image_pdfimage_print

L’intento della legge 4/2013 che ha riformato le cosiddette “professioni non regolamentate” era, almeno in origine, sicuramente positivo.

tribunale1Si cercava di avere TRASPARENZA e TUTELE per il consumatore, consentendo a determinate categorie di professionisti di svolgere il loro lavoro, FATTURANDO E PAGANDO LE TASSE.

Il meccanismo della legge prevedeva che una o più associazioni di una determinata professione non ancora regolamentata si registrassero presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), seguendo un semplicissimo (anche troppo), iter di accreditamento.

Un vero e proprio REGALO alle associazioni, certo, che potevano sia erogare corsi che pretendere rette associative dai futuri nuovi professionisti, ma in cambio avrebbero dovuto garantire un codice deontologico e determinati requisiti per poter esercitare la professione.

Ovviamente, a valle di tutto questo, avrebbero dovuto DEFINIRE in modo esaustivo le caratteristiche della nuova professione.

L’unico limite era stabilito dal fatto che non si doveva trattare di professioni:

  • sanitarie, oppure
  • organizzate in albi o ordini, oppure
  • attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio

In generale, la logica era (e di logica si trattava) che la nuova professione dovesse essere, appunto, NUOVA e non già presente.

Il sito MISE ha quindi pubblicato una lista (o meglio, per complicare un po’ le cose…3 liste) con queste nuove professioni[1].

A due anni dalla sua entrata in vigore, però ci sono notevoli critiche, provenienti da più parti.

Le associazioni dei tributaristi, ad esempio, lamentano[2] una diversa tassazione dei professionisti iscritti alle casse private.

Inoltre,  non tutte le professioni non regolamentate sono emerse dal “nero” della non-regolamentazione, ad esempio nelle liste del MISE non si vedono i cosiddetti naturopati, nè i cosiddetti nutrizionisti, i legal coach, gli operatori olistici, ecc.. che però continuano ad “operare”, senza nessuna regolamentazione.

E anche per quanto riguarda la TRASPARENZA per i consumatori, ci sono forti dubbi.

Ad esempio, se si clicca sul nome di ogni associazione, vi è un link che rimanda ad un file pdf con le informazioni dell’associazione stessa e una descrizione della nuova professione. Tuttavia, ci sono errori sui link della lista (la FERPi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ha il link di un’altra associazione, la ERSI – Esperti Riferme e Serrature Italia), per non parlare di alcune descrizioni, assolutamente “evanescenti”.

Vi è poi un’associazione che non ha per niente definito la nuova professione nel foglio pdf del sito del MISE, ma rimanda ad una definizione descritta SUL LORO SITO WEB! Una definizione che potrebbe quindi cambiare in qualsiasi momento.

In altre parole, il MISE ha accettato ed ammesso alle liste un’associazione che oggi potrebbe scrivere che la professione oggetto di regolamentazione riguarda impastare il pane di segale, domani potrebbe scrivere che riguarda l’assistenza tributaria, dopodomani potrebbe riguardare i massaggi Shiatsu o l’amministrazione di un condomino, ecc…

In realtà, vi è una cosa ben più grave di questa: se si va sul sito di questa associazione (Assocounseling) si scopre che fra gli ambiti della cosiddetta professione del counselor ci sarebbe l’ambito SANITARIO.

assoc


 

MA L’AMBITO SANITARIO E’ ESPRESSAMENTE VIETATO DALLA STESSA LEGGE 4/13 NELL’ART 1 COMMA 2[3] E PIU’ VOLTE ESPLICITATO NEL SITO DEL MISE[4].


 

assoc2

 

assoc3

LA DOMANDA QUINDI E’:

COME HA FATTO IL MISE AD ACCETTARE UN’ASSOCIAZIONE CHE NON DEFINISCE LA PROFESSIONE NON REGOLAMENTATA NEL MODULO ALLEGATO, RIMANDANDO AD UN LINK DI UN SITO WEB, MA SOPRATTUTTO, COME HA FATTO A NON ACCORGERSI CHE HANNO AGGIUNTO L’AMBITO SANITARIO, CHIARAMENTE VIETATO DALLA STESSA LEGGE?

C’è già in atto un procedimento di verifica dell’ammissione di questa associazione in atto[5], su richiesta CNOP e di alcuni Ordini regionali, che tuttavia si riferisce ad un’altra questione (il “counseling relazionale” che l’associazione vorrebbe effettuare, senza tuttavia differenziarlo da quanto già fanno gli psicologi).

C’è da registrare che queste situazioni non agevolano di certo la Legge, né quelle associazioni che con coscienza e impegno si sono mosse per tutelare sia i clienti che i propri iscritti.

In definitiva, il problema non è tanto la Legge 4/13, sicuramente migliorabile, ma che ha comunque definito dei limiti, quanto chi la sta applicando.

Se le linee guida per le associazioni[6],  affidate alla Colap (Coordinamento Libere associazioni) e non espresse dal MISE non tutelano la clientela e non hanno affrontato preventivamente le possibili problematiche di sovrapposizione con professioni già esistenti, se non ci sono controlli efficaci e il MISE accetta domande nelle quali la definizione della professione da regolamentare è rimandata ad un sito web dinamico, è difficile credere in questa legge.

Nel frattempo, abbiamo un sommerso ancora altissimo con l’idea dilagante che chiunque possa fare qualsiasi mestiere senza nessuna formazione specifica, limiti sui metodi, tecniche o ambiti, sovrapponendosi a professioni regolamentate, con potenziali danni e nessuna assicurazione o tutela per i clienti.

[1] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali

[2] http://www.fiscal-focus.info/attualita/gestione-separata-tra-delusioni-e-proposte,3,25776

[3] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg

[4] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2026497-professioni-pubblicata-la-legge-che-disciplina-le-professioni-non-organizzate

[5] https://www.altrapsicologia.it/articoli/tutela-psicologo/doppio-stop-ai-counselor/

[6] http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/02/linee-guida-del-colap.pdf?uuid=0dd15a8a-7461-11e2-82f4-d4ce53ac3d26