La Storia dell’Ordine degli Psicologi dal '93 all'99 (Parte 3 di 3)

Negli anni dal 93 al 95 accadono un paio di cose rilevanti.

Viene nominata una commissione ministeriale per il riconoscimento delle Scuole di Psicoterapia. La Commissione comincia a lavorare, ma senza un regolamento, e qualche volta con ratio difficilmente percepibili. Esclude alcune scuole, che faranno ricorso. Un parere del Consiglio di Stato và nel senso della illegittimità di tutto quanto ha fatto fino ad allora la Commissione.

Con le ovvie conseguenze per tutti coloro che, nel frattempo, hanno iniziato a frequentarle. Si arriverà ad un regolamento, che, come tutti i regolamenti, non può scrivere “devi essere bravo” ma “ devi avere tot metri quadri”. E si ri-apre la strada alle scuole, sanando anche il pregresso. Bastano che abbiano tot metri quadri. Magari concessi in comodato dal fratello dell’amico della zia. Tanto nessuno controlla. Tentativi di realizzare forme “alte” (consorzi, Università, Ordini Psicologi e Medici, Regione, Scuole) naufragano nel disinteresse generale (contro-interesse). Naturalmente da questo varco passa di tutto. Da situazioni rispettabilissime, a……..

Poi c’è il problema dell’applicazione dell’art 34

34. Ammissione all’esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo

La Scuola di Psicoterapia Comparata (presidente Patrizia Adami Rook) ottiene da un oscuro funzionario del MURST una lettera, dove questi dice che il “corso di Specializzazione” può anche essere qualcosa gestito da privati, purchè questi “presentino la domanda di riconoscimento”. Attenzione, non che l’abbiano avuto.

Su questo scriverò (ve lo riporto perché mi sembra divertente):

“Un solerte funzionario (o dirigente )… ha ampiamente dimostrato che Dio, il Diavolo, ed Hegel avrebbero fatto bene a ritornare all’asilo d’infanzia. Mai infatti il padre della filosofia occidentale, si sarebbe sognato di arrivare a quelle vette per cui non solo il razionale è reale, ma lo è anche l’immaginato, il desiderato, lo sperato.

Si sveglia una mattina e stabilisce che scuole di specializzazione (che non esistono) datosi che potrebbero esistere è come se esistessero.

Mai Sant’Anselmo, e il suo “argomento ontologico” erano giunti a sì sublimi vette. Continua l’illustre signore di cui sopra stabilendo che le scuole che non esistono, qualora rilascino certificati sulla base di corsi che non esistono, questi allora esistono, e determinano effetti. Con ciò stesso scatenando un disumano casino (me lo permette?) in tutta Italia.

Con questo foglietto in mano, il Direttore della SPC (Rolando Ciofi), nonchè segretario del MOPI, e marito della dr. Adami Rook, inizierà a curare la presentazione di domande di partecipazione all’esame di Stato di persone che, al momento di entrata in vigore della legge (89) erano iscritte a corsi di specializzazione, di durata epocale, talchè poi li avevano conclusi nel 93, 94, 95, interrotti per maternità, viaggi all’Estero, ragioni di salute etc…, poi ripresi. Alcuni forse si erano anche dimenticati di essersi iscritti. Il MOPI curerà la presentazione delle domande, la preparazione all’esame, i ricorsi al Tar per le sospensive contro le esclusioni dall’esame, il successivo contenzioso giudiziario etc….

Le Università sono in una brutta posizione. Alcune di loro resistono, e si rifiutano di ammettere all’esame coloro che hanno queste specie di “specialicavolazioni” private.

Ma i Tar, come è ovvio in questi casi, danno sempre la sospensiva. Inoltre le università dipendono in via amministrativa dal Ministero dell’Università, che è quello stesso che dice che le specialicavolazioni sono bone buana!

Seconda tesi del MOPI: Siccome nell’art 34 non c’è da nessuna parte scritto “laureati” ne consegue che si può essere specializzati (specialicavolizzati) senza essere laureati. Lo stesso Ciofi tenta la carta. Non laureato, cerca di essere ammesso all’esame di stato. L’università rifiuta, lui va al Tar, ma perde. Più tardi si laurea.

Comunque i Tar danno a tutti le sospensive, e alla fine abbiamo 400 persone circa, ammesse all’esame di stato, (Alcune anche senza laurea. Dagli ordini interessati non si riescono ad avere i dati), che lo hanno superato. Alcune iscritte a scuole di specialicavolazione all’età di 15, 16, 17 anni.

I Tar, quando andranno a discutere nel merito, adotteranno decisioni difformi. Stessa cosa farà il Consiglio di Stato.

Per cui dal 95 al 99 si avrà una situazione surreale. Le scuole non funzionano, per il problema del Regolamento. Ci sono 400 e più persone che hanno superato un esame di stato, ma non avrebbero avuto i titoli per esservi ammessi. Sono stati ammessi sulla base di una “colpa” del MURST, che nel frattempo ha cambiato parere (e trasferito il funzionario) e dice “no boni“

Alcuni di questi sono già iscritti agli Ordini, ed esercitano. Perché nel frattempo il MOPI ha sostenuto la tesi che “esame di stato superato = abilitazione conseguita” anche se il Rettore non ha rilasciato il Decreto. Alcuni Rettori hanno creato la meravigliosa figura giuridica della “abilitazione con riserva”. Gli Ordini territoriali dove il MOPI ha la maggioranza, o è determinante (Lazio, in prima fase, poi Lombardia) iscrivono in massa, con questi titoli. Magari fidando in una futura riconoscenza elettorale. Ma, come diceva Mattioli : ”La gente è riconoscente solo per i benefici futuri”. Si va ad una nuova sanatoria, per legge.

Nel 99 si riaprono i termini per l’art 35 (psicoterapia), si iscrivono, con norma di legge, i 34 isti che hanno superato l’esame di stato, come sono sono, si riaprono i termini per l’art 34.

E vi è la nuova infornata di 34, sempre scuole di specialicavolazione. Sono tutt’ora sub iudice al Consiglio di Stato. Ammessi con riserva, a seguito di sospensive dei Tar, abilitazione mai rilasciata, o rilasciata e revocata. Ma comunque iscritti agli Ordini. Chi sa se ci sono gli estremi, qualora il Consiglio di Stato si pronunciasse a loro sfavore, per una denuncia di interi Consigli degli Ordini per abuso d’ufficio e concorso in esercizio abusivo della professione? E’ tutto un problema di interpretazione dell’art 2. Cosa vuol dire “avere conseguito l’abilitazione in Psicologia”? Avere superato l’esame di Stato, o avere in mano il diploma di abilitazione? Quand’è che sei laureato? Quando dai la Tesi, o quando il Rettore ti certifica la laurea? E se il Rettore, dopo avertela certificata, te la revoca perché scopre che gli esami erano comprati, sei ancora laureato o no? Ma se ricorri contro il Rettore che te l’ha revocata, la revoca è valida, o dobbiamo aspettare la pronuncia?

Tutto questo accade nel totale disinteresse e mancanza di iniziativa dell’Ordine Nazionale. Problema di equilibri politici. Montagne di denaro sono ruotate intorno a queste vicende. Poi reimpiegato in campagne elettorali e iniziative varie.

A latere di tutto questo il problema della validità giuridica del 35. La Toscana sostiene che a tutti gli effetti ha valenza legale di diploma di specializzazione in Psicoterapia. Rilascerà, in tal senso, specifici attestati di “Specializzazione”. L’Ufficio legale della Regione concorda con questo, e disporrà alle ASL dipendenti che venga considerato alla stregua delle specializzazioni ex art 3 e delle Universitarie per l’accesso ai posti nel profilo di “Psicoterapia”. La tesi sembra convincente, e altre Regioni faranno lo stesso.

Problemi con il SSN- Titoli. Loro validità.

La ASL sono aziende autonome. Questo significa che possono fare quello che gli pare, nel “quadro”. In questo loro fare quello che gli pare, relativamente al personale, sono limitate da due fonti normative . Le leggi e i DPR che recepiscono i contratti.

L’ASL, non può, ad esempio, assumere come medico o come psicologo uno che non abbia i requisiti per essere iscritto all’albo (che debba esservi effettivamente iscritto è altro discorso – è un vecchio contenzioso se il pubblico dipendente debba – o meno- essere iscritto all’Albo), poiché tali professioni sono normate, per legge. Come non può inquadrare nel profilo Psicoterapia uno che non abbia una formazione psicoterapeutica riconosciuta, poiché anche questa è normata per legge. La certificazione della formazione in psicoterapia si ottiene, per l’art 3, o presso una scuola di specializzazione universitaria, o presso una scuola riconosciuta. O attraverso l’art 35 (norma transitoria nel tempo, non negli effetti) Poiché l’art 3 della 56/89 parla di Medici e Psicologi, essere l’uno o l’altro è prerequisito base per ottenerla.

Poi scattano i DPR, che recepiscono gli accordi nazionali. Ora su questo terreno niente vieta, astrattamente, che un requisito per partecipare ad un concorso possa essere “Laureati, iscritti all’Ordine degli Psicologi” anziché “ Laureati in Psicologia”. Ma, altrettanto, niente vieta che il SSN dica che per lui il prerequisito culturale di base è la laurea in Psicologia. Altrettanto, purchè recepito nell’accordo nazionale poi approvato con DPR niente vieta che il requisito per partecipare ai concorsi nel profili “Psicoterapia” sia “art 35, specializzazione ex art 3, universitaria o riconosciuta” Ma, altrettanto, niente vieta che (ove venga recepito in DPR) ci sia scritto (solo) “specializzazione universitaria abilitante alla psicoterapia”. Questi fatti fanno parte di una trattativa “politica”, di rapporti di forza all’interno dei quali valgono anche apprezzamenti “valutativi”. In una parola della “credibilità sociale” che alla lunga le aggregazioni sono riuscite a conquistarsi.

Quale sia la nostra, in termini complessivi, valutatelo voi