DPCM 13/10/2020: COSA CAMBIA PER GLI PSICOLOGI?

Due nuovi provvedimenti sono stati emessi dal Governo in questo mese di ottobre 2020, per limitare la diffusione del virus Covid-19: il DPCM e le Indicazioni del Ministero della salute.

In questo articolo una selezione delle prescrizioni che possono interessare l’attività degli psicologi. Si rimanda in ogni caso al sito del Ministero della salute per le informazioni ufficiali e complete.

DPCM 13 OTTOBRE 2020, IN SINTESI.

L’ATTIVITÀ IN STUDIO

Articolo 1 Comma 1.

“(…) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui (…) sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”.

Articolo 1 Comma 2

“È fatto obbligo di mantenere una distanza d sicurezza interpersonale di almeno un metro (…)”

Articolo 1 Comma 5

“L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.”

Commento

l’attività professionale degli psicologi deve essere effettuata sempre con mascherina di protezione delle vie respiratorie. Deve essere mantenuta la distanza di almeno un metro.

In assenza di specifiche disposizioni, per analogia con gli eventi e le attività ricreative, le attività di gruppo devono essere svolte con posti preassegnati e distanza di almeno un metro.

IL TIROCINIO

Articolo 1 Comma 6 lettera r): “(…) le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”.

Commento

L’attività di tirocinio in presenza non è espressamente vietata, ma è possibile (e quindi riconosciuta a tutti gli effetti) l’attività non in presenza.

I PROFESSIONISTI SANITARI

Articolo 3 Comma 1 lettera a) “Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.”

Commento

L’articolo si riferisce al ‘personale sanitario’, e quindi al personale che opera a qualunque titolo nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Tuttavia, riteniamo sia un utile riferimento per tutti i professionisti che operano in ambito sanitario, anche privatamente, a conoscere ed applicare le indicazioni del Ministero della salute e dell’OMS.

INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA – MINISTERO DELLA SALUTE – 13 OTTOBRE 2020

— [Inizio estratto dalle indicazioni Ministero Salute del 13/10/2020] —

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

– un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
– un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

– eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
– prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
– non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
– promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact-tracing.”

— [fine estratto dalle indicazioni Ministero Salute del 13/10/2020] —

ALTRE COSE IMPORTANTI DA SAPERE

Queste le informazioni di base da conoscere assolutamente per svolgere in modo corretto l’attività di psicologo/a. Si trovano sul sito del Ministero della salute e sono:

– la definizione di caso
– la definizione di contatto stretto
– la procedura di indagine epidemiologica e provvedimenti di quarantena che viene avviata per i casi positivi
– le indicazioni per gli esami (tampone e sierologico).

CONCLUSIONI: DOVERI DEL PROFESSIONISTA.

Questo nuovo DPCM introduce restrizioni che sono, tuttavia, molto meno vincolanti di quelle che abbiamo sperimentato nel periodo del lockdown.

Abbiamo la responsabilità sociale di diffondere fra i cittadini una cultura della prevenzione e del rispetto della salute di tutti. Dobbiamo, noi per primi, conoscere e rispettare le regole del gioco.

Ci lasciamo con l’augurio di adattarci al meglio a queste nuove avversità. Dipende anche da noi psicologi.