialistiche 46/S di cui al d.m. MIUR del 28/11/2000.

La laurea in Medicina e Chirurgia legittima pertanto l’accesso a tutte le specializzazioni dell’area sanitaria.

b) Storicamente, quanto meno fino alla metà degli anni ’50, la Psicologia si è sviluppata in Italia soprattutto nell’ambito delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle strutture connesse.

c) Scuole di Psicologia Clinica sono state attivate da oltre un quarantennio presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia. Allo stato sono attive Scuole di Psicologia Clinica presso le Facoltà di Medicina delle Università di Messina, Bari, Napoli “Federico II”, Roma “La Sapienza”, Firenze, Siena, Milano, Insubria, Torino. Esistono inoltre Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica interfacoltà o dipartimentali nelle Università di Bologna e Padova. Solo due Scuole sono state attivate presso le Facoltà di Psicologia, rispettivamente nelle Università di Roma “La Sapienza” e di Torino, per le quali va peraltro riscontrata l’incompatibilità con il d.m. 1/8/2005 che specificamente individua nella Facoltà di Medicina e Chirurgia la sede propria delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, comprese le Scuole di Specializzazione di Psicologia Clinica.

Sono invece attive presso le Facoltà di Psicologia le Scuole di Specializzazione di area psicologica, per le quali il MIUR ha predisposto un decreto di riordino, su cui si è espresso positivamente il CUN, che prevede l’istituzione di Scuole con tipologia di Psicologia dell’Arco della Vita, Psicologia della Salute, Neuropsicologia, Psicologia della Valutazione e del Counseling.

d) Il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) prevede esplicitamente, tra le attività formative di base indispensabili, la Psicologia Generale e tra quelle caratterizzanti – accanto alla Psichiatria, alla Neuropsichiatria Infantile, alla Neurologia – proprio la Psicologia Clinica, e ciò in relazione a vari ambiti disciplinari (Metodologia e Propedeutica Clinica; Clinica Psichiatrica e Discipline del Comportamento; Clinica delle Specialità Medico-Chirurgiche).

e) Solo nel 1989 la legge n. 56/89 ha disciplinato la professione di Psicologo e istituito l’Albo professionale corrispondente. Tale legge non menziona in nessuna sua disposizione la Psicologia Clinica, e tanto meno la riserva ai laureati di Psicologia, mentre (art. 3) dispone che la attività di psicoterapeuta possa essere esercitata, previa acquisizione di una formazione professionale, sia da psicologi sia da medici chirurghi. Non vi è norma che riservi la Psicologia Clinica agli psicologi, mentre le attività proprie del medico sono precluse agli psicologi. In armonia con le disposizioni della legge 56/89, gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Psicologia Clinica prevedono due percorsi formativi distinti per medici e per psicologi.

f) Le Scuole di Specializzazione rispondono ad una duplice finalità: fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali dell’Università; rispondono alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. L’ordinamento delle Scuole è pertanto disciplinato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute. In base alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale con d.m. 20.4.2001 e successivi decreti è stato individuato il fabbisogno annuo di Medici Specializzandi in Psicologia Clinica in oltre 20 unità.

g) Le direttive europee sulle professioni sanitarie (direttiva 5.4.93 n. 93/16 e successive modifiche) sono volte a definire i livelli minimi della formazione e a favorire il reciproco riconoscimento dei titoli che abilitano all’esercizio della professione, comuni a più Stati, al fine di agevolare la libera circolazione dei medici e dell’espletamento della loro attività negli stati membri. La normativa comunitaria non interferisce con la disciplina nazionale degli ordinamenti universitari e dell’organizzazione sanitaria.

Pertanto la circostanza che una data specializzazione (e tra le altre la specializzazione in Psicologia Clinica) non sia richiamata da una direttiva comunitaria non ha alcuna valenza specifica e non contrasta con la istituzione in Italia di Scuole di Specializzazione per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

h) La Psicoterapia non abbraccia tutto l’ampio spettro della preparazione fornita dal Corso di Specializzazione in Psicologia Clinica. La proposta di modifica della denominazione di questo corso in Corso di Specializzazione in Psicoterapia è pertanto incoerente e improprio.

Quanto innanzi considerato,

il CUN ESPRIME IL PARERE

che le richieste intese a riservare l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica ai soli psicologi, ad eliminare l’afferenza obbligatoria alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di tali Scuole (anche se in possibile concorso con altre Facoltà) e a modificare la denominazione delle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica in Scuole di Specializzazione in Psicoterapia non possano essere accolte.