image_pdfimage_print
Al Ministro dell’Istruzione

Al Presidente del CUN Prof. L. La Bruna

Al V. Presidente CUN Prof.A. Pinchera

Al Direttore Generale MURST per l’Università  Dr A. Masia

Al Consigliere CUN Prof. Violani

Oggetto: contestazione parere CUN su scuole specializzazione in Psicologia Clinica presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e loro apertura ai medici
Ancora una volta il Prof. Cristiano Violani, che dovrebbe fornire al CUN pareri scientifici autorevoli relativamente all’area di sua pertinenza, svende la formazione e la professione di Psicologo, continuando a sostenere con argomentazioni prive di fondamento, stupefacenti da parte di un docente universitario di psicologia, l’anomala collocazione delle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e la loro apertura ai medici.

Con la presente, come socio dell’Associazione Italiana per la Psicologia Clinica e la Psicoterapia, qui di seguito presento controdeduzioni ai singoli punti del Parere del CUN, che vengono riportati tra virgolette:
a) «Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia costituisce il fondamentale ed esclusivo percorso formativo del medico-chirurgo, figura professionale istituzionalmente delegata ai problemi della salute delle persone, anche in relazione all’ambiente che le circonda. Il percorso formativo è ad ampio spettro e prepara il medico ad operare in tutti gli ambienti professionali clinici, sanitari e biomedici, così come previsto dalla declaratoria della classe delle lauree specialistiche 46/S di cui al D.M. MIUR del 28/11/2000. La laurea in Medicina e Chirurgia legittima pertanto l’accesso a tutte le specializzazioni dell’area sanitaria».

L’affermazione che “La laurea in Medicina e Chirurgia legittima pertanto l’accesso a tutte le specializzazioni dell’area sanitaria”è in contrasto con la regolamentazione, contenuta nel D.M. dell’agosto 2005, delle specializzazioni in Farmaceutica e Fisica Sanitaria. Alle stesse, infatti, i laureati in Medicina e Chirurgia non hanno accesso; esse sono correttamente riservate ai laureati in Farmacia e Fisica.

 Nello stesso Decreto, poi, si precisa che” la specializzazione in Farmaceutica afferisce alla Facoltà di Farmacia”, con ciò riconoscendo l’appartenenza della Farmaceutica alla Laurea in Farmacia.
Pertanto l’affermazione che le Facoltà  di Medicina e Chirurgia siano la sede propria delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria è sconfessata dalla logica collocazione della Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia. Parimenti risulta infondata l’affermazione che i medici possono accedere a tutte le specializzazioni di area sanitaria;

Inoltre, le specializzazioni in Psicologia dell’Arco della Vita, Psicologia della Salute, Neuropsicologia, attive presso le Facoltà  di Psicologia, precluse ai medici, sono, al pari della Psicologia Clinica, requisiti d’accesso alla dirigenza sanitaria, per il ruolo di psicologo nel SSN.
Ma allora:

·         non è vero che la laurea in Medicina consenta l’accesso a tutte le specializzazioni di area sanitaria;
·        se Psicologia dell’Arco della Vita, Psicologia della Salute, Neuropsicologia , Psicologia Clinica  consentono, tutte, agli psicologi di accedere al SSN, in cosa consisterebbe la diversità di Psicologia Clinica, quella diversità che la rende aperta anche ai medici e che giustificherebbe la sua allocazione presso le facoltà di Medicina e Chirurgia? Ovvero: la diversa collocazione della specializzazione in Psicologia Clinica e la sua apertura ai medici, a differenza di quelle precluse ai medici, è un errore logico di assoluta evidenza.

Si vuole davvero fondare su queste basi così viziate da illogicità un parere favorevole al mantenimento di Psicologia Clinica presso Medicina e Chirurgia?

In considerazione di tutto ciò, si chiede che cessi l’anomala collocazione della disciplina Psicologia Clinica nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, collocazione che squalifica l’Italia agli occhi della comunità scientifica internazionale. Chiediamo questo confortati dalle numerose lettere di protesta che nel tempo sono pervenute a questo CUN da eminenti rappresentanti dello stesso mondo accademico nazionale.
b) «Storicamente, quanto meno fino alla metà  degli anni ’50, la Psicologia si è sviluppata in Italia soprattutto nell’ambito delle Facoltà  di Medicina e Chirurgia e delle strutture connesse».

Tale rilievo non appare argomento valido perché si trascura di richiamare il motivo per il quale ciò si sia verificato. Ricordiamo, allora, che:

·         In Italia lo sviluppo della Psicologia come disciplina scientifica del tutto autonoma fu ritardato dal neoidealismo, che la assimilò ad una filosofia positivistica di basso rango e per ciò stesso l’ abolì come materia scolastica;

·         nel 1943 alla cattedra di Psicologia presente nella Facoltà di Medicina di Roma si affiancò quella presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano;

·         dal 1971 il Corso di Laurea in Psicologia  divenne autonomo e fu allocato presso la Facoltà di Magistero;
·         è del 1990 il Decreto di istituzione di Facoltà autonome di Psicologia, proprio a testimonianza dell’autonomia scientifica della Psicologia.

Si fa ancora rilevare che lo storico ritardo con cui in Italia sono stati istituiti i Corsi di Laurea in Psicologia ha la sua origine nelle forti resistenze provenienti dall’ambito medico; un vero e proprio ostruzionismo, documentato da atti parlamentari, da parte di accademici ultraconservatori. Ciò ha costituito, conseguentemente, un elemento di grande nocumento per l’immagine dell’Italia, essendo stata, la nostra Nazione, tra le ultime a riconoscere la professione: la Legge di ordinamento, la 56/’89, segue di ben 18 anni l’istituzione dei Corsi di Laurea.

Questo ritardo, inoltre, ha creato le condizioni per una politica di sanatoria di chi operava come ” psicologo” che, in alcuni casi, ha creato problemi di credibilità all’intera categoria, senza contare i danni per l’utenza.
c) «Scuole di Psicologia Clinica sono state attivate da oltre un quarantennio presso le Facoltà  di Medicina e Chirurgia. Allo stato sono attive Scuole di Psicologia Clinica presso le Facoltà di Medicina delle Università  di Messina, Bari, Napoli “Federico II”, Roma “La Sapienza”, Firenze, Siena, Milano, Insubria, Torino.  Esistono inoltre Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica interfacoltà  o dipartimentali nelle Università  di Bologna e Padova. Solo due Scuole sono state attivate presso le Facoltà  di Psicologia, rispettivamente nelle Università  di Roma “La Sapienza” e di Torino, per le quali va peraltro riscontrata l’incompatibilità  con il D.M. 1/8/2005 che specificamente individua nella Facoltà  di Medicina e Chirurgia la sede propria delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, comprese le Scuole di Specializzazione di Psicologia Clinica. Sono invece attive presso le Facoltà  di Psicologia le Scuole di Specializzazione di area psicologica, per le quali il MIUR ha predisposto un decreto di riordino, su cui si è espresso positivamente il CUN, che prevede l’istituzione di Scuole con tipologia di Psicologia dell’Arco della Vita, Psicologia della Salute, Neuropsicologia, Psicologia della Valutazione e del Counseling».

L’equiparazione tra scuole di Psicologia e scuole di specializzazione in Psicologia clinica é assolutamente scorretta sul piano storico, epistemologico e metodologico:

·         quando si fa risalire la nascita della psicologia clinica in Italia all’apertura, nel 1947, della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Cattolica da parte di padre Agostino Gemelli, si dimentica che la psicologia clinica patrocinata da Gemelli era una testistica ( o, come allora si diceva, “psicotecnica”). La Cattolica diplomò un numero enorme di tecnici esperti nei test, i cosiddetti testisti, secondo una visione parcellizzata del lavoro clinico, che oggi ci appare remota e superata;
·         come già notato, i Corsi di Laurea in Psicologia nascono nel 1971: precedentemente, negli anni ’60, esistevano solo scuole di specializzazione in Psicologia(e non di Psicologia Clinica), triennali, ad es. a Siena, Milano, Torino( grazie alla Prof.ssa Massuco Costa). Solo successivamente, con l’istituzione appunto dei Corsi di Laurea, tali scuole vengono riconvertite in scuole di specializzazione in Psicologia Clinica e scorrettamente mantenute presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Quando si afferma che il mantenimento di tali scuole presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia fu una scorrettezza si fa riferimento alle seguenti domande:

·         quale comunanza esiste tra le finalità d’indagine della Psicologia Clinica e quelle della Medicina?
·         quale comunanza si sostiene tra l’epistemologia e il metodo clinico della Psicologia Clinica ed il metodo clinico della medicina?

Si tratta dunque di richiamare una storia ed un successivo vizio originario che il presente, ennesimo(come documentabile dal nutrito elenco di pareri favorevoli espressi ogniqualvolta una facoltà di Medicina ha richiesto di aprire Scuole di specializzazione in Psicologia Clinica )parere favorevole del Prof. Violani sul problema in oggetto perpetua sistematicamente.

d) «Il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) prevede esplicitamente, tra le attività  formative di base indispensabili, la Psicologia Generale e tra quelle caratterizzanti – accanto alla Psichiatria, alla Neuropsichiatria Infantile,   alla Neurologia – proprio la Psicologia Clinica,   e ciò in relazione a vari ambiti disciplinari (Metodologia e Propedeutica Clinica; Clinica Psichiatrica e Discipline del Comportamento; Clinica delle Specialità  Medico-Chirurgiche)».
Il rilievo non è condivisibile in quanto il Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia prevede solo un’informazione  su argomenti di Psicologia, nell’intento(?) di mettere gli studenti in condizione di gestire la relazione con i pazienti. Un (1) solo esame di Psicologia Clinica è inserito nel corso di studi. E’ veramente stupefacente che accademici:

·         affermino che una professione si fonda su un solo(1) esame di una disciplina scientifica: allo stesso modo, perché non sostenere che un (1) esame di Chimica o di Fisica possa mettere in condizione di esercitare la professione di chimico e di fisico?

·         affermino che un biennio di formazione generale in Psicologia ed un successivo triennio di corsi riguardanti la varietà di articolazioni di tematiche di Psicologia Clinica equivalgano a tre(3) esami di Psicologia inclusi tra le materie costitutive il Corso di Laurea in Medicina!

·         pongano sullo stesso livello formativo due iter di studio, uno in Psicologia ed uno in Medicina, diversi quanto a conoscenze e abilità;
e) « Solo nel 1989 la legge n. 56/89 ha disciplinato la professione di Psicologo e istituito l’Albo professionale corrispondente.

Tale legge non menziona in nessuna sua disposizione la Psicologia Clinica, e tanto meno la riserva ai laureati di Psicologia, mentre (art. 3) dispone che la attività di psicoterapeuta possa essere esercitata, previa acquisizione di una formazione professionale, sia da psicologi sia da medici chirurghi. Non vi è  norma che riservi la Psicologia Clinica agli psicologi, mentre le attività  proprie del medico sono precluse agli psicologi. In armonia con le disposizioni della legge 56/89, gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Psicologia Clinica prevedono due percorsi formativi distinti per medici e per psicologi».

L’argomentazione è infondata giacché la Legge 56/’89 è una Legge di ordinamento della professione di psicologo. Una Legge, tantomeno una Legge di riordino della professione, non ha il compito di entrare nel merito di questioni scientifiche, teoriche, epistemologiche, metodologiche, semmai le presuppone. Essa, allora, avrebbe forse dovuto parlare di Psicologia del lavoro, delle Organizzazioni, sperimentale, ecc.?

Inoltre, ci si aspetta che argomentazioni autenticamente fondanti un parere del CUN facciano riferimento a questioni teoriche, epistemologiche, metodologiche per indicare la pertinenza di una specializzazione a questa o quell’altra laurea di base. Nulla di tutto questo: si cerca una norma. Come mai? E’evidente che mancano argomenti scientifici per sostenere che la Psicologia Clinica debba essere collocata presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e che i medici possano accedervi! 

f)  «Le Scuole di Specializzazione rispondono ad una duplice finalità: fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali dell’Università; rispondono alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. L’ordinamento delle Scuole è pertanto disciplinato dal
Ministro dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute. In base alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale con D.M. 20.4.2001 e successivi decreti è stato individuato il fabbisogno annuo di Medici Specializzandi in Psicologia Clinica in oltre 20
unità».
 ” Le esigenze del SSN”di avere medici specializzandi in Psicologia Clinica non sono mai state dimostrate, tanto che per consentire ai pochissimi medici specializzati in Psicologia clinica di accedere al SSN si è dovuti ricorrere alla reiterazione della proroga dell’affinità della specializzazione in Psicologia Clinica con Psichiatria. Diversa la situazione per gli psicologi, la cui specializzazione in Psicologia Clinica è perfettamente congrua con le normative di accesso al SSN e con le esigenze dello stesso.

Pertanto si rileva che il perdurare della situazione in esame ormai da anni rivela la sua  incongruità rispetto alla realtà del SSN; essa inoltre é fonte di disparità per gli psicologi. Questi, infatti, quando si iscrivono alle scuole di specializzazione in Psicologia Clinica:

·         sono costretti a ripercorrere una formazione che già possiedono ma che deve essere ancora fornita ai medici, con grave pregiudizio per il loro diritto di approfondire un bagaglio di cui già dispongono, per la qualità della loro pratica professionale, per il SSN che potrà assumerli e per l’utenza;
·         non usufruiscono, a differenza dei loro pochissimi colleghi medici, di borse di studio che supportino i costi per la formazione;

Un’ultima notazione: quanti sono i medici che, superati i test di ammissione alla scuola di specializzazione in Psicologia Clinica ed anche a quella di Psichiatria, scelgono di specializzarsi in Psicologia Clinica anziché in Psichiatria?
g) «Le direttive europee sulle professioni sanitarie (direttiva 5.4.93 n. 93/16 e successive modifiche) sono volte a definire i livelli minimi della formazione e a favorire il reciproco riconoscimento dei titoli che abilitano all’esercizio della professione, comuni a più Stati, al fine di agevolare la libera circolazione dei medici e dell’espletamento della loro attività  negli stati membri. La normativa comunitaria non interferisce con la disciplina nazionale degli ordinamenti universitari e dell’organizzazione sanitaria.

Pertanto la circostanza che una data specializzazione (e tra le altre la specializzazione in Psicologia Clinica) non sia richiamata da una direttiva comunitaria non ha alcuna valenza specifica e non contrasta con la istituzione in Italia di Scuole di Specializzazione per le esigenze del
Servizio Sanitario Nazionale».

Il rilievo che le direttive europee non limitano l’autonomia degli Stati membri seppur vero confligge con la realtà europea. Infatti, poiché nessuno stato europeo riconosce l’attribuzione della Psicologia Clinica ai medici, e quindi i relativi titoli professionali, quale libertà di circolazione è loro garantita? Già nel 2003, l’AMSCE, in un articolo apparso sul SOLE 24 ORE SANITA’, evidenziò tale problema. Perché continuare a sostenere tale argomento e perpetuare tale anomalia?

h) «La Psicoterapia non abbraccia tutto l’ampio spettro della preparazione fornita dal Corso di Specializzazione in Psicologia Clinica. La proposta di modifica della denominazione di questo corso in Corso di Specializzazione in Psicoterapia è pertanto incoerente e improprio».

Pur non entrando specificamente nel merito di tale questione Psicoterapia e Psicologia Clinica si fa osservare che la prima è un’attività, la seconda una disciplina scientifica. La specializzazione in Psicologia Clinica non deve “preparare” ma approfondire un bagaglio di conoscenze. Correttamente la Legge 56/’89 ha riconosciuto che l’attività della Psicoterapia può essere esercitata da medici e psicologi. 

Documento inviatoci dalla dott.ssa Lucia Santoro, Membro Direttivo http://www.aipcp.it