La Formazione Continua Obbligatoria per Psicologi | 2018

Finalmente anche gli psicologi hanno la loro formazione continua. O meglio: non ce l’hanno ancora, siamo solo al primo step.

Il CNOP ha infatti deliberato a fine Gennaio 2018 questo regolamento per la formazione continua (LINK).

Con insolita solerzia lo ha pure messo online, sebbene non sia ancora approvato. Con l’effetto di creare ulteriore confusione su un tema sensibile per tutti gli psicologi.

Quindi, prima di tutto va chiarito che il regolamento non è ancora vincolante: occorre attendere che il Ministero della Salute lo approvi, potrebbero passare mesi e potrebbe tranquillamente subire modifiche.

Detto questo, alcune considerazioni.

UN REGOLAMENTO IN RITARDO DI 5 ANNI

L’obbligo di formazione continua per tutti i professionisti (non solo psicologi) c’è dal 2012. Compito dei Consigli Nazionali era stabilire il COME, attraverso un regolamento.

Ecco, gli psicologi sono rimasti appesi per 5 anni, soggetti ad un obbligo di formazione senza però le regole per assolverlo. Fortunatamente siamo una categoria culturalmente votata a formarci, lo facciamo spontaneamente.

Ma il ritardo con cui il CNOP si è interessato a questo tema è comunque inaccettabile. Ed è cosa che Altrapsicologia ha continuamente denunciato in questi anni.

Chiusa qui la parentesi polemica, passiamo alle questioni pratiche.

I PUNTI PRINCIPALI DA SAPERE:

La formazione continua obbligatoria:

(1) non è una cosa solo per gli psicologi, ma riguarda tutte le professioni. E’ frutto di una legge dello Stato e di prescrizioni europee.

(2) con gli ECM non c’entra nulla, gli ECM seguono un loro percorso vincolante per gli operatori del SSN. Comunque, i crediti ECM sono validi ai fini della Formazione Continua.

(3) la formazione continua non è su base regionale, non cambia da un Ordine all’altro.

Scendendo nel dettaglio, lo psicologo libero professionista che oggi dovesse cimentarsi nella lettura del Regolamento, probabilmente non capirebbe nulla o quasi di come funzionerà in pratica: capirà che servono 150 crediti, corrispondenti a un’ora di formazione per ciascun credito, da cumulare nel triennio. E che in qualche misura alcune attività che svolge, come la supervisione o l’insegnamento o la scrittura di articoli e monografie, potrà essere fatta valere come credito. Ma non saprebbe esattamente come e quanto.

Il rimando a fantomatici ‘periodi di sperimentazione’, ‘manuali del provider’ e ‘manuali del professionista’ che dovrebbero regolamentare cose che già dovrebbero essere contenute nel regolamento, crea un gioco di scatole cinesi che ha dello psichedelico. In specie perché poi di questi documenti non c’è traccia, per il semplice fatto che ancora non esistono.

COSA SUCCEDE SE NON ASSOLVO L’OBBLIGO?

Ma cosa potrebbe succedere al professionista che non ottemperasse all’obbligo formativo? Di fatto, ciò che succede oggi: sarebbe perseguibile per violazione del Codice Deontologico, se segnalato.

Ma non essendo ancora approvato dal Ministero della Salute, ad oggi questo regolamento non è vincolante per nessuno.

I PREGI DI QUESTA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Finalmente si è rimediato ad un vuoto, che ci ha resi il fanalino di coda delle professioni: tutti gli altri professionisti hanno chiare le modalità per il proprio aggiornamento, gli psicologi no.

Si è pure evitato lo spettro di un obbligo ECM per tutti. Anche se non si può ritenere un plus, o una gentile concessione: è la legge che dice che la formazione continua è qualcosa di diverso ed ulteriore al sistema ECM.

I DIFETTI DI QUESTA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

Altrapsicologia ha seguito l’iter di costruzione di questo regolamento FCP, ed è stato possibile contribuire fornendo indicazioni che abbiamo ritenuto di senso, in assoluto spirito costruttivo.

Purtroppo, non tutte sono state accolte.

Ce ne dispiace, perché il risultato finale probabilmente avrebbe potuto essere migliore. Fra i vari punti critici, alcuni sono macroscopici.

Ad esempio il regolamento non dettaglia quanto prescritto dall’art. 7, comma 3 del D.P.R. 137/2012:

(a) “le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati

(b) “i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento“.

Queste mancanze impediscono di valutare quale impatto concreto, economico e di tempo, ci sarà sui colleghi psicologi. Dunque siamo ancora nell’incertezza.

QUANTO DOVREMO ATTENDERE PER AVERE CERTEZZE?

Ora tocca al Ministero della Salute, che deve approvare il regolamento. Il che non ci rassicura sul fatto che a breve avremo una regola chiara, univoca e modellata sulla nostra professione. Quindi, non è prevedibile un tempo.

IN CONCLUSIONE

Noi siamo contenti che sia stato fatto un passo avanti.
Poteva essere fatto sicuramente meglio, e pazienza. La perfezione non è di questa terra, e sicuramente non sta di casa al CNOP.