image_pdfimage_print

In data 30 ottobre 2020 è stata impugnata presso il Tribunale Civile di Catanzaro la Delibera n.185 del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria denominata “Deleghe al Presidente, al Segretario e al Tesoriere”.

Con tale provvedimento il Consiglio, in data 3 ottobre 2020, ha deliberato di: “delegare il Presidente, ed i nominati Segretario e Tesoriere alla gestione della sede, delle utenze di vario genere, degli arredi e per le comunicazioni agli iscritti al solo fine del regolare e buon funzionamento dell’Ordine, nonché delega gli stessi soggetti che ricoprono le cariche sopra citate a svolgere i compiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell’art.12 legge n.56/1989, in particolare provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine per quanto necessario, nei limiti di spesa
eventualmente stabiliti dal Consiglio e, comunque, nei limiti delle disponibilità per ciascun capitolo di bilancio”.

La delibera appare in palese contrasto con quanto disposto dalla Legge 56/89 che demanda al Consiglio le attribuzioni contenute nell’art. 12. Per effetto di tale delibera infatti:

l’intera amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, la cura del patrimonio mobiliare ed immobiliare e la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi (lettera c art.12 L. 56/89);

la tenuta dell’albo professionale, le iscrizioni le cancellazioni e la revisione dell’albo (lettera e art. 12 L. 56/89);

la competenza a provvedere alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero vigilante nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il consiglio (lettera f art.12 L.56/89);

la competenza a designare i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale, ove siano richiesti (lettera g art.12 L.56/89)

risultano tutte sottratte al Consiglio e conferite in via esclusiva al Presidente, al Tesoriere ed al Segretario, peraltro con il voto favorevole e decisivo dei tre.

Trattasi di attribuzioni di centrale importanza per ogni Ordine Professionale e che, proprio per tale ragione, la legge attribuisce ad un organo collegiale come il Consiglio.

L’effetto deflagrante di tale delibera è che, ad oggi, i Consiglieri si trovano di fatto nell’impossibilità di adempiere ai loro diritti e doveri e al mandato conferito dai colleghi psicologi che li hanno eletti in seno al Consiglio, a distanza di poco più di un anno dalla loro elezione.

Dopo aver fatto presente in sede di Consiglio le nostre forti perplessità e rimostranze in merito al provvedimento, aver chiesto un parere pro veritate all’Avvocato dell’Ordine (richiesta di parere ritenuta pretestuosa dal Presidente e mai evasa dal legale del nostro Ordine), noi 7 Consiglieri di AltraPsicologia, nel pieno rispetto dei termini di legge, ci siamo visti costretti ad impugnare il provvedimento al fine di vedere rispettati i nostri diritti e poter adempiere ai nostri doveri.

Dal 30 ottobre ad oggi abbiamo mantenuto il giusto riserbo sulle azioni intraprese. Oggi, a notifica avvenuta, possiamo dare notizia del nostro ricorso. Adesso tutto sarà deciso nelle aule di tribunale.