Art. 5: la formazione continua. O forse comincia ora?

Mi è accaduto varie volte di incontrare per strada qualche gruppetto di colleghe libere professioniste che correvano trafelate “a fare i punti”.  Mi spiegavano ansimanti che c’era un corso su un argomento per il quale non avevano alcun interesse, ma che aveva il pregio di erogare crediti ECM; bastava sopportare la noia e sedersi vicino a qualcuno con cui chiacchierare, non senza avere preventivamente individuato un conoscente (di solito di sesso maschile, il contrario di quel che succedeva a scuola) disposto a compilare anche i questionari di chi non era stato attento.

Visto che alcune di loro non lavoravano per pubbliche amministrazioni, mi sono sempre chiesta a chi esibissero i crediti conquistati a prezzo della rinuncia a eventi per loro ben più interessanti ma non accreditati ECM.  Penso che non lo sapessero neanche loro.

D’altro canto, i colleghi che non hanno mai smesso di lavorare sul loro lavoro, quindi quelli che studiano, si confrontano, traggono beneficio dallo scambio con altri, spesso nemmeno  si curano di annotare le loro attività formative né di ritirare o inserire in un’apposita cartellina gli attestati di partecipazione a corsi e convegni  selezionati in base a interesse e utilità.

L’attuale versione dell’art.5 del Codice Deontologico, del resto, già prescrive che lo psicologo sia “tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera”.  Ma come dimostrarlo? E’ ovvio che un curriculum chilometrico in cui si sono annotate tutte le giornate di studio, conferenze, congressi cui si è partecipato di per sé attesta solo una lodevole attitudine compilativa.

La nuova formulazione dell’art.5 che siamo chiamati ad approvare ribadisce l’obbligo  per lo psicologo di formazione e aggiornamento professionale “con particolare riguardo ai settori in cui opera”. Il passaggio dal singolare al plurale, da “settore” a “settori” registra un fenomeno attuale di expertise dello psicologo in diversi settori d’intervento. L’obbligo di dimostrare l’aggiornamento in ciascuno di essi dovrebbe indurre qualche opportuna revisione  delle carte intestate di chi,  non aderendo  all’adagio “less is more”, vi inserisce una lista di titoli “esperto in” da far invidia a un premio Nobel, come se da un corso semestrale frequentato nel 1998 derivasse una competenza sempreverde.

Ma c’è di più.  La nuova versione dell’art.5 recepisce la disposizione normativa contenuta nel DPR 137/2012 in materia di aggiornamento professionale, stabilendo che la violazione dell’obbligo di formazione continua determini un illecito disciplinare che deve quindi venire sanzionato.

Non che prima non sussistesse lo stesso obbligo, ma vi era un’indeterminatezza che doveva venire corretta: infatti un singolo Consiglio di un Ordine degli Psicologi non necessariamente include, nelle persone dei consiglieri, tutte le possibili competenze dello psicologo  ed era quindi probabile che un determinato Consiglio non fosse in grado di cogliere un particolare difetto di expertise o accettasse una documentazione che agli occhi di un esperto sarebbe di scarso pregio.  Per ovviare a questo inconveniente, gli Ordini saranno obbligati a emanare dei Regolamenti destinati a rendere più “oggettiva” e più facilmente verificabile la dimostrazione dell’aggiornamento.

Vi sarà dunque nuovamente un sistema basato sui crediti, ma sarà, auspicabilmente, più ricco e pertinente rispetto al sistema ECM,  in cui i crediti potevano venire accumulati  secondo la modalità di  una raccolta punti che spesso  somigliava a una specie di vendita delle indulgenze.

In linea di principio, questo metodo, che è pensato per incentivare la qualità e competitività dei servizi professionali, potrebbe assicurare ai prodessionisti diversi vantaggi.  Uno di questi è la diminuzione dei costi, visto che molti eventi accreditati – come la formazione deontologica – saranno erogati dagli Ordini.  E poi i professionisti potrebbero essere messi in grado di comporre un proprio pacchetto  personalizzato di crediti  composto da  un complesso di attività differenziate:  oltre ai corsi ECM,  lo studio, la produzione di testi, la didattica, la supervisione, l’approfondimento di nozioni di altre discipline necessarie per operare nel proprio ambito di competenza e così via.

Si tratterà di vedere come e con quali passaggi e criteri il principio verrà tradotto in Regolamento attuativo da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine.  Molti crediti agli estensori se, nella traversata dal dire al fare, il Regolamento non smarrirà la rotta.