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I FATTI. Era il Dicembre 2013 e in Sicilia si votava per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli psicologi. In quell’occasione alcuni colleghi avevano contestato le procedure elettorali, presentando regolare ricorso al Tribunale di Palermo.

LA RISPOSTA DELL’ORDINE SICILIA. L’Ordine degli Psicologi della Sicilia aveva opposto un problema di competenza, sostenendo che fosse competente il TAR e non il Tribunale Ordinario a doversi occupare della vicenda. In prima battuta, il Tribunale Ordinario aveva accolto l’eccezione e rimandato la vicenda al TAR.

Stralcio dalla sentenza n.24/2015 pubbl. il 20/07/2015. RG n.381/2014

“(…) con sentenza 4448/2014 dei giorni 18/22 settembre 2014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere del ricorso proposto dagli odierni appellanti nei confronti dell’Ordine Psicologi Sicilia, avente per oggetto l’impugnazione dell’intero procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia per il quadriennio 2014-2017, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti del 12.12.2013, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi a detta proclamazione (…)”.

L’APPELLO. I colleghi che hanno contestato le procedure elettorali, considerando la prima sentenza emessa non conforme a quanto stabilito dalla nostra legge 56/89, hanno presentato ricorso in appello. Il giorno 20 Luglio 2015 la Corte d’Appello si è pronunciata, emettendo una sentenza favorevole alle ragioni addotte dai colleghi: ad occuparsi del ricorso deve essere il Tribunale Ordinario e non il TAR.

Stralcio dalla sentenza n.24/2015 pubbl. il 20/07/2015. RG n.381/2014

“(…) va subito osservato che le considerazioni del primo giudice urtano col fatto che l’art. 17 della Legge 56/1989 prevede una espressa riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario, stabilendo che ‘Le deliberazioni del consiglio dell’ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al Tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso’. La richiamata disposizione, quindi, stabilisce l’attribuzione esclusiva al giudice ordinario di tutte le controversie riguardanti i ‘risultati elettorali’ (compresi quindi gli atti e le modalità con cui si sono svolte le elezioni), senza distinguere i casi in cui sono coinvolti diritti soggettivi da quelli riguardanti la tutela di interessi legittimi. (…)

IL SIGNIFICATO DELLA SENTENZA. Da questo punto in poi, si entrerà nel merito delle contestazioni sul procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Sicilia, segnalate nel ricorso. Il procedimento giudiziario per le elezioni per l’Ordine Psicologi Sicilia rimane quindi aperto, e resta in capo al Tribunale Ordinario, ove potranno essere ammesse prove testimoniali. Si tratta di una sentenza destinata ad avere un rilievo anche oltre i confini siciliani, dato che rappresenta un precedente in materia di giurisdizione elettorale degli Ordini:

 

Stralcio dalla sentenza n.24/2015 pubbl. il 20/07/2015. RG n.381/2014

“(…) Del resto, anche nei casi – come quello in esame – in cui non è prevista espressamente una riserva di giurisdizione domestica, la materia elettorale relativa alle professioni non può ritenersi ripartita fra più giudici, in quanto la disposizione prevista dall’articolo 6 comma I della Legge 1034/1971 attribuisce al giudice amministrativo il potere di decidere esclusivamente i ricorsi relativi alle controversie elettorali riguardanti i consigli comunali, provinciali e regionali, e non certo anche quelli relativi alle controversie elettorali riguardanti i consigli degli ordini professionali, qualificati dall’art. 6 comma III del D.Lgs. 139/2005 come ‘enti pubblici non economici a carattere associativo’, e quindi aventi natura diversa dai predetti enti territoriali (cfr. Cass. S.U. civ. n. 23209/2009).”.

DA QUI IN AVANTI. Ora che la competenza del giudice ordinario è stabilita, non ci resta che attendere lo svolgersi di questa complessa vicenda giudiziaria, che è sempre rimasta aperta.

CNOP. Resta criptico in questo senso il titolo del Comunicato Stampa del 29 settembre 2014 – pochi giorni dopo la sentenza che rimandava tutto al TAR – ad ora presente sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che titola “CHIUSO IL CONTENZIOSO PER LE ELEZIONI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SICILIA”.

http://www.psy.it/comunicati-stampa/allegati/2014_09_29-comunicato-stampa.pdf