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Una vicenda che ha dell’incredibile: sei Ordini regionali dovrebbero convocare le elezioni per Dicembre 2017, ma non lo fanno.
Il CNOP, che in questi casi dovrebbe sostituirsi a loro nell’indire le elezioni, decide invece di sospenderle. Alla lettera per non più di sei mesi. Ma nulla vieterà di deliberare ulteriori proroghe.

Si nega così agli psicologi di Sicilia, Basilicata, Umbria, Molise, Friuli e Valle D’Aosta il diritto di eleggere i propri rappresentanti nell’Ordine.

Perché tutto questo? Il pasticcio nasce da un disallineamento nel rinnovo degli Ordini regionali dovuto al mancato raggiungimento del quorum durante passate elezioni, e al tentativo del CNOP attualmente in carica di sanare la situazione. Che ha portato però ad un risultato paradossale: un emendamento contenuto nel Milleproroghe di Febbraio 2017 che invece di chiarire, complica la situazione.

Ma a fronte dell’oggettiva ambiguità della norma, la scelta degli Ordini e del CNOP è invece molto chiara: nel dubbio, ci proroghiamo e restiamo saldamente al nostro posto oltre i quattro anni di mandato.

Abbiamo atteso con pazienza che il CNOP facesse il proprio lavoro. Ora la misura è colma.

Abbiamo intanto scritto una lettera di segnalazione ai Ministeri vigilanti.

 

E intendiamo agire perché questa situazione si sblocchi al più presto, per difendere il diritto di elettorato degli psicologi.

Qui trovi il FacebookLive con Federico Zanon, Presidente AltraPsicologia, Nicola Piccinini, Presidente Ordine Lazio e Gaetana D’Agostino, Consigliera Ordine Sicilia, con la ricostruzione cronologica e documentale di tutta la vicenda e le prospettive future.

 

Questa è la lettera che abbiamo inviato ai Ministeri:

 

Oggetto: Elezioni Consigli territoriali Ordine Psicologi, interpretazione art.20, comma 1  legge  18-2-1989,  n.56.  Delibera  C.N.O.P. sospensione  procedure elettorale n.41 del 14-10-2017.

 

La presente, in qualità di presidente dell’Associazione AltraPsicologia, una delle maggiori associazioni italiane di psicologi,  al fine di segnalare una situazione potenzialmente lesiva del diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti agli Ordini degli Psicologi delle regioni Sicilia, Molise, Basilicata, Umbria, Valle D’Aosta e Friuli.

La nuova formulazione dell’art.20, comma 1 della legge istitutiva dell’ordinamento della professione di Psicologo n.56/1989, così come sostituito dall’art.4, comma 5-septies del D.L. 30-12-2016, n.244, convertito con modificazioni dalla legge 27-2-2017, n.19 intitolato “Elezione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine”, stabilisce che: “Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio nazionale dell’ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell’ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate”.

La ratio di questa nuova formulazione, agevolmente rinvenibile negli atti parlamentari che l’hanno preceduta, è quella di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine, composto dai Presidenti dei Consigli territoriali, sincronizzando le procedure elettorali di rinnovo della composizione di questi ultimi (esplicitamente, sul punto, cfr. Atto Camera O.D.G.9/02803-A/140 del 20-2-2015, cha rileva la necessità di: “…introdurre una disposizione che preveda una finestra elettorale predeterminata e valida per tutti i Consigli territoriali…” onde evitare “…lo sfasamento nel rinnovo dei diversi Consigli territoriali” che, di fatto, “…impedisce la costituzione del Consiglio Nazionale, con la conseguenza che, in caso di ripetizione delle operazioni elettorali in qualcuno dei 21 Consigli territoriali, il CNOP non possa essere convocato, così come non può essere convocata la sessione elettorale unica per la nomina del rappresentante della Sezione B dell’Albo in seno al CNOP, lasciando senza rappresentanza a livello nazionale l’intera categoria professionale…”).

 

Al momento, la situazione dei rinnovi presenta un notevole disallineamento:

  • il C.N.O.P. terminerà il proprio mandato nel giugno 2018;
  • i Consigli dell’Ordine della Valle d’Aosta, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise, dell’Umbria e della Sicilia nel dicembre 2017;
  • i Consigli dell’Ordine della Toscana, delle Marche, di Trento, della Sardegna, del Piemonte, della Liguria, della Puglia, della Campania, del Lazio, dell’Abruzzo, del Veneto, di Bolzano, della Lombardia e dell’Emilia Romagna tra febbraio e giugno 2018
  • il Consiglio dell’Ordine della Calabria nell’anno 2019.

 

Vista l’imminente scadenza dei citati Consigli territoriali e affinché il novellato art.20, comma 1 della legge n.56/1989 produca concretamente i suoi effetti, è necessario addivenire rapidamente ad una soluzione che garantisca il riallineamento di tutti i rinnovi, ma sul punto non si è ancora raggiunta un’interpretazione condivisa e ciò sta portando, di fatto, alla paralisi del meccanismo delle consultazioni elettorali, con grave limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti agli Ordini regionali in scadenza.

Sollecitato dal C.N.O.P., il Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, con nota prot. n.0008706.U del 31-8-2017, ha affermato – richiamando una precedente presa di posizione del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 18-8- 2017 (di cui non si dispone) – che l’art.20, comma 1 della legge n.56/1989 “…non richieda che tutti gli ordini territoriali si debbano rinnovare contemporaneamente, nel terzo quadrimestre dello stesso anno, ma semplicemente che i consigli territoriali in scadenza, anno per anno, si debbano rinnovare nel terzo quadrimestre del medesimo anno”.

Lo stesso Ministero, ancora sollecitato dal C.N.O.P., con ulteriore nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia prot. n.0165306.U del 6-9-2017, ha aggiunto che “In altri termini… la norma non richiede la contestualità della scadenza degli ordini territoriali. Sono peraltro numerosi i Consigli che scadranno nella prima parte del 2018 e che saranno, dunque, prorogati fino alla fine di quell’anno”.

Ne è seguita la nota del C.N.O.P. prot. n.17000257 dell’11-9-2017, indirizzata al Ministero della Giustizia e al Ministero della Salute, con la quale è stato evidenziato che “…secondo l’interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia, la contemporaneità sarebbe limitata soltanto alle elezioni degli ordini in scadenza anno per anno; ne deriverebbe che nel 2017 verrebbero “prorogati” i Consigli di Valle d’Aosta, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria e Sicilia, i quali, tuttavia, sono tutti già in scadenza ordinaria nel mese di dicembre e non sarebbero quindi interessati alla proroga. Nel 2018 sarebbero prorogati i Consigli di Toscana, Marche, Trento, Sardegna, Piemonte, Liguria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Veneto, Bolzano, Lombardia e Emilia Romagna, anch’essi in scadenza nei primi di quell’anno e quindi parzialmente interessati. Infine, nel dicembre del 2019 il solo Consiglio della Calabria, già in scadenza ordinaria nel dicembre 2019 e, quindi, non interessato alla proroga. Nel parere… inoltre, non si fa alcun riferimento né alla eventuale proroga del Consiglio Nazionale, né alla eventuale soluzione delle problematiche di funzionamento evidenziate… le conclusioni del predetto parere producono il fine opposto a quello della nuova norma, peggiorando la situazione esistente, con… gravissime ripercussioni sul funzionamento del Consiglio nazionale stesso. Non si avrebbe più certezza del dies a quo per l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale… Neppure si può ipotizzare che le continue elezioni dei Consigli territoriali modifichino di anno in anno la composizione del Consiglio Nazionale, compresi gli organi direttivi… in quanto tale modalità paralizzerebbe di fatto il suo funzionamento…”.

 

Pochi giorni dopo, il C.N.O.P. con diffida stragiudiziale del 15-9-2017 ha chiesto al Ministero della Giustizia di “…voler adottare… i provvedimenti conseguenti ed idonei a dare… attuazione all’art.20… prorogando la scadenza del Consiglio Nazionale… e di tutti i Consigli territoriali… scadenti dal dicembre 2017 sino al terzo quadrimestre dell’anno 2018, periodo nel quale saranno indette le elezioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell’ordine ancora in carica, onde consentire la proclamazione degli eletti entro il 31 dicembre  del medesimo anno…”. Questa diffida non risulta riscontrata dal Ministero della Giustizia.

 

Nel frattempo, tuttavia, è intervenuto il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N., con nota prot. DGPROF n.0049879-P-03/10/2017 in risposta alla nota C.N.O.P. dell’11-9-2017, assumendo una posizione interpretativa differente da quella del Ministero della Giustizia. Il dicastero Salute, infatti “…ritiene di condividere l’interpretazione fornita da codesto Consiglio nazionale, in quanto la finalità della norma suddetta è proprio quella di consentire la piena operatività di funzionamento del Consiglio medesimo. Tale esigenza può essere realizzata solo attraverso l’allineamento delle scadenze temporali dei consigli territoriali. Tanto premesso, la scrivente Direzione dà piena disponibilità ad un incontro con codesto Consiglio e con la competente Direzione generale del Ministero della Giustizia… al fine di addivenire ad una concorde soluzione interpretativa della normativa in questione”.

Preso atto di ciò, il C.N.O.P. con deliberazione n.41 del 14-10-2017 ha deciso di “…sospendere le procedure elettorali di rinnovo dei consigli territoriali fino al definitivo pronunciamento circa la portata della norma di cui all’art.20 comma 1 della L. 56/89 da parte dei Ministeri competenti, e comunque non oltre sei mesi”.

A nostro avviso questa decisione è stata adottata in carenza di potere in concreto. Non risulta, infatti, una norma che attribuisca al C.N.O.P. il potere di intervenire in materia elettorale in chiave inibitoria. Dal verbale della seduta del 14-10-2017 si evince che il C.N.O.P., nel tentativo di giustificare il proprio intervento sospensivo, ha richiamato l’art.2, comma 4 del D.P.R. 25-10-2005, n.221 che, però, prevede un potere sostitutivo in capo al Consiglio nazionale esercitabile solo nell’ipotesi di mancata indizione delle elezioni da parte dei Consigli territoriali, e non all’inverso.

In conclusione, è minata la funzionalità degli organismi di gestione dell’ordinamento della nostra professione: gli Ordini Regionali in scadenza non hanno proceduto alla regolare convocazione delle elezioni e il C.N.O.P. ha adottato una sospensione delle procedure elettorali in carenza di potere in concreto, invece che agire in sostituzione ai sensi dell’art.2, comma 4 del D.P.R. 25- 10-2005, n.221. Con ciò, configurando anche una oggettiva limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo per gli iscritti agli Ordini regionali in scadenza.

 

Auspichiamo, pertanto, un fattivo intervento da parte dei Ministeri della Salute e della Giustizia volto alla tutela del diritto di elettorato degli psicologi e al buon funzionamento degli Ordini e del C.N.O.P.

 

 

Roma, 25/10/2017

Presidente AltraPsicologia

Federico Zanon