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La Fase 2 porta con sé molti dubbi sulla nostra pratica professionale. L’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, l’Ordine della Campania, dell’Emilia-Romagna, del Lazio, delle Marche e della Sicilia, hanno già raccolto una serie di interrogativi riguardanti la nostra pratica professionale in questo specifico periodo (es. dpi e gestione degli studi, lavoro con i gruppi, privacy e modalità telematiche, etc.).

Vademecum di carattere generale a firma dei Presidenti degli Ordini di: Veneto, Lazio, Campania, Sicilia, Marche, Emilia-Romagna

Vademecum su CTU-CTP:

In questo spazio abbiamo voluto raccogliere, partendo dalle richieste emerse direttamente dai colleghi, alcune FAQ riguardanti singole aree professionali, così che tutti possano orientarsi al meglio. Continueremo ad aggiornare e ad approfondire questa pagina nel corso delle settimane. Nel caso in cui vogliate segnalarci le vostre criticità cliccate qui 

INDICE DELLE AREE:

Indicazioni di carattere generale

L’attività professionale psicologica, da DPCM 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 – può continuare a svolgersi regolarmente, previo il più rigoroso rispetto delle misure igienico-preventive del Ministero della Salute, mantenendo il principio di fondo di minimizzare il più possibile tutte le attività in presenza, per rinviarle o sostituirle ogni qualvolta sia praticabile con altre modalità di interazione (videochiamate, consulenze telefoniche, smart working, etc.). Attività collettive o aperte al pubblico (seminari, convegni, incontri in sede pubblica, etc.) sono invece soggette a sospensione fino a data da definirsi, e devono pertanto essere tassativamente rinviate. Per le attività in presenza, in base ai DPCM, alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’ECDC e del Ministero della Salute, sarà necessario rispettare rigorosamente le seguenti indicazioni igienico-sanitarie: assenza da parte del professionista e del cliente di sintomi o di fattori epidemiologici di rischio; lavaggio costante e prolungato delle mani; almeno 1 metro di distanziamento ma, per criterio maggiormente prudenziale rispetto al rischio “droplets”, durante la prolungata interazione in ambiente chiuso è opportuno tenere una distanza di almeno 2 metri durante i colloqui; l’utilizzo della mascherina chirurgica è un presidio di protezione considerato obbligatorio quasi ovunque negli spazi chiusi – pur nel rispetto del distanziamento fisico – soprattutto negli ambienti in cui delle persone in posizione frontale parlano ininterrottamente per un periodo prolungato, emettendo così un’elevata quantità di droplets nell’ambiente (si rimanda alle normative regionali in merito all’eventuale obbligatorietà di Legge e alle eccezioni espresse nel DPCM 26 aprile art.3, comma 2); evitare il contatto fisico e mettere sempre a disposizione un dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica; igienizzare regolarmente e accuratamente le superfici sanitarie, di lavoro e arredamento ogni volta tra un cliente e l’altro; arieggiare regolarmente i locali ed evitare possibilmente l’utilizzo di impianti di condizionamento.

Psicologia del Lavoro

(a cura di Marco Vitiello)

Si possono svolgere interventi di consulenza presso aziende, enti, agenzie per il lavoro, società di consulenza e altri tipi di organizzazioni?

Si, ma nel rispetto dei contenuti del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Pertanto, ogni ambiente di lavoro, pubblico o privato, deve adottare misure quali il distanziamento sociale, l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, l’adozione di procedure straordinarie per la sanificazione degli ambienti e altre misure previste, appunto, dal Protocollo Condiviso. Tale Protocollo vale anche per i/le consulenti estern*, tenut* anche loro al rispetto delle stesse regole, e qualora si creassero le condizioni per cui le regole non possono essere rispettate  (es. vi chiedono di fare una riunione con più persone del consentito) bisogna interrompere categoricamente l’attività professionale in corso, informando i referenti organizzativi preposti come da TU 81/08 e smi, oltre che dal succitato Protocollo. Altra accortezza consigliata è quella di verificare sempre, prima di recarvi in un ambiente di lavoro, se la sua apertura e ripresa delle attività rientra nelle categorie previste per il periodo di riferimento dai DPCM in corso di validità (le aperture delle attività lavorative seguono attualmente una gradualità di calendario, spesso aggiornato dei nuovi decreti del Presidente del Consiglio, finché non saranno consentite le aperture di tutte le tipologie di attività lavorative). Resta inteso che tutte le attività di consulenza possono essere svolte in via telematica.

Si possono ricevere nel proprio studio professionale, lavoratori/trici, manager o persone che cercano lavoro per fornire consulenza (formazione, coaching, selezione, orientamento, ecc.)?

Si, come previsto già dal DPCM del 10 aprile 2020 (in merito agli studi professionali) e in precedenza dal DPCM del 4 marzo (per gli studi di ambito sanitario, quindi anche quelli di psicologia) in cui viene specificata la possibilità di esercizio. I citati DPCM specificano il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (distanziamento sociale continuo, utilizzo dei dispositivi di protezione, delle procedure di disinfezione, ecc.) per gli studi professionali, così come anche previsto per tutti gli ambienti di lavoro dal Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 (Governo-Parti Sociali). Il tutto va ovviamente applicato al proprio studio professionale, vanno quindi verificate l’adeguatezza di tutti gli spazi e la dotazione di tutti gli strumenti necessari. SI ricorda che il non rispetto delle misure comporta una diretta responsabilità del professionista che ospita persone nel proprio studio professionale. Resta inteso che tutte le attività di consulenza possono essere svolte in via telematica.

Si possono erogare corsi di formazione professionale e aziendale?

Non in presenza, come specificato da diverse disposizioni del Governo e degli Enti Locali (Regioni). Già nel DPCM del 22 marzo 2020 si specifica che il Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020, prevede che “siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; e che, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i/le lavoratori/trici in smart work. La maggior parte delle Regioni si è adeguata al decreto governativo emanando diverse circolari (es. Nota – numero 0198420 del 05/03/2020 della Reg Lazio) che sospendono la formazione in presenza e consentono solo ed esclusivamente la formazione a distanza, specificando poi le modalità di erogazione (sincrona e asincrona) e di verificabilità, specie per corsi finanziati e/o obbligatori per certificazioni abilitanti (es. formazione sulla sicurezza). Anche i Fondi Interprofessionali regolamentati del Ministero del Lavoro, tramite l’ANPAL, hanno disposto diversi provvedimenti (es. Determina del 12 marzo 2020 di Fondimpresa) con i quali si sospendevano in via straordinaria e d’urgenza tutte le attività formative con la modalità aula frontale (fino a nuove disposizioni) e la maggior parte dei Fondi ha anche disposto la possibilità di convertire, nel periodo di sospensione, le attività formative previste in modalità di aula frontale con modalità in videoconferenza.

Si possono condurre selezioni in presenza?

Si, stando alle disposizioni del 04/05 in cui sono riportati i codici ATECO delle attività che ripartiranno, troviamo il codice 78 “ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE”. Tuttavia, poiché è necessario garantire il distanziamento fisco di almeno un metro e adottare tutte le misure igienico sanitarie indicate nei DPCM del 10 aprile 2020 (relativamente agli studi professionali) e in precedenza nel DPCM del 4 marzo (relativamente agli studi in ambito sanitario), può essere comunque preferibile scegliere il setting a distanza laddove possibile.

Ci sono linee guida per la conduzione di assessment online?

Sì, è possibile consultare il documento “European Test User Standards for test use in Work and Organizational settings” prodotto dalla European Federation of Psychologists’ Associations insieme alla European Association of Work and Organizational Psychologists. Il documento intende con la parola testing non solo i test ma tutte le procedure di valutazione: http://www.eawop.org/uploads/datas/10/original/European-test-user-standards-v1-92.pdf?1297020028. Inoltre, più specifiche per i test, sono le linee guida internazionali fornite dalla European Test Commission: https://www.intestcom.org/files/guideline_computer_based_testing.pdf.  Sempre in materia di test, è utile leggere le International Guidelines on Computer-Based and Internet-Delivered Testing, prodotte sempre dalla International Test Commission: https://www.intestcom.org/files/ijt_cbt_guidelines.pdf.

Psicologia Giuridica

(a cura di Vera Cuzzocrea)

Lavoro in uno Spazio Neutro, posso svolgere/riprendere i c.d. “incontri protetti” tra genitori e figli/e in presenza? 

Tendenzialmente no, ad eccezione di differenti disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria o di situazioni particolari da valutare con attenzione, caso per caso, tenendo come prioritario criterio di valutazione la tutela del benessere dei figli e delle figlie, soprattutto se in età minore. La norma, prevede che fino al 31 maggio 2020 questa attività debba svolgersi solo da remoto: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi» (art. 7 bis della l. 24 aprile 2020, n. 24). Nel caso l’incontro avvenga in presenza, si rimanda al rispetto delle opportune norme igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Lavoro come psicolog* penitenziari*, quando incontro una persona detenuta e mantengo il distanziamento fisico, posso togliere la mascherina? 

No, andrebbe ugualmente indossata in considerazione di due aspetti: la durata del colloquio e il fatto che si svolga in luogo chiuso. Nonostante infatti le indicazioni generali facciano riferimento ad un distanziamento fisico di 1 metro, per criterio maggiormente prudenziale rispetto al rischio “droplets”, durante un «contatto stretto» ovvero la prolungata («oltre i 15 minuti») interazione in «luogo chiuso accessibile al pubblico», è opportuno tenere una distanza di almeno 2 metri durante i colloqui e indossare la mascherina chirurgica, obbligatoria come previsto all’art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020: «Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. […]». Potrebbe costituire un’eccezione il caso in cui il colloquio si svolga all’aperto (come ad esempio nel caso di un’eventuale area verde/all’aperto dell’istituto penitenziario), ciononostante, sulla regolamentazione degli incontri, si consiglia di far sempre riferimento alle disposizioni di servizio fornite dalla direzione del singolo istituto penitenziario di riferimento, oltre al rispetto delle opportune norme igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute.  

Collaboro con Procure della Repubblica e Tribunali in qualità di consulente tecnico/perito per l’assunzione di informazioni/testimonianza di persone minorenni o adulte in condizioni di particolare vulnerabilità, tale attività è attualmente sospesa? 

No, l’attività non è sospesa poiché alcuni  procedimenti penali, che generalmente interessano questa tipologia di incarichi, potrebbero essere considerati dal P.M., soprattutto nella fase delle indagini preliminari, come attività urgenti, ed in tale ipotesi il/la consulente espert* in psicologia può essere chiamat*, ai sensi dell’art. 351 co.1 ter o 362 c. 1 bis cpp. a prestare ausilio nell’assunzione delle informazioni. Nel caso in cui le dichiarazioni della vittima minorenne o particolarmente vulnerabile debbano essere assunte con incidente probatorio, l’art. 83, comma 3 lett. c) del DL 17 marzo 2020, n. 18 prevede espressamente che la sospensione dei termini processuali non opera per i «procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 cpp. la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile». Nel caso l’atto avvenga in presenza, si rimanda al rispetto delle opportune norme igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute. Negli altri casi l’assunzione delle informazioni con incidente probatorio è rinviato ex lege. La modalità attraverso cui può essere espletato l’atto è definita dal magistrato che procede, caso per caso, a seconda delle specifiche criticità ed esigenze di tutela della persona offesa/teste e che dovrà anche indicare, oltre alle modalità “protette” anche quelle rispettose della vigente normativa sanitaria. Al riguardo occorre considerare che la legge 24 aprile 2020, n. 27 integra il comma 12 dell’articolo suindicato prevedendo all’art. 12-quater che «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto […] per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 […]». In linea generale si consiglia di chiedere espressamente quali siano le disposizioni impartite dall’ufficio giudiziario di competenza. 

Le attività in ambito forense come consulenti del P.M (presso le Procure della Repubblica ordinarie e minorili), dell’Avvocatura (CTP) o del Giudice (CTU o Periti) presso Tribunali per i Minorenni e Ordinari sono attualmente sospese?  

E’ necessario valutare caso per caso, bilanciando le opportunità e criticità legate alla specifica situazione anche confrontandosi con il committente dell’incarico. Per un orientamento specifico si rimanda alle raccomandazioni dell’Ordine degli Psicologi del Lazio: https://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/raccomandazioni-attivita-peritale/

Lavoro come espert* presso un Tribunale di Sorveglianza, quando è prevista la ripresa delle udienze de visu?

Dipende dal Tribunale e dall’Ufficio di Sorveglianza di riferimento, motivo per cui si rimanda alle specifiche linee guida e disposizioni di servizio del proprio ambito giudiziario di competenza. In linea generale, potrebbe accadere che in alcune realtà la modalità di lavoro da remoto potrebbe coprire l’arco temporale tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 mentre in altre che le udienze si svolgano in presenza, al di là di quanto previsto dal CSM che con delibera 8 aprile 2020 ha dato indicazioni per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto (art. 1 Protocollo di riferimento) fino al 30.6.2020: «Le udienze avanti il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza da celebrarsi ai sensi dell’art. 83 co 3 D.L. 17 marzo 2020 n. 18: 1. in quanto relative a procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; 2. relative a procedimenti di cui all’art. 51 ter Ord. Pen: 3. relative a procedimenti in cui i detenuti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda se: a. relative a procedimenti in cui è applicata misura di sicurezza. b. procedimenti a carico di detenuti si possono svolgere in videoconferenza. Gli altri giudizi vengono rinviati secondo disposizioni di legge sul ruolo del Magistrato/Tribunale di Sorveglianza che dispongono il rinvio. […]». 

Psicologia dello Sport

(a cura di Arturo Mugnai)

E’ possibile tornare a fare consulenza presso le squadre e le realtà sportive che riprenderanno gli allenamenti?

Non è possibile svolgere attività di gruppo che prevedano quindi il coinvolgimento della squadra o dello staff perché significherebbe creare assembramento all’interno del luogo di allenamento. Gli allenamenti, inoltre, dovranno essere svolti a porte chiuse (art. 1, comma 1, lettera g del DPCM emanato il 26 aprile). L’intervento dell* psicolog* dello sport sembra quindi possa avvenire previo inserimento del/della professionista all’interno dello staff della società sportiva e, se l’intervento prevede solo colloqui individuali, ovviamente mantenendo la distanza di sicurezza (1,8 metri nel caso in cui l’atleta stia svolgendo attività sportiva al momento del colloquio) e utilizzo di dispositivi di sicurezza. Per incontri di gruppo è ancora necessario l’intervento a distanza tramite software telematici.  

Psicologia Clinica in età Evolutiva

(a cura di Paola Serio, Rossella Dartizio)

I bambini devono indossare la mascherina in studio?

Sì, sono soggetti all’obbligo i bambini al di sopra dei sei anni (DPCM 26 aprile art. 3, comma 2). L’Accademia Americana di Pediatria (AAP) ha stilato alcune raccomandazioni e chiarimenti sull’uso delle mascherine in età pediatrica che trova d’accordo i pediatri della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). Secondo l’AAP i bambini sotto i due anni non devono indossare mascherine non solo per l’oggettiva difficoltà, ma anche per il rischio di soffocamento, che non deve essere sottovalutato. Non devono indossare la mascherina i bambini affetti da patologie neurologiche o respiratorie e nemmeno i bambini che abbiano difficoltà a levarla da soli. SIPPS sottolinea che tutti i bambini dovrebbero indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi dove le distanze non possono essere mantenute e, quindi, chiaramente, anche nell’ambiente terapeutico. Inoltre raccomanda l’utilizzo di mascherine specifiche dalle dimensioni giuste per i bambini (quelle per adulti non garantiscono l’aderenza necessaria). La AAP consiglia, e la SIPPS è d’accordo, che i bambini affetti da malattie croniche che hanno bisogno di una protezione maggiore dovrebbero utilizzare le FFP2. È importante, comunque che questi bambini seguano le indicazioni del proprio centro di riferimento.

Come comunicare l’utilizzo dei dpi ai bambini?

Se possibile sarebbe meglio coordinarsi con la famiglia circa la comunicazione relativa all’utilizzo dei DPI da parte dei bambini, esplorando tra le altre cose, le fantasie del bambino in merito all’utilizzo. “È importante insegnare ai bambini in che modo devono utilizzare la mascherina, lavandosi sempre prima le mani prima di indossarla e senza toccare la stessa anche quando la devono dismettere – dichiara il Presidente SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) – ma aiutandosi con gli elastici e poi di nuovo lavarsi le mani. Deve essere per loro un ‘gioco’ che li aiuta a non ammalarsi. E se il bambino non vuole indossare o ha paura della mascherina, come in tutti i processi educativi i genitori devono fare da modelli ed indossare la mascherina per primi, giocando con il bambino con modalità adeguate all’età. Altre azioni per migliorare l’accettazione possono essere, secondo l’età del bambino, far indossare la mascherina al suo peluche preferito, decorare la mascherina con dei disegni, ecc. In ogni caso far indossare la mascherina per la prima volta in casa in modo che il bambino vi si abitui”

Posso fare gli incontri di restituzione con i genitori?

Sì, a patto che ciascuno sia a una distanza dall’altro di almeno 2 metri e l’ambiente sia sufficientemente areato. L’invito comunque è quello di valutare con attenzione, e con criterio cautelativo, la loro effettiva non sostituibilità con forme di interazione a distanza che sarebbero comunque da preferire.

Come gestire l’attesa dei genitori durante la terapia dei bimbi?

Sarebbe meglio evitare di far sostare il genitore in sala d’attesa, meglio concordare una modalità di attesa diversa che rispetti le disposizioni ministeriali. Eventualmente fosse necessario il sito del governo rimanda alle raccomandazioni stilate dalla Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri), sul loro sito è possibile prendere visione dei decalogo per le famiglie e le indicazioni per chi porta i bambini negli ambulatori pediatrici.

Come gestire il materiale utilizzato?

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede (art. 3, comma 1, lettera a): “il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute”. Sul sito http://www.salute.gov.it/ si consiglia di lavare gli oggetti di uso comune, compresi i peluche lavabili, secondo le istruzioni del produttore. Utilizzare la temperatura maggiore consentita, e asciugare completamente. Prevedere, se possibile, delle piccole scatole per ogni bambino con i materiali come pastelli, pennarelli in modo che vengano usati il meno possibile in promiscuità. Utilizzare solo materiale che può essere sanificato (attenzione quindi a pongo, sabbia cinetica ecc..). In ogni caso pulire ogni oggetto utilizzato ad ogni utilizzo con prodotti a base di alcool 70%.  Occorre inoltre igienizzare dopo ogni uso anche eventuale materiale testistico. Se sono materiali di carta e cartone, potrebbe essere utile inserirlo in buste di plastica trasparenti per meglio igienizzare senza rovinarlo e senza inficiare l’uso (es: Blacky Pictures).

Come gestire le terapie riabilitative domiciliari?

L’associazione ADC Italia, associazione degli Analisti Del Comportamento Italiani con certificazione internazionale BACB®, ha redatto delle linee guida che possono valere per ogni tipo di intervento domiciliare con i minori. Si rende comunque d’obbligo l’uso di una mascherina omologata da parte del professionista e da parte del genitore (nei momenti di interazione con lo psicologo) e di guanti usa-getta nuovi indossati appena si entra in casa, o di igienizzare le mani appena entrati in casa del paziente con un gel apposito a base di alcool. Se si  vorrà indossare anche la visiera o altri dispositivi di sicurezza ci si accorderà con la famiglia. Anche il bambino di età superiore a 6 anni, dovrebbe indossare la mascherina durante l’intervento domiciliare, se la patologia del bambino non consente l’uso bisognerebbe lavorare con il bambino e la famiglia per favorirne l’utilizzo. Il professionista dovrebbe portare con sé, la prima volta che riprende i domiciliari, una tuta pulita o un camice che copra interamente la figura che verranno indossati ( cambiandosi in bagno appena entrato in casa), e che lascerà in una borsa a casa della famiglia al termine della sessione di terapia. Questo per evitare che il professionista  vada in diverse famiglie o vada in più luoghi con gli stessi vestiti. Si consiglia anche che il professionista si tolga le scarpe prima di entrare nella casa della famiglia e le lasci fuori dalla porta o utilizzi soprascarpe usa e getta. E’ preferibile utilizzare materiali e giochi già in casa del bambino, se si utilizzano materiali portati dal professionista dopo l’uso è necessario disinfettarli secondo le leggi vigenti.