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MACRO-AREE

1.       FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO-CULTURALE

2.       SELEZIONE DEGLI ALLIEVI

3.       RAPPORTO DOCENTI-ALLIEVI

4.       ASPETTI ETICI DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

5.       ASPETTI ETICI NEL RAPPORTO CON I PAZIENTI

6.       ASPETTI ETICI NEL RAPPORTO CON COLLEGHI E ALTRI COLLABORATORI

7.       ASPETTI ETICI NEI RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA SCUOLA E ALLIEVI

8.       PRIVACY

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1.       FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO-CULTURALE

a.       Le scuole di psicoterapia curano la formazione di psicoterapeuti sul piano etico, clinico, metodologico e scientifico.

b.       Le scuole di psicoterapia devono poter consentire un continuo aggiornamento teorico-clinico ai propri candidati. Esso deve poter essere allargato e non ristretto al proprio modello di appartenenza, tale da poter consentire lo sviluppo di competenze ampie e articolate. Esse consentono in tal modo di sfuggire alle facili seduzioni del pensiero ideologico e dei narcisismi modellistici. Al contempo esse devono poter curare ed essere consapevoli dei propri assetti istituzionali prestando attenzione ad eventuali derive autoreferenziali, carismatiche, settarie, etc.

c.        Le scuole di psicoterapia devono poter trasmettere ai propri candidati la percezione dei limiti degli strumenti teorico-clinici da esse utilizzati. Esse devono poter ad esempio insegnare ai candidati se un dato paziente è adatto o meno alle procedure caratteristiche di ciascun modello terapeutico ed insegnare loro a collaborare con altri colleghi o altri professionisti laddove il proprio lavoro risulti insufficiente.

d.       Le scuole di psicoterapia devono poter trasmettere ai propri candidati un atteggiamento etico, duttile e trasparente. Quando nelle scelte e nel lavoro di un terapeuta intervengono problematiche personali, ciò deve essere consapevole e non mascherato a lui stesso, ai colleghi e, nei limiti del possibile, anche ai pazienti.

e.       Le scuole di psicoterapia devono consentire ai propri candidati di scoprire la propria “personalità terapeutica” e di poterla utilizzare autenticamente e trasparentemente nei contesti di lavoro, favorendo un proprio “stile terapeutico”.

f.         Le scuole di psicoterapia devono poter consentire e proporre ai propri candidati ad utilizzare criteri di valutazione e di follow-up non autocollusivi, e a conoscere le letteratura clinica, empirica ed epistemologica sulla valutazione della psicoterapia. A tal fine esse stanziano una quota significativa del loro bilancio finalizzandola alla ricerca in psicoterapia.

g.       Le scuole di psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati ad assumere, sul finire della propria formazione, il sentimento di responsabilità del lavoro psicoterapeutico, del suo svolgimento, dei suoi risultati. Allo stesso tempo devono poter consentire ai futuri terapeuti di non attribuire eventuali insuccessi prevalentemente ai pazienti, ma ad interrogarsi con onestà interiore su se stessi, sul proprio lavoro, sui limiti e sulle possibilità

2.       SELEZIONE DEGLI ALLIEVI

a.       La selezione dei candidati per l’accesso alle scuole di psicoterapia dovrebbe seguire unicamente criteri professionali, attitudinali e motivazionali e non valutazioni commerciali o clientelari legate alla necessità economiche di ciascuna scuola.

b.       Le scuole di psicoterapia, attraverso il lavoro di didatti di lunga esperienza (attraverso procedure di training, tutoraggio e supervisione), hanno il compito di segnalare ai propri candidati psicoterapeuti eventuali e significative controindicazioni (aspetti emotivi e relazionali e/o situazioni di evidente disturbo) al lavoro che andranno a svolgere, nonché di segnalarle con la necessaria tempestività (laddove questo non sia già avvenuto in fase di selezione), potendo interrompere in ogni momento, ove necessario, il percorso formativo del candidato

3.       RAPPORTO DOCENTI-ALLIEVI

a.       I didatti, i tutors, i supervisori delle scuole di psicoterapia devono evitare la sovrapposizione di funzioni didattiche con funzioni terapeutiche con i loro allievi in formazione. Né devono esercitare il loro ascendente sui propri allievi per opportunità personali.

b.       Le scuole di psicoterapia, per conto dei loro docenti, si astengono da modalità manipolatorie verso i propri allievi, evitando ad esempio di utilizzare posizioni di influenza dei propri docenti e di consenso nella promozione della scuola stessa, evitando lo sfruttamento degli allievi in attività extraformative, o ancora evitando la creazione di false aspettative negli stessi allievi o nei candidati allievi.

4.       ASPETTI ETICI DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

a.       Le Scuole di Psicoterapia e i loro docenti si impegnano a fornire tutte le informazioni relative ai programmi dei corsi, dei tirocini, dei tutoring, delle supervisioni e di ogni esperienza formativa in maniera preliminare e accurata.

b.       Le Scuole di Psicoterapia stabiliscono tempi e processi, resi noti agli studenti agli inizi del programma formativo, con cui fornire feedback agli allievi sul loro apprendimento. Le Scuole di Psicoterapia valutano gli allievi e le supervisioni sulla base delle loro performance attuali in relazione a criteri rilevanti, prestabiliti e resi noti con chiarezza e accuratezza agli allievi. Tali criteri devono essere esplicitati all’inizio dell’anno accademico. Come esplicitate andrebbero eventuali modifiche alle prove standard di verifica

c.        Quando il programma formativo della Scuola di Psicoterapia richiede all’allievo una terapia individuale o di gruppo, il docente di quel programma formativo deve poter permettere all’allievo di scegliere autonomamente il tipo di terapia e il terapeuta tra quelli non affiliati alla Scuola.

d.       Le Scuole di Psicoterapia garantiscono agli allievi lo svolgimento del tirocinio, e che esso abbia una valenza realmente professionalizzante. A tal fine verificano annualmente il numero dei posti disponibili e la qualità dell’esperienza formativa proposta presso gli enti convenzionati.

e.       Le Scuole di Psicoterapia monitorano periodicamente l’efficacia del loro operato attraverso questionari standardizzati di satisfaction compilati dagli stessi allievi e valutati collegialmente al fine del miglioramento dei propri standard.

5.       ASPETTI ETICI NEL RAPPORTO CON I PAZIENTI

a.       Le Scuole di Psicoterapia devono trasmettere ai propri candidati il massimo rispetto e comprensione per la dolorosa condizione umana dei pazienti, qualunque essa sia.

b.       Le Scuole di Psicoterapia devono consentire ai propri candidati di apprendere a non imporre rigidamente i propri modelli teorico-procedurali ai loro pazienti, non escludendo a priori procedure alternative, né imponendo le proprie procedure

c.        Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di apprendere a fornire ai propri pazienti tutte le informazioni necessarie circa le caratteristiche (set/setting) di una psicoterapia a cominciare dagli aspetti amministrativi, mantenendosi all’interno dei tariffari previsti. Qualora la situazione economica del paziente dovesse peggiorare non s’interrompe la terapia

d.       Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di chiarire con i propri pazienti le questioni relative al segreto professionale. Di esplicitare e motivare eventuali presenze di osservazioni e registrazioni garantendo l’anonimato in ogni situazione

e.       Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di elaborare con i propri pazienti sia la fine del lavoro terapeutico che eventuali abbandoni. Essi devono poter apprendere sia a non accontentarsi di risultati provvisori, sia a non esercitare un accanimento terapeutico che eluda i limiti del lavoro svolto. Se un paziente abbandona la terapia, il terapeuta deve saper riconoscere la propria responsabilità ed eventualmente attivarsi col paziente e con altri colleghi affinché la cura prosegua, ove necessario.

f.         Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di riconoscere quanto i propri valori e le proprie problematiche personali siano rilevanti nella relazione terapeutica. Se necessario, e nei limiti delle possibilità emotive del paziente, le esplicita. Allo stesso modo rispetta realmente le differenze culturali, ideologiche, politiche, religiose, di orientamento sessuale e identità di genere, dei pazienti con lui e, nel caso di gruppi, fra di loro.

g.       Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di apprendere a non avere rapporti con i propri pazienti al di fuori del contesto terapeutico. Quando ciò è difficile, ad esempio in situazioni residenziali, comunitarie, etc., questi deve poter imparare a salvaguardare lo spazio privato dei pazienti

h.       Le Scuole di Psicoterapia devono poter consentire ai propri candidati di apprendere a non essere giudicanti, invalidanti o colpevolizzanti verso i pazienti e verso chicchessia. L’aiuto che un terapeuta da ai pazienti per lo sviluppo della propria salute psichica e delle proprie speranze di vita non si traduce in indicazioni morali.

6.       ASPETTI ETICI NEL RAPPORTO CON COLLEGHI E ALTRI COLLABORATORI

a.       Le Scuole di Psicoterapia devono poter insegnare ai propri candidati il valore del lavoro di collaborazione con colleghi di qualunque estrazione e formazione e con altri professionisti e collaboratori. Esse, ad esempio, devono insegnare loro a prendere contatto con precedenti o attuali colleghi senza criticarli con il paziente, ma anche insegnare la ricchezza e le difficoltà del lavoro di équipe mono o multidisciplinari. Allo stesso modo è importante riconoscere il valore formativo di supervisioni o co-visioni (o supervisioni tra pari) individuali e di gruppo, anche con colleghi di diverso orientamento.

7.       ASPETTI ETICI NEI RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA SCUOLE E ALLIEVI

a.       Le Scuole di Psicoterapia sono tenute a dare comunicazione preliminare, chiara e formale delle quote spettanti agli allievi per ciascun anno di corso e per tutto il ciclo di formazione, della modalità di rateizzazione, della loro scadenza e delle eventuali conseguenze a seguito di mora e d’insolvenza. Tale comunicazione deve poter avere caratteristica di reciproco impegno scritto. L’allievo è tenuto a sottoscrivere l’impegno annuale con la propria scuola, rispettando le condizioni iniziali. È tenuto inoltre a comunicare in tempo utile eventuali difficoltà o impossibilità ad assolvere i pagamenti.

b.       Non possono essere introdotte, da parte delle Scuole, variazioni impreviste dal contratto iniziale che riguardino le spese aggiuntive (aumenti di retta non concordati) o extra o pagamenti a parte (ad es. tutoring, tirocini, supervisioni).

c.        Le Scuole di Psicoterapia agevolano quanto più e possibile l’accesso economico agli allievi selezionati, specie dei meno abbienti, consentendo il massimo numero di rateizzazioni possibile (consigliabile 10-12 rate) e venendo incontro ad ogni singolo allievo dimostri difficoltà in merito.

8.       PRIVACY

a.       Le Scuole di Psicoterapia rispettano la legge per la privacy riguardo i loro allievi. Qualunque informazione personale ed intima di essi non è richiedibile da parte di docenti o altri. Ogni diffusione di tali informazioni, qualora emergente spontaneamente durante le esperienze formative, è vincolata dal segreto professionale e dalla deontologia professionale.