Regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Consiglio Nazionale

REGOLAMENTO INTERNO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Deliberazione CNOP 5 aprile 2003

——–

Modificato a seguito dell’approvazione del Regolamento di Contabilità (approvato dalla Ragioneria dello Stato)
del 5 marzo 2005

art. 28, comma 6, lettera a) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56


Art. 1 Definizioni 3

Art.2 Della elezione delle cariche. 3

Art. 3 – Del Consiglio. 4

Art. 4 – Convocazione su richiesta dei consiglieri 4

Art. 5 – Formalità della convocazione. 4

Art. 6 – Delle sedute. 4

Art.7 – Delle deliberazioni 5

Art.8 – Organizzazione interna. 5

Art.9 – Commissioni 6

Art.10 – Gruppi di lavoro. 6

Art.11 – Il Presidente. 7

Art.12 – Vice Presidente. 7

Art.13 – Segretario. 7

Art.14 – Tesoriere. 7

Art.15 – Indennità per i consiglieri 8

Art.16 – Trattamento economico di missione. 8

Art.17 – Documentazione. 9

Art.18 – Anticipazioni 9

Art. 19 – Contratti – Norme generali*. 9

Art. 20 – Deliberazione a contrattare*. 10

Art. 21 – Commissione per i contratti 10

Art. 22 – Asta pubblica*. 10

Art. 23 – Licitazione privata*. 10

Art. 24 – Svolgimento delle gare*. 11

Art. 25 – Criteri di aggiudicazione dell’asta pubblica e della licitazione privata*. 11

Art. 26 – Appalto-concorso*. 11

Art. 27 – Trattativa privata*. 12

Art. 28 – Stipulazione ed approvazione dei contratti*. 12

Art. 29 – Collaudo dei lavori e delle forniture*. 13

Art. 30 – Cauzione*. 13

Art. 31 – Penalità*. 13

Art. 32 – Lavori e spese in economia*. 13

Art. 33 – Esecuzione dei lavori in economia*. 14

Art. 34 – Provviste in economia*. 14

* Articoli abrogati il 5/03/05 a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.


FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)    Legge, la legge 18 febbraio 1989, n.56;

b)    Consiglio, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi;

c)     Presidente, il Presidente del Consiglio;

d)    Consigliere, il componente del Consiglio;

e)     Segretario, il Segretario del Consiglio;

f)     Segreteria, gli uffici amministrativi del Consiglio;

g)     Seduta, l’adunanza dei consiglieri convocata ai sensi della Legge e del presente regolamento per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.28, comma 6, della Legge;

h)    O.d.g., ordine del giorno;

Art.2 Della elezione delle cariche

Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Consigliere più giovane per età.

Per l’elezione delle cariche si procede a votazioni separate.

Il Segretario provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore, le schede di voto con i nominativi dei Consiglieri. Sul frontespizio della scheda, che reca il timbro dell’Ordine con la sigla del Presidente della seduta, sono in ragione delle cariche da eleggere riportate le seguenti diciture: “Elezione del Presidente”, “Elezione del Vicepresidente”, “Elezione del Segretario” e “Elezione del Tesoriere”.

La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell’ordine, si svolgono quella del Vicepresidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell’eletto di quella precedente.

Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica; per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tali ultime votazioni ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.

Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministro della Giustizia.

Art. 3 – Del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia chiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e il quorum deve essere raggiunto non oltre sessanta minuti dall’ora di convocazione. I singoli consiglieri, nella loro qualità di Presidenti di Consigli Regionali, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, in caso di impedimento, dal rispettivo Vice Presidente.

Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. In caso almeno due Consiglieri ne chiedano la verifica, il Presidente ove ne constati la carenza può sospendere la seduta per non oltre trenta minuti. Ove il quorum non venga raggiunto, la seduta è conclusa.

Art. 4 – Convocazione su richiesta dei consiglieri

La richiesta di convocazione indica gli argomenti da porre all’Ordine del giorno. Il Presidente fissa la seduta, che in ogni caso deve essere tenuta entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 5 – Formalità della convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso al domicilio, che i Consiglieri hanno a tal fine eletto in occasione dell’insediamento, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta. L’avviso contiene l’indicazione del giorno e dell’orario della seduta nonché la sede e l’O.d.G. E’ spedito a norma mediante e-mail, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo documentabile.

Il fascicolo con quanto di utilità ai fini della discussione dell’O.d.G. è depositato presso la Segreteria almeno sei giorni prima della data di seduta ed è trasmesso ai Consiglieri entro le quarantotto ore immediatamente precedenti la seduta.

L’O.d.G. può essere modificato entro 7 giorni prima del Consiglio, oppure, all’unanimità dei Consiglieri in carica all’inizio della seduta. Tuttavia in tale ultima  ipotesi ciascuno dei Consiglieri può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 6 – Delle sedute

Le sedute sono presiedute, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano per età.

Su proposta di un terzo dei Consiglieri presenti ovvero del Presidente, il Consiglio può modificare la successione dei punti in discussione dell’O.d.G.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente concede la parola a uno dei Consiglieri che si dichiara contrario.

Il Presidente, o un suo delegato, introduce gli argomenti all’O.d.G.

I Consiglieri comunicano al Segretario, che ne prende nota in ordine cronologico, l’intenzione di intervenire nella discussione nonché presentano gli emendamenti alla proposta di deliberazione. Il Presidente dà la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso punto all’O.d.G.

Ciascun Consigliere può chiedere al Presidente la parola per richiamo al Regolamento.

Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, che è formulata in modo chiaro e preciso, nonché gli eventuali emendamenti.

Prima della votazione, il Tesoriere si esprime sulla copertura e conformità al bilancio delle proposte di deliberazione.

Il Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consiglio deve dichiararlo e astenersi all’esercitare il voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei consiglieri presenti. Il Presidente vota per ultimo e in caso di parità prevale il suo voto. Ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche e i voti nulli.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed è trasmesso in copia ai Consiglieri con la convocazione della seduta immediatamente successiva.

L’approvazione del verbale è posta al primo punto dell’O.d.G.

Il verbale è redatto in forma sintetica e contiene:

a)    Il nominativo dei presenti e degli assenti;

b)    il luogo, la data, l’ora d’inizio e la convocazione;

c)    la sintesi della discussione e l’esito della votazione in ordine alle deliberazioni, con l’indicazione degli assenzienti, dissenzienti ed astenuti;

d)    le dichiarazioni richieste dai Consiglieri in sintesi.

Art.7 – Delle deliberazioni

Le deliberazioni, con la firma del Presidente e del Segretario, sono immediatamente esecutive, sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate in apposito Libro delle deliberazioni.

Art.8 – Organizzazione interna

Al fine di assicurare un più efficace ed efficiente esercizio delle funzioni stabilite all’art.28, comma 6, della Legge il Consiglio può costituire:

a) commissioni composte da Consiglieri, con compiti istruttori;

b) gruppi di lavoro composti da Consiglieri e/o esperti, con compiti di studio.

Art.9 – Commissioni

1.         La Commissione è composta da tre a cinque Consiglieri e viene nominata dal Consiglio che ne individua anche il Coordinatore. Il Consiglio può altresì delegare la Commissione a provvedere alla nomina del Coordinatore nella prima seduta della Commissione stessa.

2.                     In sede di prima applicazione, sono costituite le seguenti Commissioni, che in ogni caso possono essere modificate con deliberazione dal Consiglio:

a)        Commissione cultura, aggiornamento, formazione ed accreditamento;

b)        Commissione deontologica e tutela della professione;

c)        Commissione giuridico-istituzionale;

d)        Commissione per il tariffario e lo sviluppo della professione;

e)        Commissione per i contratti;

f)         Osservatorio sul Codice Deontologico, che in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, può anche prevedere tra i propri componenti, oltre ai Consiglieri chiamati a farne parte, sino ad altri 4 esperti di tale materia.

3.         Il Consiglio dà le direttive e approva il programma delle sedute delle Commissioni; può delegare il Presidente alla loro convocazione in funzione dell’o.d.g. del Consiglio medesimo.

4.         La Commissione è convocata dal Presidente, sentito il Coordinatore, mediante avviso trasmesso al domicilio dei Consiglieri almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta. L’avviso contiene l’indicazione del giorno e dell’orario della seduta nonché la sede e l’O.d.G. E’ spedito a norma mediante e-mail, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo documentabile.

5.         Alla seduta della Commissione possono intervenire, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Per tale partecipazione sono riconosciuti alle 4 cariche i relativi gettoni di presenza. Della seduta è redatto verbale in forma sintetica. La Commissione si determina a maggioranza dei voti validi.

6.         La Commissione trasmette alla Segreteria le risultanze dei lavori e nomina il relatore che riferisce al Consiglio, dando anche conto delle valutazioni dei Consiglieri dissenzienti.

Art.10 – Gruppi di lavoro

Il Gruppo di lavoro è coordinato da un Consigliere individuato di norma dal Consiglio, ed è costituito da Consiglieri e/o Esperti incaricati, a seguito della stipula di contratto d’opera intellettuale, dal Consiglio stesso.

Si applicano al riguardo i commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’art.9 del presente Regolamento.

Art.11 – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Ordine. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge nonché da altre norme e dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente, con l’ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l’esame degli argomenti posti all’o.d.g.; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dirige l’attività degli uffici, anche avvalendosi dei Consiglieri.

Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, adottare atti di spesa, da sottoporre a ratifica del Consiglio, purché di importo non superiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio medesimo in sede di approvazione del bilancio. In sede di prima applicazione, l’importo è stabilito in 10.000 euro.

Art.12 – Vice Presidente

Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest’ultimo.

Art.13 – Segretario

Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art.11 e in particolare la tenuta dei verbali e dei libri delle deliberazioni nonché degli archivi del Consiglio.

E’ il responsabile del trattamento dei dati personali del Consiglio, fatto salvo quanto previsto all’articolo successivo.

Art.14 – Tesoriere

Spetta al Tesoriere l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la tenuta delle scritture nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni. Unitamente al Segretario presiede alla rilevazione dei costi e alla attuazione del sistema di contabilità.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art.15 – Indennità per i consiglieri

1.         Per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri spetta l’indennità di cui alla unita tabella A.

2.         Per l’espletamento di incarichi di rappresentanza ovvero nell’interesse del Consiglio Nazionale, svolti su mandato del Consiglio medesimo ovvero del Presidente, ai consiglieri spetta l’indennità di cui alla unita tabella B.

3.         Per l’espletamento degli incarichi di Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere spetta l’indennità di cui alla unita tabella C.

4.         L’adeguamento delle indennità di cui alla unite tabelle A, B e C sono deliberate dal Consiglio e sottoposte a parere del Ministero della Giustizia.

5.         Non è consentito il cumulo delle indennità di cui al comma 1 e 2 nella stessa giornata. In ogni caso, per ogni giornata di espletamento del mandato ai consiglieri non possono essere erogate, per le indennità di cui ai commi 1, 2, e 3 somme di denaro per un importo complessivo superiore a quello dell’indennità maggiore, nel rispetto dei trattamenti economici delle rispettive cariche.

Art.16 – Trattamento economico di missione.

1.         Ai consiglieri domiciliati in località diversa da quella nella quale è stata convocata la seduta ovvero si svolge il mandato di cui all’art.15, commi 1, 2 e 3 compete il rimborso a piè di lista delle seguenti spese:

a)         di viaggio;

b)         di trasporto;

c)         di vitto e alloggio;

d)         di uso del mezzo proprio ove consentito ai sensi del comma quarto del presente articolo.

2.         Ai consiglieri domiciliati in località diversa da quella nella quale è stata convocata la seduta ovvero si svolge il mandato di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 3 compete l’indennità di viaggio di cui alla unita tabella D.

L’indennità sarà erogata sulla base di quanto dichiarato dal consigliere.

3.         Lo stesso rimborso di cui al comma primo spetta ai delegati del Consiglio nonché alle personalità che partecipano ai convegni, congressi e manifestazioni promosse dal Consiglio nazionale.

4.         Le missioni dei consiglieri devono avvenire facendo uso dei mezzi di trasporto pubblico, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

5.         L’uso del mezzo proprio è consentito:

a)         sulla base di preventiva autorizzazione del Consiglio ovvero del Presidente nei limiti della delega;

b)         per il raggiungimento delle stazioni ferroviarie, aereomobili e marittime dal domicilio del consigliere.

6.         Le spese di trasporto sono rimborsate nei seguenti limiti:

a)         aereo: costo del biglietto;

b)         ferrovia: costo del biglietto di 1^ classe, supplemento rapido e/o treno speciale, cabina letto singola di 1^ classe;

c)         nave: costo del biglietto di 1^ classe, cabina singola 1^ classe;

d)         taxi: spesa sostenuta;

e)         auto di proprietà: tariffa A.C.I.

7.         Le prestazioni alberghiere sono rimborsate nei limiti della categoria a quattro stelle normale ovvero di altra categoria purché per una spesa effettiva non superiore a quella massima propria della categoria quattro stelle. Il rimborso spetta nella misura corrispondente al costo della stanza singola. La categoria di lusso è concessa in caso di accertata indisponibilità della categoria inferiore. Le spese accessorie sono ammesse nei limiti del dieci per cento del costo della prestazione alberghiera.

8.         Il vitto è rimborsato nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione. Non sono ammesse compensazioni.

9.         Ai consiglieri domiciliati nella località nella quale è convocata la seduta ovvero si svolge il mandato, di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 3, compete il rimborso a piè di lista delle spese di cui al comma primo in quanto compatibili.

10.       Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute dai consiglieri in occasione di missioni in Italia e all’estero dalle località nelle quali svolgono le sedute ovvero i mandati di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 3. Ai consiglieri compete, altresì, l’indennità di cui al comma secondo.

Art.17 – Documentazione

1.         Il rimborso delle spese documentabili sostenute è richiesto mediante appositi moduli, cui sono allegati i titoli giustificativi in originale o in copia resa conforme dalla segretaria.

2.         In caso di impossibilità di allegazione dei documenti originali, deve essere presentata fatturazione per l’ammontare corrispondente dalla quale risultano gli estremi del viaggio.

Art.18 – Anticipazioni

Per le missioni di cui all’art.16 il Consiglio può anticipare, oltre al biglietto di viaggio, una somma nei limiti della spesa presunta per trasporto, vitto e alloggio.

Art. 19 – Contratti – Norme generali

Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere che non sono oggetto di specifiche disposizioni di legge, si provvede con contratti di diritto privato preceduti da apposite gare aventi, di norma, la forma dell’asta pubblica o della licitazione privata ai sensi del presente regolamento.

Il Consiglio delibera i limiti e le condizioni all’attività contrattuale, disponendo, in determinati casi, il ricorso all’appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia.

Art. 20 – Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l’approvazione del contratto stesso, nonché ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto, sono di competenza del Consiglio.

Art. 21 – Commissione per i contratti

La Commissione per i contratti ha competenza istruttoria nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Essa è composta di diritto dal Tesoriere, che svolge le funzioni di coordinatore, nonché da due Consiglieri.

Art. 22 – Asta pubblica

L’asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del Consiglio.

Ad esso è data pubblicità secondo le procedure previste dalla normativa vigente, eventualmente integrate, ove opportuno, dal Consiglio. L’avviso è altresì pubblicato per estratto in due giornali quotidiani, di cui almeno uno a diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L’avviso deve contenere, oltre all’oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l’ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 23 – Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l’invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito a presentare offerta firmata entro il giorno stabilito. La lettera d’invito contiene una sommaria descrizione dell’oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto nonché le modalità delle gare ed il criterio scelto in base al quale si procederà all’aggiudicazione.

L’individuazione delle ditte spetta al Consiglio, che può a tal fine avvalersi di apposita commissione o gruppo di lavoro. Non possono essere invitati meno di tre soggetti.

Art. 24 – Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono a cura della Commissione di cui all’art.83 nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilito dall’avviso d’asta o dalla lettera di invito.

L’aggiudicazione è deliberata dal Consiglio, su conforme parere della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia facoltà di deliberare motivatamente la non aggiudicazione.

L’aggiudicazione può aver luogo anche in costanza di una sola offerta.

Art. 25 – Criteri di aggiudicazione dell’asta pubblica e della licitazione privata

Le aggiudicazioni avvengono, nei casi di asta pubblica e di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

a)    al prezzo più basso;

b)    a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 26 – Appalto-concorso

E’ ammessa la forma dell’appalto-concorso quando il Consiglio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell’apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell’offerente per l’elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall’invito, il progetto dell’opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l’avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per l’elaborazione del progetto o del piano.

La decisione motivata, da parte della Commissione per i contratti, ha luogo in base all’esame comparativo dei diversi progetti, all’analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze del Consiglio, la Commissione può proporre al Consiglio medesimo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l’eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 27 – Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a)    quando, per qualsiasi motivo, l’asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta;

b)    quando l’urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni e servizi –dovuta a circostanze imprevedibili oppure alla necessità di fare eseguire lavori e prestazioni a spese e rischio di imprenditori inadempienti- non consenta l’indugio derivante dall’esperimento di una gara pubblica;

c)    quando trattasi di contratto il cui importo rientra nei limiti massimi stabiliti dal Consiglio;

d)    negli altri casi previsti dai successivi articoli.

Nella trattativa privata, devono di norma essere interpellate almeno tre ditte al fine di assicurare un confronto concorrenziale. A tal fine, il Consiglio adotta quanto necessario per assicurare la parità di condizioni fra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l’affidabilità e l’adeguata capacità tecnica delle ditte da interpellare, l’eventuale pubblicità della gara.

Qualora la natura dei lavori, delle forniture, delle prestazioni in genere o l’entità della spesa non consentano o non rendano conveniente il confronto concorrenziale, ovvero sussistano sufficienti ragioni per ritenerlo inutile, può procedersi alla trattativa privata singola, nei limiti stabiliti dal Consiglio.

Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l’importo:

a)    per l’affidamento di incarichi di collaborazione e/o professionali e simili, ove la scelta del prestatore d’opera è basata sull’intuito personale o su un rapporto fiduciario;

b)    per l’andamento di studi e ricerche, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

c)    per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati o attribuiti ad una ditta;

d)    per l’acquisto o la locazione di immobili;

e)    nell’acquisto di materiale librario e bibliografico, ove sussistono ragioni di correntezza nell’approvvigionamento.

Nel caso di acquisto o locazione di immobile è richiesto il preventivo parere di congruità dell’ufficio tecnico erariale, entro il termine concordato con lo stesso. Ove tale parere non pervenga entro il termine concordato, il Consiglio può individuare o costituire un altro organismo tecnico per la stima, determinandone il compenso.

Art. 28 – Stipulazione ed approvazione dei contratti

Il Presidente dà comunicazione dell’aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall’avviso d’asta o dalla lettera d’invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dalla aggiudicazione. In tal caso il Consiglio, in base ai verbali della Commissione di cui all’art.83, potrà aggiudicare la gara ad altro concorrente che abbia formulato l’offerta valida più vantaggiosa.

I contratti sono stipulati dal Presidente, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.

Art. 29 – Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l’uso.

Il collaudo è eseguito da persona incaricata dal Consiglio.

Art. 30 – Cauzione

A garanzia dell’esecuzione dei contratti i soggetti prestano idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 31 – Penalità

Nei contratti stipulati in forma scritta, di importo superiore a 30 milioni, purché non si tratti di contratti per adesione, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell’esecuzione.

Art. 32 – Lavori e spese in economia

Possono essere effettuate in economia dal Consiglio, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le seguenti spese:

a)    manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;

b)    noleggio di autoveicoli;

c)    acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, e macchine d’ufficio;

d)    piccoli impianti tecnici e logistici;

e)    provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;

f)     spese correnti per servizi postali, telegrafici, telefonici e per illuminazione, riscaldamento, forza motrice ed acqua;

g)    trasporti, spedizione e facchinaggi;

h)    opere urgenti di pulizia, disinfestazioni e derattizzazione di locali;

i)     locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento dei concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le attrezzature normalmente disponibili;

j)     spese relative a convegni, conferenze e seminari organizzati dal Consiglio;

k)    spese di rappresentanza;

l)     lavori di modesta entità, servizi e provviste di carattere urgente che per loro natura non possono essere eseguiti, o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali;

m)   lavori di traduzione e compensi per interpreti;

n)    pubblicità ai bandi di concorso ed alle iniziative culturali e scientifiche.

Il Consiglio, con apposita deliberazione, stabilisce il limite di ciascuna spesa, che non potrà eccedere 10.000 euro.

Le spese in economia sono effettuate previa acquisizione di apposito preventivo della ditta o persona interpellata.

Art. 33 – Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a)    in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale del Consiglio;

b)    a cottimo fiduciario, mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata esecuzione o ritardata consegna ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 34 – Provviste in economia

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile e nell’interesse del Consiglio.

Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di immediato impiego e di importo non superiore a 1.000 euro, si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.