Articolo 31 del Codice Deontologico: una modifica assurda?

In CNOP si sta discutendo una modifica dell’articolo 31 del Codice Deontologico. Che ci pare assurda: si vorrebbe permettere allo Psicologo di compiere prestazioni sui minori senza il consenso di tutti i titolari della Responsabilità Genitoriale.

Non tutte le prestazioni, ma solol’osservazione breve, della durata di un incontro (…) tesa a verificare le condizioni di vita” rilasciando al termine “una certificazione sintetica sulla sola eventuale sussistenza di necessità di approfondimento”.

Ora, figuriamoci questa situazione:

Ore 16.30, all’uscita di scuola.
– Vieni Pierino, ti porto dallo Psicologo di nascosto da mamma/papà, casomai ti fosse saltata qualche rotella a stare con quella/o!
– Ma papà/mamma, che stai dicendo? Non voglio!
– Su, muoviti che facciamo presto, ho bisogno di un certificatino da portare in tribunale.
(….)
– Buongiorno Signor Dottore, mi guarda il Pierino se ha tutte le rotelle a posto?
– Certo. Lei è?
– Io sono il genitore, ma non ho la responsabilità genitoriale: in tribunale hanno pensato che non fossi adatto.
– Ma davvero? Non si preoccupi, per fortuna il nostro Codice Deontologico ci permette di affrontare agilmente anche queste situazioni. Allora Pierino, vieni qui e sta’ fermo un attimo… ecco… fermo ancora… bene, ti ho osservato nelle tue condizioni di vita. Ora scriviamo due righe di certificato per dire che hai bisogno di approfondimenti.

Una vignetta estrema? Non troppo. Situazioni del genere esistono, e non sono rare.

Ma noi, che siamo professionisti, dovremmo saperlo e avere chiaro un principio: come psicologi abbiamo il dovere di proteggere i minori e le loro famiglie, di non esporli a situazioni ambigue e a conflitti.

Permettere posizioni NON EQUIDISTANTI e NON PARITARIE, o prestazioni basate su un PATTO DI ESCLUSIONE di un genitore non è certamente protettivo per i minori e per le famiglie.


IL PIANO DEONTOLOGICO.

L’articolo 3 del Codice Deontologico ci dice che “Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza (…)

L’articolo 31 ci dice che la famiglia è un sistema interconnesso e lo psicologo deve tenerne conto. Escludere a priori uno dei genitori significa non considerare la natura dell’oggetto su cui si interviene.

Nel suo complesso, il Codice Deontologico ci impone PRUDENZA.

Nel caso di un minore con due genitori, i quali esercitano ENTRAMBI la responsabilità genitoriale, essere PRUDENTI significa approcciare in modo paritario ed equidistante a tutto il sistema, perché non so cosa troverò.

In concreto, due casi più frequenti:

  • COPPIA UNITA, un genitore porta il figlio dallo Psicologo: perché non dovrebbe essere informato pure l’altro? serenamente, per telefono, per mail, ma perché prevedere che non si debba fare?
  • COPPIA CONFLITTUALE, un genitore porta il figlio dallo Psicologo perché mandare il messaggio che l’altro genitore, con cui si è in conflitto, può anche non avere voce in capitolo? e perché lanciare questo messaggio al figlio minore, che sta in mezzo, senza che sappiamo nulla della situazione?

IL PIANO CIVILISTICO

L’articolo 316 del Codice Civile stabilisce un precetto cristallino: decidono INSIEME i titolari della Responsabilità Genitoriale. È netto, non fa sconti. Non si può introdurre una formulazione del Codice Deontologico che sia – anche in astratto – in contraddizione con una norma di rango superiore. Significherebbe esporre i colleghi e i cittadini ad un rischio.

Nel DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA MODIFICA, l’articolo 316 del Codice viene letto in modo abbastanza fantasioso: il dovere di vigilanza del genitore NON titolare di responsabilità genitoriale diventa possibilità di decidere all’insaputa del genitore che HA la Responsabilità Genitoriale.

Per quanto ci si possa sforzare, questa interpretazione della norma non è condivisibile. E peraltro non è un’interpretazione condivisa nemmeno in ambito giuridico.


MA PERCHÈ IL CNOP STA DISCUTENDO QUESTA MODIFICA DELL’ARTICOLO 31?

Francamente non si sa. Il DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE di cui disponiamo non reca il nome degli estensori, non ne è descritta la genesi, ed è firmato dalla Direttrice. Le sue radici si perdono nella nebbia del tempo.

Devi sforzare la fantasia per capirci qualcosa.

L’articolo 31 è frequentemente oggetto di procedimenti. D’accordo. Ma non a caso: interviene a regolare uno degli ambiti più complessi e delicati in cui opera lo psicologo. Renderlo più lasco e complesso non servirà a ridurre il contenzioso, anzi: aumenterà l’incertezza.


CONCLUSIONI

Questa modifica dell’articolo 31 è inaccettabile sul piano tecnico e valoriale.
Il testo dell’articolo, reso complesso da casi e sottocasi, diventa un guazzabuglio.

Il nostro CD deve passare dei VALORI CHIARI. La presenza dei genitori quando cerchiamo di aiutare un figlio minore è un VALORE.

Il nostro Codice Deontologico merita una revisione, ma deve essere sistematica e nazionale.
Sulle piccole e sulle grandi cose.

Ad esempio l’espressione ‘Potestà genitoriale‘, che andrebbe espunta ovunque sia perché sostituita dal legislatore con ‘Responsabilità Genitoriale‘, un concetto ben più appropriato per descrivere il rapporto fra genitori e figli.

Ma soprattutto sarebbe ora di avere un codice di procedura nazionale, e non 20 modi diversi di gestire la deontologia.

Va poi affrontato e represso il fenomeno delle segnalazioni che i consiglieri si sparano fra loro, dardeggiando come novelli Power Rangers per ciò che si sono scritti il giorno prima su Facebook. Non è una barzelletta: si avviano procedimenti deontologici in evidente conflitto di interesse, su queste basi. Da ridere se non fosse vero.

Per cui, in sintesi: Altrapsicologia è pronta ad affrontare complessivamente il nodo del Codice Deontologico e delle procedure, in ottica nazionale, collaborativa e ampiamente condivisa dalla comunità professionale.