GIUDICI ONORARI MINORILI, CONSIGLIERI ED ESPERTI: ruolo e funzione

E’ stato di recente pubblicato, 06 Novembre 2015, il bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari minorili per il triennio 2017 – 2019, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza e capire chi sono i giudici onorari, di cosa si occupano e perché anche gli Psicologi sono coinvolti nella selezione per la nomina di Giudice Onorario o Esperto del Tribunale di Sorveglianza.

Il bando è rivolto all’individuazione di esperti tecnici fra cui anche gli Psicologi.

Il componente privato è un esperto tecnico, e solo dopo la Legge del 27 Dicembre 1956 n. 1441, agli artt. 4 e 5, può essere nominato anche lo Psicologo, in quanto viene introdotta una nuova disciplina, la psicologia, fino ad allora gli esperti erano considerati solo i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Inoltre la Legge del 1956 stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent’anni, normativa tutt’oggi in vigore.

Il titolo di Giudice Onorario Minorile è riservato solo ai componenti privati del Tribunale per i minorenni, mentre per la sezione della Corte d’appello per i minorenni il titolo è di Consigliere Onorario, invece nel Tribunale di Sorveglianza l’appellativo è di Esperto.

giudice_leggeIl Tribunale per i Minorenni, istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge n. 835/35 e successive modificazioni, ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.  A livello nazionale operano 29 Tribunali per i Minorenni, con un organico di circa 782 magistrati, dei quali 600 circa sono onorari

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, è un organo collegiale, composto da quattro giudici, due giudici professionali (c.d. togati) – cioè il presidente e un giudice a latere – e due giudici onorari, un uomo e una donna, cittadino benemerito dell’assistenza sociale” e “cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia (art. 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni). Per cui egli viene scelto in quanto portatore di una specifica competenza, congrua con la specializzazione del Tribunale per i minorenni

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa, cioè in tutte le decisioni che riguardano i minori, ove l’interesse su questi ultimi è considerato importante e fondamentale.

Il Giudice onorario per tutta la durata dell’incarico, un triennio, è un Giudice a tutti gli effetti  e, quindi, nell’esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice di professione, cioè il Giudice togato. In camera di consiglio, il voto del giudice onorario o del consigliere onorario, ha lo stesso peso di quello del giudice togato:

I compiti del Giudice Onorario nel giudizio e nell’istruttoria.

Il giudice onorario non è il consulente tecnico, il suo compito è quello di giudicare,  vale a dire, la stessa funzione del Giudice togato, con la specifica che il giudizio di quest’ultimo è dato sulla base delle norme giuridiche, mentre quello del Giudice onorario è dato sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche di cui egli è portatore. Ma i due giudizi si sommano, e formano un’unica decisione: quella del tribunale, che è organo specializzato proprio perché a composizione mista.

Pbambinoer preparare la decisione, è solitamente necessaria un’attività istruttoria consistente, tra l’altro, nell’ascolto delle parti interessate (genitori, minore, operatori di comunità, altri attori a vario titolo coinvolti ecc.).

Fare istruttoria è un’attività delicata, e per un giudice onorario può essere molto più difficile che prendere parte a una decisione collegiale. Nell’istruttoria il giudice onorario è solo, ed agisce al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per la decisione collegiale. Nel fare istruttoria, il giudice onorario si deve confrontare con situazioni e ruoli per lui del tutto nuovi, e può commettere degli errori. Il più frequente è dimenticare che in quel momento egli è un Giudice e non un terapeuta, e nemmeno un supervisore dei servizi, e il suo lavoro non consiste in un colloquio clinico ma in un atto processuale.

Il Tribunale per i Minorenni in campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.

I Giudici togati si aspettano dai Giudici Onorari, competenza tecnica, professionalità e continuo aggiornamento, in quanto le conoscenze specialistiche sono varie e molteplici, per scegliere insieme le soluzioni più idonee a favore del minore.

In ogni Corte d’appello c’è un’apposita sezione, denominata Sezione per i minorenni, che giudica sugli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i minorenni, e che è presieduta da un presidente di sezione della stessa Corte.

La Sezione per i minorenni, è un organo specializzato a composizione mista, composta da giudici togati (che in corte d’appello si chiamano consiglieri) e da giudici onorari (che qui si chiamano consiglieri onorari).

La Sezione per i minorenni giudica in composizione di cinque consiglieri, di cui tre togati (uno dei quali presiede il collegio giudicante) e due onorari. Pertanto, nei giudizi di appello gli onorari non sono più in parità (come nell’udienza del tribunale per i minorenni), ma sono in minoranza. Ciò comporta la necessità di una loro partecipazione particolarmente attiva alle camere di consiglio, e la capacità di spiegare ai consiglieri togati, gli aspetti scientifici e tecnici di un determinato problema.

Esperto tribunale di sorveglianza

le-ali-della-libertà1Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale, è composto da tutti i magistrati degli uffici di sorveglianza del distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia nominati ogni tre anni dal CSM.

In ogni Tribunale di Sorveglianza c’è un organo decisionale, costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza in servizio (sotto la cui giurisdizione ricade il condannato o il soggetto sulla cui posizione si deve deliberare) e da due esperti.

Compiti del Tribunale di Sorveglianza:

  • decidere sulla concessione della riabilitazione e della liberazione condizionale;
  • applicare o meno misure alternative alla detenzione in carcere (detenzione domiciliare, libertà vigilata e affidamento in prova ai servizi sociali, lavoro esterno);
  • provvedere sull’estinzione della pena per esito positivo della misura e sul rinvio e la sospensione dell’esecuzione della pena.

Particolare importanza rivestono le decisioni del Tribunale di sorveglianza in merito alle misure alternative alla detenzione che possono definirsi un’applicazione concreta della concezione della pena quale processo teso alla rieducazione del reo.