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La domanda arriva a bruciapelo, fra una tagliatella e un bicchiere di vino, mentre sto a cena con dei colleghi: ‘ma questi crediti ECM li devo raccogliere?’

Cala il silenzio. Io resto col boccone in gola. Come rispondere? farfuglio qualcosa – Italia pizza spaghetti mandolinosarà quel che sarà e certezza del Diritto

Poi mi riprendo – la Formazione Continua non c’entra una mazza con gli ECM, è un’altra normativa (il DPR 137/2012) e un altro tipo di crediti.

Ah – risponde un collega – Embeh? che dobbiamo fare allora? ce la danno una multa per questo?

No – rispondo – perché il DPR 137/2012 dice che c’è l’obbligo formazione continua, ma poi il CNOP deve fare un regolamento che dica come devi farla. Il CNOP, quello che c’era prima, lo ha mandato al Ministero nel Gennaio 2013 ma non è stato ancora approvato. Il CNOP che c’è adesso ha mandato quel comunicato sugli ECM, che è in contraddizione, però non ci sono delibere… insomma, non so.

Risata generale. Applauso. Al Ministero sono passati solo due anni e mezzo, praticamente un battito di ciglio. Il CNOP finisce off-topic alla prima curva. Siamo perfettamente sul pezzo.

Ma è chiaro che il problema esiste: un’intera categoria sta in sospeso, non sa quali obblighi ha. Una situazione davvero sui generis, quasi onirica, se non fosse che nel frattempo gli psicologi non sanno che fare…

Riceviamo fiumi di richieste dai colleghi. Ci scrivono in redazione, sul nostro gruppo FB Diventare Psicologo, privatamente, via whatsapp, nelle mailing list. Ci chiedono se devono raccogliere ECM, figurine Panini, punti della Miralanza o che altro. Ci chiedono se verranno sanzionati.

E noi possiamo solo rispondere che sta tutto sospeso, ma capite bene che è difficile rispondere così: la gente ha bisogno di certezze, specie se lavora e deve programmarsi le spese e l’agenda.

Gli Ordini non ci aiutano per nulla, in questo: radunati nel cenacolo itinerante del CNOP, i presidenti stanno certamente scoprendo le bellezze dell’Italia intera ma non hanno sviluppato una risposta univoca al problema della formazione continua. Tutto è opinione.

Vedo pressapochismo, su questa faccenda. Il Consiglio Nazionale ha diramato due comunicati sugli ECM, QUESTO e QUESTO, che richiederebbero di essere decifrati con ENIGMA. Gli ECM sono una ‘bella opportunità’. Eh già. E poi che si fa? perché mica siamo al mercato del pesce, che puoi contrattare: qui la gente lavora e deve avere chiarezza di regole. Niente: ogni Ordine ha avuto il suo bel paio di opinioni sul proprio sito, barcamenandosi fra verità e affiliazioni e buttandola sugli ECM. Gli Ordini a governo Altrapsicologia, con serietà e rigore, hanno basato la propria posizione su pareri legali. Ma i pareri non fanno norma.

Noi come Associazione facciamo il nostro: informazione e pressione politica. E pure limitandoci a questo, non mancano i siparietti in Procura. Gli esposti ad Altrapsicologia da parte di presidenti di Ordine hanno rallegrato la giornata agli agenti della Postale, stanchi di rincorrere i soliti veri reati. Ma di certo non hanno risolto il problema degli psicologi e forse il tempo di un Presidente di Ordine regionale si potrebbe impiegare meglio.

E così siamo ancora qui: ai mille interrogativi degli psicologi. Tirando in ballo gli ECM, il CNOP è andato del tutto off-topic rispetto al tema centrale della formazione continua, che non c’entra nulla con gli ECM perché l’obbligo proviene dal DPR 137/2012, e va costruita a partire da un principio di qualità, rispettando le peculiarità della nostra professione. Scrive bene di questo Federico Conte, nel suo articolo.

LA SITUAZIONE OGGI, PER PUNTI:

(1) NORMATIVA
La formazione continua è obbligatoria per tutti i professionisti in base al D.L. 138/2011 e al relativo DPR 137/2012. Servono però regolamenti attuativi. Quello degli psicologi è in attesa di approvazione da due anni e mezzo. Gli ECM non c’entrano nulla.

(2) CNOP
La normativa in materia di formazione continua dice che ogni Consiglio Nazionale deve fare un regolamento di categoria, e sottoporlo al proprio Ministero vigilante. Il CNOP precedentemente in carica ha inviato il Regolamento per gli psicologi nel Gennaio 2013. Il Ministero della Salute che non ha ancora risposto. Intanto la composizione del CNOP è cambiata, ci sono stati comunicati enigmatici, poi il nulla. Praticamente è la trama di Guerre Stellari.

(3) SANZIONI
In ogni caso, la violazione è di natura deontologica, lo dice il DPR 137/2012. Per noi, si cade sempre nel campo dell’articolo 5 del Codice Deontologico, si percorre il canonico cammino disciplinare e si ricevono le stesse sanzioni: avvertimento, censura, sospensione, radiazione. Ma in assenza di regole, sarà difficile comminare sanzioni.

APPROFONDIMENTO 1: L’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

Nasce fra il 2011 e il 2012 intervengono norme che valgono per tutti i professionisti con albo:

1) D.L. 13 agosto 2011 n. 138, articolo 3 comma 5, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148.
2) DPR 7 agosto 2012 , n. 137, articolo 7 – “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”

Soprattutto quest’ultima fonte di diritto è rilevante, perché scende nel dettaglio operativo e stabilisce i compiti e i ruoli di ciascun attore nella formazione continua:

Art. 7 – Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unita’ di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L’attività di formazione, quando e’ svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).

Al Consiglio Nazionale di ogni professione è attribuito il compito di redigere un Regolamento per la formazione continua e deve raccogliere il parere favorevole del Ministero vigilante.

Il ‘vecchio’ CNOP ha inviato il regolamento per la formazione continua, seguito soprattutto dall’ex presidente Pin Luigi Palma e da Mauro Grimoldi, nel Gennaio 2013 viene inviato al Ministero della Salute.

Ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta od osservazione, quindi il regolamento per la formazione continua degli psicologi non è vigente e non è rifiutato: giace presso il Ministero. L’unica fonte di regolamentazione prescritta dalla normativa e in grado di vincolare con certezza di diritto ogni psicologo iscritto all’albo, non è attualmente vigente.

In assenza di normazione, vale un obbligo deontologico (art. 5 del CD) e un obbligo generico di norma (DL 138/11 e DPR 137/12). Sappiamo che c’è l’obbligo, ma non come assolverlo.

APPROFONDIMENTO 2: PSICOLOGIA+SANITA’=ECM?

Se diventassimo professione sanitaria a tutti gli effetti, avremmo obbligo ECM? A parte la prospettiva ancora lontana (il DDL Lorenzin sul sito del Senato ce lo danno fermo in calcio d’angolo all’esame delle commissioni parlamentari dal Novembre 2014, la partita credo richiederà almeno ancora un altro anno), non sta scritto da nessuna parte che ‘Professione sanitaria = obbligo ECM’, nemmeno nel DDL Lorenzin: c’è sempre scritto che l’obbligo riguarda chi, dipendente o libero professionista, lavora per strutture pubbliche, università, ASL o private accreditate.

Qualora si intendesse far coincidere Formazione Continua degli Psicologi e sistema ECM – ma sarebbe scelta del CNOP, non obbligo di Legge – il percorso dovrebbe essere quello prescritto dalla normativa vigente, il DPR 137/2012. Come minimo, probabilmente il Ministero della Salute dovrebbe rispondere negativamente al regolamento già inviato dal CNOP nel Gennaio 2013, e il CNOP dovrebbe predisporre un nuovo regolamento in cui si dica ‘ECM e brioches per tutti‘. A quel punto, dovrebbe esserci un nuovo ripasso per approvazione in sede ministeriale.

APPROFONDIMENTO 3: LA CORAZZATA ECM

Le prime norme sulla formazione continua in ambito sanitario risalgono alla Legge 833/1978, che ha istituito il SSN. Agli articoli 47 e 48 c’è la formazione continua, e riguarda il personale dipendente e convenzionato del nascente sistema sanitario nazionale.

Ulteriore passaggio nel DPR 761 DEL 20 DICEMBRE 1979, che all’articolo 46 parla di aggiornamento professionale obbligatorio ‘per tutto il personale dell’unita’ sanitaria locale‘.

Saltiamo poi alla pietra miliare del DECRETO LEGISLATIVO 502 DEL 1992. Il decreto riguarda chiaramente il solo SSN: tutto l’articolo 1 circoscrive l’ambito. Agli articoli 16 bis, ter e quater si parla per la prima volta di formazione continua in termini moderni. Viene istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua e si gettano le fondamenta dell’ECM, che arriverà 10 anni dopo. L’obbligo di formazione resta ancora limitato a chi lavora per strutture pubbliche o collegate al pubblico:

Art. 16-quater. (Incentivazione della formazione continua) – 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

La denominazione ECM compare per la prima volta nel 2001, nell’Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 20 Dicembre 2001. Resta un programma destinato a chi opera nel SSN (e piani sanitari regionali). Si avvia la prima fase del programma ECM, e il 1 Gennaio 2002 il pargolo vede la luce.

APPROFONDIMENTO 4: LIBERI PROFESSIONISTI NEL SISTEMA ECM

Si vedono per la prima volta nel 2007. L’Accordo Stato-Regioni-Province del 1 Agosto 2007 sul riordino del sistema della formazione continua, parla di liberi professionisti in termini eventuali, facoltativi, ipotetici:

Le premesse
Il sistema ECM È un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, basato su regole comuni e condivise che ne assicurano l’omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara ripartizione di compiti tra gli rispettivi ambiti di azione. Si conferma il sistema ECM quale strumento per garantire la formazione continua finalizzata migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e da supportare i comportamenti degli operatori sanitari. Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale. La formazione continua e quindi uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti, individuali e collettivi, necessario per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario, indispensabile partire nel tempo la qualità e l’innovazione dei suoi servizi.
(…)
Destinatari nel sistema ECM
Destinatari della formazione continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i liberi professionisti. È evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie normative ed individuare agevolazioni sui costi supportati. Parimente potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione del dossier formativo. Appare inoltre opportuno approfondire la possibilità di allargamento graduale dell’obbligo formativo attivo agli operatori che operano nel sistema del settore socio sanitario, con previsione di crediti anche per questo settore. (…)

La Legge 244 del 2007, articolo 2 comma 357, conferma quanto appena riportato senza aggiungere una virgola, e così gli attribuisce forza di Legge. Praticamente, è legge che i liberi professionisti sono destinatari pure loro del sistema ECM in modalità che forse-eventualmente-domani-chissà.

La saga dei liberi professionisti nel sistema ECM prosegue anche nel 2009, quando un nuovo Accordo Stato-Regioni-Province del 5 Novembre 2009 riprende quanto iniziato nel 2007, senza grandi modifiche: viene dedicato un capitolo specifico dell’Allegato A che sostanzialmente ribadisce i contenuti dell’Accordo 2007.

Si arriva poi al 2012: l’accordo Stato-Regioni-Province del 19 Aprile 2012 è laconico, sul tema dei liberi professionisti:

Liberi professionisti
I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti anno. Nel manuale di accreditamento dei provider è regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutto reality gestite dagli ordini, collegi e associazioni professionali di riferimento. Al fine di favorire l’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare ai liberi professionisti, gli ordini, i collegi e le associazioni e le federazioni, riconosciuta ai sensi del decreto del Ministro della salute del 19 giugno 2006, qualora accreditati in qualità di provider, possono presentare e assicurare un’offerta formativa che preveda piani informativi su tematiche di particolare rilevanza professionale, oltre che etica deontologica. Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi scritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alle coperture delle spese sostenute dall’ordine, collegio associazione e dalle relative federazioni nazionali.

Qui finisce la lunga storia degli ECM: i giorni nostri sono storia recente che nulla modifica o introduce di nuovo. Ad oggi, non vi è alcun obbligo di acquisizione di crediti ECM dimostrabile con certezza in capo ai liberi professionisti. Non vi è inoltre alcun dettato di norma che possa far pensare ad un collegamento fra lo statuto di ‘professione sanitaria’ e l’essere sottoposti in modo automatico all’obbligo di formazione continua mediante ECM.