Obbligo di POS: la saga continua.
– Allora il POS è obbligatorio per gli psicologi?
– Certo, mia zia mia ha detto che lo hanno detto al telegiornale!
No, non è un dialogo surreale: è ciò che sta succedendo in questi giorni.
La propagazione di una notizia come se fosse certezza giuridica, quando invece si tratta delle dichiarazioni (peraltro già parzialmente ritrattate) di un viceministro, malamente riprese dalla stampa.
La prendiamo come occasione per fare chiarezza sul POS.
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI.
I professionisti entrano nel mondo del POS per la prima volta nel 2012: nel Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012 sta scritto, all’articolo 15 comma 4, che i soggetti che svolgono attività professionale sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il comma 5 rimanda i particolari applicativi ad un apposito decreto ministeriale. Che però non ha mai visto la luce.
Poi arriva la Legge di stabilità del 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1 comma 900). Questa specie di mostro giuridico, meno leggibile di Proust, si compone di un solo articolo che contiene 999 commi. Inutile sperare che da qualche parte ci sia un indice. Comunque, noi saltiamo direttamente al comma 900. Questo atomo della Legge apporta qualche modifica all’articolo 15 del Decreto-legge 179/2012, di cui abbiamo parlato sopra.
In particolare:
– aggiunge alle carte di debito anche le carte di credito. Quindi non solo bancomat e ricaricabili ma anche vere carte di credito.
– dice che l’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Ho finito le batterie della macchinetta? non c’è connessione? non si applica l’obbligo.
– esplicita che il limite minimo al di sotto del quale non si applica l’obbligo: 5 euro.
– dice che serviranno decreti attuativi (ministeriali) per stabilire l’entità delle sanzioni e in genere le modalità attuative.
IL BISTURI DEGLI AVVOCATI.
Pare che agli avvocati il POS non piaccia. Poco dopo l’uscita del Decreto Legge 179/2012 il Consiglio Nazionale Forense scrive una circolare che recide le arterie dello sgradito obbligo di POS (QUI LA CIRCOLARE ORIGINALE).
Interpretando la fonte originaria (comma 4 articolo 15 decreto legge 179/2012), il Consiglio Forense dice che il professionista ha il solo onere di permettere – nel caso in cui il cliente lo richieda espressamente – di farlo pagare con carta di debito (dal 2016, anche di credito). Per importi comunque superiori a 30 euro (dal 2016, 5 euro).
Ma resta prevalente la libertà negoziale delle parti (cliente e professionista) di accordarsi sulla forma di pagamento. In altre parole ci si mette d’accordo su come pagare, e quell’accordo prevale. Se poi il cliente insiste per pagare con carta, e il professionista è sprovvisto di POS, semplicemente resta un pagamento insoluto da saldare in altro modo, non essendo previste sanzioni.
La circolare del Consiglio Nazionale Forense individua con precisione un punto importante della Legge 179/2012: l’obbligo emerge SE e QUANDO un cliente richiede di pagare con carta, ma le parti sono libere di accordarsi diversamente. Da nessuna parte sta scritto che devi avere un POS in studio.
PERCHE’ LA QUESTIONE POS E’ TORNATA IN AUGE?
Per un annuncio del Viceministro dell’Economia e Finanze, Luigi Casero. Ha promesso (Agosto 2017) che entro settembre sarà emesso un Decreto Legge sul POS per introdurre le sanzioni.
Ora, l’affidabilità di questi annunci sta prossima allo zero. Ce lo dimostra il fatto che l’obbligo di POS è stato introdotto nel 2012, sono passati 5 anni e stiamo ancora aspettando un Decreto Ministeriale (sarebbe bastato quello).
Peraltro, appena iniziano le proteste in Italia si fa subito un passo indietro e qui non si fa eccezione. Stavolta sono i tabaccai ma potrebbe esserci chiunque, la dinamica non cambia: Casero sta già rivedendo le sue posizioni perché a suo parere ‘i tabaccai hanno espresso una posizione ragionevole’ (LEGGI la notizia di ADN KRONOS). I tabaccai. A questa eroica corporazione è affidata stavolta la salvezza dell’economia italiana.
IL TEMPISMO DEL MERCATO.
Ovviamente su questi annunci il mercato dei POS si è mosso con super-offerte che scadranno irrimediabilmente alla mezzanotte del 30 Settembre: la carrozza tornerà zucca, i cavalli bianchi torneranno topi, e probabilmente anche l’obbligo di POS finirà nel nulla.
E ALLORA CHE FARE?
Se un professionista fosse già intenzionato ad offrire il POS come servizio ai propri clienti, approfittare delle offerte di settembre può essere l’occasione giusta. Ma se l’idea è adeguarsi ad un obbligo di legge, è meglio aspettare che questo obbligo esista veramente.
RASSEGNA NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Articolo 15
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1 comma 900.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
900. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi’:
a) in conformita’ alle definizioni, alla disciplina e alle finalita’ del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d’Italia quale autorita’ competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato quale autorita’ competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell’effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita’ di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita’ ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche’ di promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti»;
c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita’, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».