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Parte prima: gli aspetti organizzativi (art. 4)

Nel valutare il rispetto di un’impostazione etica da parte delle scuole di psicoterapia, è a nostro parere fondamentale considerare gli aspetti organizzativi ed amministrativi. Spesso sono proprio questi i campi in cui si annidano le peggiori usanze che denotano scarso rispetto da parte delle scuole nei confronti degli specializzandi. Succede in alcuni casi che ad una rigorosa ed approfondita impostazione scientifico-culturale non corrisponda altrettanta attenzione a questioni che possono essere percepite come poco rilevanti in quanto “pratiche”, ma che incidono notevolmente sulla sostenibilità per gli specializzandi dell’esperienza formativa. Allo stesso tempo gli aspetti organizzativi della didattica e gli aspetti amministrativi comprendono alcuni dei temi forti su cui AltraPsicologia  da sempre si batte, e in particolare le modalità attraverso cui le scuole possono attivare un circolo vizioso di moltiplicazione dei proventi economici, attraverso il prolungamento del percorso di formazione, le psicoterapie personali obbligatorie con i docenti della scuola, l’attivazione di corsi collaterali che formano figure non regolamentate.

Per questo motivo abbiamo dedicato due specifici articoli della nostra Carta Etica, uno agli aspetti organizzativi ed uno agli aspetti amministrativi.

Art. 4 – Aspetti etici dell’organizzazione didattica

Il primo comma dell’articolo fa esplicito riferimento ad un criterio fondante dell’orientamento ad un corretto rapporto tra scuola e specializzandi: la trasparenza dell’informazione. Prevede quindi che gli specializzandi siano a conoscenza, con chiarezza ed in tempo utile, delle modalità di ammissione e partecipazione e del programma dei corsi e che, in caso di attività aggiuntive, ne siano a conoscenza con il dovuto anticipo.

Il secondo comma va a toccare un tasto dolente per molte scuole di psicoterapia: la capacità della scuola di fornire un numero di strutture convenzionate per il tirocinio adeguate al numero di studenti. Il compito del reperimento di posti di tirocinio, che compete alla scuola, è non di rado accollato completamente agli specializzandi, che devono procurarsene uno, spesso trovandosi nella paradossale condizione di insistere per lavorare gratis. Mentre alcune scuole che hanno buone relazioni sul territorio possono offrire una dovizia di posti che spesso blindano, dato che i loro specializzandi permangono nella medesima struttura per l’intero quadriennio, le scuole che hanno meno legami con i servizi territoriali lasciano agli specializzandi l’arduo compito di raccattare in completa autonomia (leggi: solitudine) ciò che non è stato già coperto dalle altre scuole. Inoltre, dato il funzionamento della nostra professione per parrocchie, in cui spesso le une (specie se più potenti) ignorano le altre (specie se meno potenti) i tirocinanti di approcci minori non solo hanno una possibilità pressochè nulla di svolgere il tirocinio in una struttura che condivida il loro orientamento, ma spesso si sentono rifiutare il posto perché il loro orientamento è sconosciuto (o valutato negativamente).

Il terzo comma si riallaccia a primo nel chiedere la trasparenza nell’informazione circa le modalità di valutazione dell’apprendimento.

Il quarto comma prevede che gli specializzandi non siano valutati in base a criteri non riconoducibili alla formazione direttamente proposta dalla scuola, e in particolare non siano richiesti parametri di performance.

Siamo stati messi a conoscenza di diverse situazioni in cui agli specializzandi è richiesto, per ottenere il diploma, di mettere in atto determinate prestazioni professionali: ad esempio portare avanti due psicoterapie con bambini o adolescenti, di durata ognuna almeno annuale, con frequenza bisettimanale e supervisione settimanale.

Questo genere di richieste, oltre ad essere decisamente discutibili da punto di vista formativo e clinico, sono insostenibili per lo specializzando, che si trova confrontato con una “missione impossibile” a fronte della quale avrà il premio dell’agognato diploma. L’ovvia conseguenza è il  prolungamento del percorso di formazione, che comporta la conseguenza ancora più ovvia (e desiderata?) di ulteriori iscrizioni ad anni posteriori al quarto, a pagamento.

Il quinto comma va ad incidere su un altro aspetto, come il precedente, non solo assai discutibile sul piano formativo, ma anche ad alto rischio di circoli viziosi dal punto di vista economico. Si parla del tema delle psicoterapie individuali obbligatorie, rispetto alle quali in un’impostazione etica lo specializzando deve essere libero di scegliere il terapeuta che preferisce, e non essere costretto a rivolgersi ad un terapeuta indicato dalla scuola stessa.

Il sesto comma è assolutamente centrale, e si focalizza su un tema sul quale AP ha

da sempre posto grande attenzione: la formazione, da parte delle scuole di psicoterapia, di figure non regolamentate, attraverso corsi paralleli, in particolare di counselling.

La formazione di counselor e affini mina alla base il rapporto di fiducia della scuola con lo specializzando, in quanto la scuola di psicoterapia che avrebbe il compito di formare psicologi psicoterapeuti con l’intento (si spera!) di facilitarne l’attività professionale, si premura di diplomare, allo stesso tempo, una miriade di counselor che andranno a lavorare, senza alcuna regolamentazione, nello stesso campo dei neo specializzati, spesso in un’ottica di competizione selvaggia e di confine labile con l’esercizio abusivo della professione di psicologo.

L’aspetto paradossale dell’operazione è che siano gli psicologi stessi, che dirigono le scuole, a preparare queste figure che vanno ad occupare spazi che potrebbero utilmente essere destinati agli specializzandi che sono i primi e naturali destinatari dei servizi delle scuole. Inoltre, anche gli stessi counselor ed affini sono spesso sfruttati dal medesimo meccanismo che stritola gli psicologi: in un mercato del lavoro in cui ci sono grandissime difficoltà per gli psicologi e gli psicoterapeuti, i counselor spesso si trovano a non riuscire affatto ad esercitare ciò per cui si sono formati.

Ma c’è chi gioisce del meccanismo: le casse delle scuole, che traggono dai corsi di counseling, aperti a chiunque abbia un diploma, una fonte di sostentamento fiorente e  in costante crescita.

Il settimo comma prevede l’istituzione di borse di studio, basate su criteri di merito e/o di reddito, ai fini di facilitare la partecipazione e premiare la qualità.

L’ottavo comma, in continuità con il primo e il terzo, pone l’attenzione sul diritto per gli specializzandi a visionare il CV dei docenti.

4. ASPETTI ETICI DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

  • a. Le Scuole di Psicoterapia e i loro docenti si impegnano a fornire tutte le informazioni relative ai criteri di selezione/ammissione e partecipazione (previsti dalla normativa in vigore e quelli definiti dalla Scuola), ai programmi dei corsi, ai docenti che li terranno, ai tirocini, al tutoring, alle supervisioni in maniera accurata e prima dell’iscrizione. Per qualsiasi attività formativa organizzata in itinere vengono date precise informazioni non appena disponibili.
  • b. Le Scuole di Psicoterapia si impegnano a rendere disponibile un numero di strutture convenzionate per il tirocinio, come da normativa vigente, commisurato al numero degli studenti e, ove esistenti, in linea con gli orientamenti teorici insegnati.
  • c. Le Scuole di Psicoterapia stabiliscono tempi e processi, resi noti agli studenti all’inizio del programma formativo, con cui fornire feedback sul loro apprendimento. Esse valutano i candidati in relazione a criteri rilevanti, prestabiliti e resi loro noti con chiarezza e accuratezza. Tali criteri e le prove standard di verifica sono esplicitati all’inizio dell’anno accademico; in eguale maniera vanno comunicate eventuali modifiche agli stessi.
  • d. In nessun caso l’allievo sarà valutato in base al raggiungimento di obbiettivi di performance, di redditività, o comunque di aspetti non direttamente collegabili alla verifica dell’adeguatezza della preparazione e delle competenze trasmissibili direttamente attraverso l’attività didattica della scuola stessa.
  • e. Quando il programma formativo della Scuola di Psicoterapia richiede all’allievo una terapia individuale o di gruppo, si permette di scegliere autonomamente il terapeuta, anche tra quelli non affiliati alla Scuola.
  • f. Le Scuole di Psicoterapia si impegnano a non organizzare corsi – esclusi quelli in psicoterapia – che insegnino strumenti e tecniche specifici della professione psicologica (tecniche del colloquio, test e altri strumenti diagnostici, ecc.) ad allievi privi dell’abilitazione alla professione di Psicologo. Si impegnano altresì a non rilasciare titoli collegati a professioni non regolamentate.
  • g. Le Scuole di Psicoterapia valutano la possibilità, come aspetto qualificante, di istituire borse di studio legate ad aspetti meritori e/o economici per la partecipazione ai corsi e/o per l’attuazione di progetti di ricerca.
  • h. Le Scuole di Psicoterapia mettono a disposizione degli allievi una sintesi del curriculum vitae e del cursus studiorum del corpo docente, anche attraverso sezioni apposite dei siti internet dedicate a questo scopo.