Il preventivo scritto: un nuovo obbligo professionale

Siamo in vacanza, sotto il sole di agosto e con i piedi nell’acqua cristallina o negli scarponi da montagna, ma mai lontani dal nostro fedele smartphone o tablet, per non rischiare di restare ignari di ciò che si pubblica in giro, sui social e sulle riviste online. Stufi di vedere l’ennesima foto di gattini, decidiamo di dare un’occhiata a contenuti più seri ed ecco che per puro caso ci imbattiamo in una notizia fresca fresca. Proprio ieri, il 29 agosto, è entrata in vigore una nuova legge, la 124/2017, e pare che i suoi contenuti riguardino anche noi psicologi. Il testo pubblicato sulla gazzetta non è proprio la tipica lettura da spiaggia, sembra non finire più, con i suoi più di cento articoli. Forse è meglio aspettare, qualcuno ne pubblicherà certamente una sintesi e sarà più semplice capirne di più….

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Una buona notizia: non è necessario leggere tutti i contenuti della recentissima Legge n. 124/2017 per avere le informazioni che ci servono per capire le nuove disposizioni sulle professioni regolamentate, ma possiamo limitarci a focalizzare la nostra attenzione su un unico articolo, il numero 150, che recita:

“ All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista  deve  rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «la  misura  del compenso è previamente  resa  nota  al  cliente»  sono  inserite  le seguenti: obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» “. 

 

A questo punto, non ci resta che reperire il testo modificato della Legge n.27 del 24 marzo 2012, e tutto diventa chiaro:

Art.9 Comma 4:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. 

 

In sostanza, a noi psicologi viene chiesto qualcosa che già facevamo, non solo per  obbligo legislativo, ma anche etico: siamo tenuti deontologicamente a dare ai nostri clienti tutte le informazioni necessarie ad ottenere un consenso informato sulla prestazione che andremo a erogare, tra le quali ovviamente anche il costo delle sedute e laddove possibile  la presunta durata dell’intervento, da cui si desume in linea di massima il costo complessivo della terapia, oltre agli estremi della polizza di responsabilità civile che abbiamo stipulato per coprire i possibili danni provocati al destinatario della prestazione durante l’esercizio della nostra attività professionale. La differenza, rispetto a prima, è che queste informazioni potevamo darle all’inizio del mandato professionale, in forma scritta oppure orale, mentre ora è necessario che esse vengano fornite esclusivamente nella forma scritta.

Sui siti dei nostri ordini regionali, sono reperibili da tempo dei modelli di consenso informato, che contengono i punti salienti del contratto con il paziente. Tali modelli paiono essere conformi a questo aggiornamento normativo, pertanto ciò che è necessario fare, per chi già non lo facesse prima, è fornire al paziente, da adesso in poi, il consenso informato scritto, il quale dovrà contenere, tra le altre cose:

1. Il costo unitario del compenso (singole sedute o parcella oraria, per altri tipi di prestazione), comprensivo di cassa previdenza ed eventuali altri oneri e spese (es. IVA, marca da bollo), e nel caso delle sedute la loro durata (es.50 minuti cadauna).

2. Il “preventivo di massima”, che può contenere, ad esempio, il numero di colloqui anamnestici, la frequenza degli incontri e la stima approssimativa della durata dell’intervento. Non è necessario che il preventivo sia perfettamente realistico: nei casi in cui la durata dell’intervento non possa essere stabilita a priori, in quanto legata a variabili non prevedibili (risorse del paziente, obiettivi condivisi e concordati nel corso del tempo) tale impossibilità va esplicitata, ad esempio utilizzando una formula di questo tipo: “La durata globale del trattamento non è definibile a priori, e viene concordata periodicamente con il professionista sulla base delle esigenze del/della paziente, compatibilmente con la tipologia dell’intervento in corso”.

3. Qualora si applichino delle tariffe in caso di seduta saltata, è bene specificarle, e specificare anche il tempo in base al quale tale addebito viene applicato (es. se la disdetta non perviene entro le 24 ore precedenti la data e ora dell’appuntamento).

4. Il numero della polizza assicurativa stipulata dal professionista a copertura dei possibili danni derivati dalle prestazioni (responsabilità civile).

Qualora il consenso informato continui ad essere espletato in forma orale (benché sia sempre consigliabile far sottoscrivere un modulo di consenso scritto ai clienti, che dimostri che abbiamo dato loro tutte le informazioni necessarie), i dati di preventivazione previsti dalla Legge 124/2017 dovranno in ogni caso, a partire dalla sua entrata in vigore, essere consegnati ai clienti nella forma scritta.

A questo proposito, specifico che la forma scritta, come indicato nell’art.9 Comma 4 della Legge 27/2012 sopra riportato, non deve necessariamente concretizzarsi nella consegna di un modulo stampato, bensì il preventivo può essere consegnato anche nella forma digitale (ad esempio può essere spedito a mezzo mail).