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Lo scorso anno l’Ordine Psicologi Piemonte ha pubblicato una lettera riguardante il counseling in cui prende posizione netta rispetto ai pseudoprofessionisti che spesso si accavallano alla figura dello Psicologo. In particolare afferma:

“La legge n. 56/1989 Definisce la professione di psicologo stabilendo che essa “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività diabilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità […] Tutto ciò che rientra nell’ambito di attività sopra descritto è, quindi, ex lege riservato agli psicologi […] La figura del “consulente di psicologia”, o “counsellor” che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, Né in altre leggi dello Stato. […] L’unico dato allo stato “ufficiale” relativo a tale figura professionale si rinviene nell’elenco del CNEL […] si tratta non di “riconoscimento” in senso proprio, ma di semplice “presa d’atto”, da parte del CNEL, dell’esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione (è il CNEL a specificare “sia la Banca dati che l’Elenco qui contenuti esprimono unicamente un intento conoscitivo”). […] Al riguardo, sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l’impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, etc.), Questo Ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellors rientrano nell’area del “sostegno psicologico”, senz’altro riconducibile all’ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art. 1 L. 56/1989.”

Prosegue apportando ulteriori elementi ed infine chiude la missiva con:

Per tutte le ragioni sin qui illustrate, quindi, l’Ordine scrivente invita gli Enti/Aziende ad astenersi dall’affidare a figure professionali diverse dallo psicologo abilitato ed iscritto all’Albo lo svolgimento di incarichi che, per oggetto e strumenti utilizzati, siano riconducibili nell’ambito delle competenze riservate dalla L. 56/1989 Agli psicologi

Da mio punto di vista, ma immagino da quello di qualsiasi collega, l’operazione dell’Ordine Piemonte è lodevole ed anzi da replicare con forza in tutte le realtà regionali. Tuttavia, com’era plausibile immaginare, questa iniziativa ha fatto storcere il naso ad una delle Associazioni che rappresentano i Counselor e – soprattutto – le scuole che formano counselor.

L’Assocounseling a novembre invio una segnalazione all’Antitrust chiedendo se vi fossero o meno gli estremi per violazione delle regole della concorrenza, abuso di posizione dominante, pubblicità ingannevole. Fecero un gran vociare, unitamente ad altre associazioni.

Bene, è da poco arrivata la risposta dell’Antitrust!

Riprendo alcuni passaggi dal sito dell’Ordine Psicologi Lombardia.

“Barcucci, Presidente Ordine Piemonte, tiene una posizione che ha perfino dichiarato una parlamentare in una famosa interrogazione. “A tutela di coloro che fanno affidamento sulla preparazione e competenza del personale messo loro a disposizione (dalle Aziende Sanitarie, ndr) (…) la figura del Consulente di Psicologia o Counselor non trova riconoscimento né nella legge 56/89 né in altre leggi dello Stato””

L’unica buona ragione per continuare a sostenere che esista un counseling fuori dalla psicologia non è filosofica, né epistemologica, è il fiorente mercato della formazione di coloro che non hanno potuto, o voluto, affrontare le fatiche (e i costi) di un percorso tradizionale per diventare psicologo o psicoterapeuta. La Commissione Tutela CNOP presieduta dal Presidente OPL Grimoldi ha concordato e presentato una memoria difensiva. Risultato: l’Antitrust ha liquidato le quaranta pagine di denuncia di Assocounseling in poche righe: “…l’Ordine degli Psicologi in questione (…) si limita ad affrontare il tema dell’ambito di esercizio di tale professione in rapporto a quella dello Psicologo, mettendo in rilievo gli aspetti critici della questione”.
E’, questa, un’importante vittoria per la tutela della nostra professione, e un messaggio per tutti i colleghi che formano questi “professionisti della psiche” senza autorizzazione.

Questo Ordine ha potuto riscontare che gran parte delle attività svolte e degli strumenti utilizzati dai counselors rientrano nell’area del sostegno psicologico

Questo ha scritto Barcucci. Qualcosa che sa bene qualunque Psicologo! Questo è il punto. Come si può del resto essere formati da psicologi in qualcosa che non si distingue dalla Psicologia e pretendere poi, appena usciti dall’aula del corso, di fare altro che non sia Psicologia? Per quanto si voglia definire easy, soft, questa competenza, per quanto le si trovi nomi esotici (counselor, reflector, coach, ecc…), ciò mai autorizzerà a svolgere attività che – di fatto – sono contenute e tutelate dalla legge 56/89.

fonte: http://nicolapiccinini.it/counseling-psicologo-parere-antitrust/2011/04/#comment-1297