DURC… chi era costui?

Capita sempre più spesso che per lavorare presso alcune realtà (in particolare la Pubblica Amministrazione, quindi istituzioni locali, asl, scuole, ecc.) ci venga chiesto di produrre il DURC (il Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesta la nostra situazione di regolare versamento dei contributi previdenziali.

Per gli psicologi iscritti ENPAP l’omologo di questo documento è il cosiddetto Certificato di Regolarità Contributiva: in questo mio articolo mi riferisco al DURC perché è con questo acronimo che gli enti in genere definiscono questo tipo di documenti.

Il DURC viene erogato dalla Cassa stessa e può essere richiesto seguendo le istruzioni a questo link.

Attenzione: il DURC spesso viene richiesto direttamente dalla stazione appaltante (l’Ente che ci paga) ad ENPAP che è tenuto ad inviarlo!

Se la nostra situazione contributiva è regolare l’operazione è semplicissima.

Il problema sorge quando – ed è una situazione che coinvolge purtroppo moltissimi colleghi tanto che il bilancio consuntivo 2014 presentava circa centocinquanta milioni di crediti verso gli iscritti (che in parte si stanno recuperando) – il DURC è invece irregolare.

In presenza di DURC irregolare perdiamo l’incarico e la conseguente possibilità di guadagno.

Si può quindi creare un circolo vizioso negativo in cui il collega che non ha potuto pagare i contributi dovuti non riesce a lavorare e ad incassare quei soldi che gli permetterebbero, tra l’altro, di pagare il dovuto.

Oppure il collega deve, quando possibile, accollarsi i costi di una rateizzazione o gli interessi della carta di credito.

Per ovviare a questa situazione ho portato all’attenzione del Gruppo di Lavoro Previdenza e del Consiglio di Indirizzo Generale il meccanismo dell’intervento sostitutivo.

Di cosa si tratta:

in pratica, grazie a questo meccanismo previsto dal DPR 207 del 5 ottobre 2010 il debito contributivo viene pagato ad ENPAP direttamente dall’Ente che ci attribuisce un incarico (se il debito contributivo è minore del compenso ci verrà data la differenza, se invece il debito contributivo è maggiore dovremo provvedere noi prima possibile).

La situazione oggi: il DPR 207 che indicavo prima fa riferimento specificamente ad INPS e Cassa Edile, sulla base di questa specifica situazione la possibilità per i colleghi psicologi di usufruire dell’intervento sostitutivo è legata fondamentalmente alla discrezionalità dell’Ente appaltante.

Se vogliono possono farlo, se non vogliono (per motivi burocratici, di tempo o altro) non ci sono normative che impongano loro tale percorso.

Un possibile percorso di lavoro potrebbe portare alla estensione ad ENPAP e a tutte le Casse di questa normativa.

Se, al termine di questo percorso, si confermasse formalmente il diritto (non più la concessione, quindi) ad utilizzare questo strumento anche in ENPAP avremmo questi vantaggi:

Per l’iscritto

mani

  •    la possibilità di non perdere una occasione di lavoro e di reddito        (oltre che di rete professionale)
  •     la possibilità di saldare un debito contributivo (e relative sanzioni e interessi) 
  •   la possibilità di vedersi accreditati gli interessi legati al proprio montante contributivo

Per ENPAP

mani

  • la possibilità di incassare i contributi pregressi senza dover ricorrere a riscossioni forzose e a sanzioni pesanti e, attraverso una buona gestione, investire le risorse conseguenti per garantire maggiore solidità alla Cassa e migliori servizi agli iscritti.

 

 

Si tratta quindi di una soluzione capace di portare vantaggio contemporaneamente ad ENPAP e al collega psicologo.

Esattamente il tipo di percorso che cerchiamo di portare avanti da quando, tre anni fa, abbiamo ricevuto dai colleghi il mandato a gestire al meglio la nostra Cassa.