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La prima notizia è che il Tar ha stabilito che tratterà il ricorso dell’Ordine Lazio a Gennaio del 2021 mettendo un punto, che speriamo sia definitivo, alla vicenda che vede la maggior parte degli Psicologi opporsi all’obbligo di sottostare al sistema di formazione ECM.

La formazione continua è un obbligo di legge istituito ai sensi del decreto legislativo 138/2011 art.5, comma 3 lett. b, pertanto gli psicologi sin da allora avrebbero dovuto dotarsi di un proprio regolamento per l’assolvimento dell’obbligo.
Siamo convinti che il sistema ECM sia costoso e del tutto inefficace se applicato indiscriminatamente a tutta la categoria, il cui modello di intervento, e quindi di formazione all’intervento, è completamente diverso da quello dei medici e dalla maggior parte degli operatori sanitari, per i quali l’ECM (Educazione Continua in Medicina) è stato ideato.

 

La seconda notizia è che il Consiglio Nazionale (CNOP) si è opposto al ricorso dell’Ordine Lazio, a maggioranza AltraPsicologia, contro l’obbligo di  ECM per tutti, prendendo le parti del Min. Salute che da anni cerca, nei modi più disparati, di imporre questo costoso e inefficace sistema di formazione a tutti gli psicologi.
Per inciso, l’obbligo sarebbe così poco chiaro che gli stessi avvocati del Min. Salute hanno faticato a ricostruirlo ed hanno avuto bisogno di 16 pagine di memoria difensiva e diversi allegati per spiegare al Giudice del Tar da cosa originerebbe. Pur non essendo un giurista, ritengo che se ci fosse davvero un obbligo, basterebbe citare le 2 righe di norma che lo prevedono.

Ad ogni modo, la presa di posizione del CNOP appare incomprensibile anche alla luce del fatto che, da un lato il tema non è mai stato trattato in Consiglio, né vi è una delibera in cui i Presidenti delle varie regioni (che costituiscono il Consiglio Nazionale) si siano espressi al riguardo, e dall’altro non c’era alcun obbligo di prendere parte al ricorso dell’Ordine Lazio contro il Min. Salute.
Nonostante ciò, il Presidente del CNOP (Lazzari) ha scelto comunque di farlo.

Appare poi surreale dover constatare che il CNOP con questa decisione va contro se stesso, oltre che contro gli Psicologi italiani. Bisogna infatti ricordare che nei primi mesi del 2018 il Consiglio Nazionale aveva, così come previsto dalla norma, inviato al Min. Salute il Regolamento per la Formazione Continua (approvato quello sì all’unanimità) che contemplava la possibilità di un doppio binario, come previsto dalla legge: ECM per privati convenzionati e dipendenti pubblici e un sistema di Crediti Formativi gratuiti, gestiti dallo stesso CNOP, che potesse contemplare una serie di attività (supervisione, psicoterapia personale, formazione per psicologi del lavoro, ecc.) specifiche della formazione degli psicologi e che oggi non è possibile includere nel sistema ECM.

Il Presidente Lazzari ha dunque stabilito autonomamente di ignorare l’unica decisione presa dal Consiglio Nazionale, ovvero quella del doppio binario, e costituirsi in giudizio contro l’Ordine Lazio che paradossalmente si trova a difendere la posizione del CNOP, contro il CNOP stesso.

Nei mesi scorsi sono inoltre stati confermati due fatti che, a mio avviso, mostrano in modo inequivocabile il livello di impreparazione di chi gestisce da anni la nostra professione.
Nel 2013 il CNOP ha redatto un primo Regolamento (sempre finalizzato ad avere un sistema autonomo di formazione) e lo ha inviato al Ministero sbagliato (non è uno scherzo!) e la cosa è finita lì.
Nel 2018 invece, il CNOP ha redatto un secondo Regolamento, questa volta inviato al destinatario corretto, ricevendo però il diniego all’approvazione da parte del Min. Salute durante un’audizione, cioè la risposta è stata comunicata a voce e non ci sarebbe traccia di un documento scritto. Ora, la cosa non è banale, perché un atto scritto è impugnabile, le chiacchiere no.
Chi governa un Ordine dovrebbe avere l’onere di saperle certe cose ed agire di conseguenza a tutela dei propri iscritti. Ma per farlo servono competenza e autorevolezza, mentre la mia personale percezione è che al Consiglio Nazionale il pressapochismo regni da anni sovrano.

Agli psicologi non resta quindi che attendere e sperare nel Tar, consapevoli del fatto che, sebbene il sistema ECM preveda l’acquisizione di 150 crediti nel triennio (2020-2021-2022), per l’anno 2020 è stato previsto nel DL Rilancio (art. 5 bis)* un esonero di 50 crediti. Pertanto anche nella malaugurata ipotesi che il Tar dovesse confermare l’obbligo, sarebbero solamente 100 i crediti da acquisire tra il 2021 e il 2022, anno di scadenza del triennio.
E’ infine evidente che se fosse sancito l’obbligo, gli Ordini si attiverebbero per offrire eventi formativi gratuiti (o meglio, compresi nella quota di iscrizione) in modalità FAD (Formazione A Distanza) per tutti gli iscritti, cosa che gli Ordini a guida AltraPsicologia già fanno nelle Regioni dove sono in maggioranza, ma è altrettanto evidente che il rischio sarebbe quello di trasformare l’aggiornamento professionale in un banale accumulo di “punti” con un’offerta formativa uguale per tutti e finalizzata al mero assolvimento dell’obbligo.
Di certo non quella formazione individuale, specifica e di qualità che AltraPsicologia ritiene l’unica formazione utile agli Psicologi nell’esercizio delle loro attività professionali.

 

* DL RILANCIO Art.5bis: ”I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.