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Il 2019 terminerà con questa notizia sugli ECM – infondata sul piano giuridico – che circola fra gli psicologi: dal 2020 sarebbero obbligatori per tutti.

In un mondo normale si chiamerebbe fake-news. Il problema è che l’ha data il CNOP e la stanno diffondendo alcuni Ordini regionali. Come vedremo in questo articolo, al momento non esiste alcuna base giuridica per affermare che tutti gli psicologi siano obbligati al sistema ECM.

Ma c’è di peggio: la formazione continua degli psicologi è la grande opera incompiuta. Abbiamo l’obbligo di fare formazione continua fa ormai 8 anni, ma ci manca il regolamento di categoria che dovrebbe dirci come farla. Le norme giuridiche – quelle vere – obbligano tutti i professionisti a fare formazione continua e indicano nel CNOP l’ente che dovrebbe di mettersi in moto e costruire un regolamento. Ma il CNOP non lo ha fatto, lasciando la categoria nel caos.

COME PUO’ ESSERE? CRONOLOGIA DEI FATTI.

Può essere. Incredibile, ma è così. Per capire cosa sia successo, e cosa fare ora, occorre affidarsi alle drammatiche leggi della cronologia.

2011/2012: Con il DL 138/2011 entra in vigore per tutti i professionisti (dall’ingegnere all’avvocato allo psicologico) l’obbligo di formazione continua. Un obbligo chiaro, inequivocabile: le professioni devono adeguarsi stendendo ciascuna un REGOLAMENTO da far autorizzare al proprio Ministero Vigilante. Tutti lo fanno, tranne gli psicologi: sono passati 8 anni e ancora un regolamento non c’è. Tentativi si, ma nessun regolamento.

I riferimenti normativi sono questi:

D.L. 13 agosto 2011 n. 138, articolo 3 comma 5, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148;

DPR 7 agosto 2012 , n. 137, articolo 7 – “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148″

11 Gennaio 2018: viene approvata definitivamente la cosiddetta Legge Lorenzin, che riordina le professioni sanitarie e vi iscrive definitivamente anche gli psicologi. Nulla cambia sul piano della formazione continua.

27 Gennaio 2018: il CNOP partorisce finalmente la bozza di Regolamento per la formazione continua degli psicologi, attesa da 7 anni. La bozza di Regolamento prevede due canali: ECM e non ECM (BOZZA REGOLAMENTO SUL SITO CNOP).

Evidentemente il CNOP –  anche dopo l’approvazione della Legge Lorenzin – ha ritenuto che (1) il sistema ECM non potesse essere l’unico per gli psicologi (2) un REGOLAMENTO fosse necessario ai sensi del DL 138/2011 e del DPR 137/2012. Che non si potesse insomma andare di default verso ECM per tutti.

3 Luglio 2018. Passati 6 mesi dal (presunto) invio del Regolamento al Ministero della Salute per approvazione, tutto taceva. Per capire a che punto si era arrivati, io scrissi una PEC al CNOP (QUESTA LA MIA PEC AL CNOP). Chiesi di avere tutti i documenti relativi al regolamento per la formazione continua approvato il 27 gennaio 2018, e tutte le successive interlocuzioni con il Ministero.

19 Luglio 2018. Il CNOP mi rispose che la procedura non era conclusa, e quindi non mi potevano mandare nulla (QUESTA LA RISPOSTA DEL CNOP).

Ergo: il Regolamento per la Formazione Continua alla data del 19/07/2018 ancora non esiste. Bene, almeno un punto fermo e certo.

22 Febbraio 2019. Passati altri 7 mesi, il CNOP pubblica un comunicato sibillino (QUESTO IL COMUNICATO DEL CNOP). Non un regolamento, non una norma, non una delibera, ma un comunicato. Un puro oggetto letterario, privo di potere vincolante. C’è scritto:

“La legge 3/2018 ha fatto chiarezza in questo campo con il riconoscimento definitivo dello psicologo quale professione dell’area della salute. Il CNOP ha attivato da subito una interlocuzione con il Ministero della Salute e l’AGENAS atta a riconoscere e difendere la specificità della professione psicologica, opera che ha portato già oggi ad alcuni importanti risultati:
a) il recepimento nella normativa ECM delle specificità che riguardano la professione psicologica;
b) l’introduzione dell’obbligo per tutti soltanto a partire dal triennio 2020/22.”

Che cosa vorrà dire il punto a)? Quali modifiche sono state apportate alla normativa ECM? Il CNOP non lo dice. A noi non risulta alcun ‘recepimento nella normativa ECM delle specificità che riguardano la professione psicologica‘.

E cosa vorrà dire il punto b)? Obbligo per tutti. Per tutti chi? Per tutti gli psicologi iscritti all’albo? Per tutti i cittadini italiani? Per tutti gli abitanti del Comune di Molfetta? Per tutti gli iscritti all’albo che esercitano effettivamente la professione? Per tutti. Che non significa nulla, dal punto di vista giuridico. E poi, obbligo di cosa? Di acquisire crediti ECM? Di essere in regola con il sistema ECM? Di frequentare corsi di formazione? Di giocare a calcetto la domenica mattina? Di fare a maglia?

Insomma: manca il precetto, manca la sanzione, manca la fonte del diritto. Se avessi portato questa nota del CNOP alla mia insegnante di diritto della prima superiore, spacciandola per una norma giuridica vincolante, mi avrebbe lanciato fuori dalla finestra con tutto il banco.

Ma non tutti distinguono fra norme giuridiche ed esercizi letterari. Alcuni Ordini regionali ritrasmettono e rinforzano la notizia, in una specie di allucinante telefono senza fili fondato sul vuoto normativo cosmico. Fra i colleghi si scatena il panico: non si stanno tirando indietro sulla formazione, è solo che non capiscono bene cosa dovranno fare.

26 Febbraio 2019. L’Ordine Lazio, sollecitato da numerosi suoi iscritti, è costretto a chiedere un parere legale per capire se davvero gli ECM siano diventati obbligatori in forza della Legge Lorenzin o di altra norma. Il responso è chiaro: non esiste alcuna base normativa per un obbligo esteso a tutti gli psicologi (QUESTO IL PARERE DELL’ORDINE LAZIO).

Ovviamente anche il parere legale dell’Ordine Lazio non è una norma giuridica. Però almeno contiene una rassegna delle norme e svolge un ragionamento fondato su norme giuridiche. Il parere conclude che “Ad oggi resta quindi irrisolto il problema interpretativo che riguarda i liberi professionisti non operanti presso strutture sanitarie, circa il loro obbligo di formazione continua in veste E.C.M. o in veste non E.C.M.

Il CNOP viene informato del parere dell’Ordine Lazio, ma non ritiene di chiarire ulteriormente. La faccenda resta quindi sospesa.

Gli altri Ordini regionali invece non si pongono il problema di chiedere a loro volta pareri legali. Ipse Dixit. Se lo dice il CNOP che gli elefanti hanno le ali, sarà sicuramente vero.

Novembre 2019. Per puro spirito sportivo, qualche giorno fa ho scritto l’ultima PEC al CNOP. La PEC dell’addio, perché poi il CNOP cambierà composizione. L’ho scritta giusto per avere un nuovo marcatore temporale della situazione. Ho chiesto se sia cambiato qualcosa rispetto al Regolamento per la formazione continua. Sono in attesa di risposta.

QUINDI NESSUN OBBLIGO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA?

Certo che esiste un obbligo, ma non è ECM. È un obbligo di formazione continua per tutti i professionisti, sancito in modo granitico da norme di legge [Decreto Legge 138/2011 e dal successivo DPR 137/2012], che però va completato dal famoso REGOLAMENTO specifico che ciascuna professione deve redigere.

Un regolamento che il CNOP avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Quantomeno, ci ha provato ma non è arrivato in fondo. In sei anni non è un gran risultato.

Non è polemica, non è critica, è solo la verità. Se qualcuno è in grado di smentirmi, sono pronto a ritrattare.

Non c’è invece alcun obbligo giuridicamente fondato agli ECM per tutti gli psicologi. Sono obbligati coloro che ricadono nell’espressa previsione normativa che fonda gli ECM per gli operatori del SSN: secondo l’art. 16-quater del D.Lgs. 30-12-1992, n.502, solo chi svolge “…attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private [autorizzate e accreditate, n.d.a.]”.

Affinché l’obbligo ECM possa essere esteso a tutti gli esercenti una professione sanitaria, è necessaria un’esplicita previsione normativa, che al momento non c’è.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

La questione della formazione continua è un pasticcio. Un problema non risolto, che l’attuale CNOP lascerà in eredità alla comunità professionale. Otto anni: tanto è passato dal Decreto Legge 138/2011 ad oggi. Un’intera comunità di professionisti che non sa come ottemperare ad un obbligo che esiste dal 2011.

Toccherà ormai al nuovo CNOP, che si insedierà a gennaio 2020, risolvere il problema. Perché il vecchio si è mostrato incapace di farlo. Malignamente, posso immaginarne i motivi: il timore per una scelta (gli ECM per tutti) non voluta dalla comunità degli psicologi. Un peccato di pavidità politica. Oppure un calcolo strategico di qualche tipo. Quali ne siano i motivi, il problema è irrisolto e tanto ci basta.

La nostra posizione come Associazione è chiara da sempre: gli psicologi hanno il diritto a regole chiare e certe. Questo diritto continua ad essere leso. Chiunque siederà nel nuovo CNOP dovrà mettere in priorità la definizione del Regolamento per la formazione continua.

Se Altrapsicologia avrà il potere di farlo, sarà un sistema fondato su un doppio canale: ECM per chi ne ha l’obbligo, non-ECM con accreditamento degli eventi da parte degli Ordini per tutti gli altri. Con possibilità, comunque, di riconoscimento dei crediti ECM ai fini della formazione continua.

Questo, per banali motivi di semplicità, di economicità e per salvaguardare i non sanitari, quella parte di comunità professionale che non svolge attività sanitaria ed ha tutto il diritto di vedersi riconoscere la formazione svolta nel proprio settore, senza essere costretta a raddoppiare l’impegno.