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Altrapsicologia chiede all’Ordine Psicologi Veneto la pubblicazione di verbali e delibere, un argomento che galleggia da quasi un anno fra le varie discussioni del consiglio.

Perché non si può certo dire che non se ne parli, di pubblicare i verbali. Se ne parla, eccome. Solo che non si fa.

L’argomento era collocato al diciannovesimo posto dell’ordine del giorno del consiglio del 23 Gennaio 2012. Siamo arrivati a discutere a fatica il primo punto.

Nel frattempo, come consiglieri in Veneto stiamo chiedendo almeno di avere a disposizione i verbali approvati in questi ultimi anni, che non sono mai stati consegnati. La risposta ottenuta finora è che tutto deve essere autorizzato dal presidente dell’Ordine. Ma il presidente, su queste stesse pagine, in un commento del 5 Gennaio affermava: “Ho ribabito più volte in consiglio che i verbali sono pubblici.”

Eppure, ad oggi i verbali non ci sono. Quali informazioni si nasconderanno mai dentro a questi verbali? noi di Altrapsicologia non abbiamo nulla da nascondere: tutto ciò che abbiamo detto e fatto in consiglio può e deve essere pubblico.

Non vogliamo che questa storia diventi una battaglia: tutti si dichiarano d’accordo, manca solo che il consiglio si pronunci con un voto. Dunque, votiamo senza ulteriori dilazioni.

La trasparenza non è soltanto un principio etico e politico, ma deve declinarsi in atti concreti, anche nel rispetto delle normative a cui le pubbliche amministrazioni devono sottostare.

Se l’Ordine degli Avvocati di Roma pubblica integralmente i verbali dei consigli, e il Garante per la Privacy si pronuncia specificamente a favore della pubblicazione dei verbali delle riunioni delle pubbliche amministrazioni, vuoi vedere che non possiamo farlo all’Ordine Psicologi Veneto?

Qui di seguito, per la cronaca, la richiesta inviata all’Ordine Psicologi Veneto.

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All’Ordine Psicologi Veneto
Alla cortesia del Prsidente
Ai consiglieri

Sabato, 7 Gennaio 2012

OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN PUNTO ALL’ODG dal titolo “PUBBLICAZIONE SUL SITO DI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E RELATIVE DELIBERE”

Egregio Presidente, Gentili Consiglieri,

in qualità di consiglieri dell’Ordine Psicologi Veneto, rileviamo la latenza con cui si sta affrontando la questione della pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari e relative delibere.

Vogliamo rappresentare che:

  • La legge 56/89, art.14 (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine) al comma 1 dispone che “Il verbale della riunione non ha carattere riservato”
  • Il regolamento interno dell’Ordine Psicologi Veneto, Art. 28 (Pubblicità delle riunioni e dei verbali) dispone che “Le riunioni del Consiglio sono aperte, tranne nel caso di procedimenti disciplinari. Il Consiglio regolamenta il flusso in base alla capienza della sala e delle sue strutture. I verbali delle sedute del Consiglio e le delibere sono pubblici e devono essere disponibili alla consultazione da parte degli iscritti, con gli opportuni accorgimenti atti a garantire la tutela della privacy (ai sensi della L.675/96) e a salvaguardare l’integrità degli atti.”
  • è stato chiesto più volte, in diverse occasioni e da diversi consiglieri, di inserire un punto all’Ordine del Giorno per deliberare di pubblicare verbali e delibere nel sito dell’Ordine. Tali richieste risultano a protocollo o nei verbali delle sedute consiliari, ma l’argomento è sempre stato inserito sul fondo dell’elenco dei punti in discussione e non si è mai riusciti a discuterlo e a deliberare.
  • la decisione di compiere “attività istruttoria” per valutare la fattibilità della pubblicazione non può giustificare quasi un anno di attesa;
  • il sito WEB, per interessamento della Commissione Comunicazione che ne ha seguito lo sviluppo tecnico, ha già uno spazio predisposto alla pubblicazione di verbali e delibere;

La trasparenza non è soltanto un principio etico e politico, ma va tradotta in atti anche in forza delle normative a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi.

Da un’istruttoria informale svolta dagli scriventi a titolo personale nel Dicembre 2011, via web, della durata di un’ora scarsa e utilizzando un comune motore di ricerca, è risultato che i seguenti enti pubblicano i verbali in spazi non riservati del proprio sito web:

ORDINI PROFESSIONALI

  • Ordine degli Avvocati di Roma: verbali pubblicati integralmente
  • Ordine Ingegneri Roma: alcuni verbali pubblicati, in modo discontinuo
  • Ordine Ingegneri Firenze: verbali delle commissioni pubblicati, in modo discontinuo. Ordini del giorno e date delle riunioni pubblicate
  • Ordine Avvocati Firenze: verbali pubblicati integralmente
  • Ordine Medici di Massa Carrara: verbali dei consigli pubblicati integralmente
  • Ordine Avvocati Massa Carrara: alcuni verbali di commissione pubblicati, in modo discontinuo
  • Ordine Ingegneri Trento (Testo della delibera: “Pubblicazione verbali: Il Consiglio delibera di procedere alla pubblicazione sul sito dei verbali delle riunioni consiliari. Prima della loro pubblicazione tutti i verbali dovranno essere depurati dei dati sensibili. Viene nominato il Consigliere Decaminada quale referente per la verifica dei verbali prima della loro pubblicazione”)

COMUNI:

  • Comune di Ghedi (BS)
  • Comune di Quinzano (BS)
  • Comune di San Lazzaro (BO)
  • Comune di Padova (Delibere online, verbali e delibere liberamente consultabili in cartaceo)

Inoltre, un comunicato del Garante della Privacy pubblicato sul sito ufficiale definisce la materia.

______________(inizio citazione)________________

Internet: verbali e deliberazioni della Pubblica Amministrazione in rete

Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare via Internet i verbali, le deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la propria attività. Per i provvedimenti che contengono dati personali relativi a terzi, serve tuttavia una norma, anche di regolamento, che definisca l’ambito di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza, come avviene ad esempio in alcune disposizioni che disciplinano, anche su un piano generale, la pubblicità di determinati atti (es., pubblicazione di atti nell’albo pretorio).

Le amministrazioni potrebbero anche rendere note in altro modo notizie relative alla propria attività, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 675/1996 che riguardano l’attività giornalistica e di manifestazione del pensiero e che prevedono, anche in collegamento con l’apposito codice di deontologia già emanato, alcune garanzie a tutela degli interessati. Quest’ultima possibilità può essere peraltro utilizzata anche da singoli componenti di organismi che, senza violare l’eventuale segreto d’ufficio, mettano loro stessi in circolazione, anche via Internet, resoconti non ufficiali di riunioni, iniziative e attività.

I due principi sono stati riaffermati dal Garante in un parere fornito su richiesta del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) che aveva posto un quesito sulla legittimità della prassi, seguita da alcuni componenti, volta a trasmettere, per posta elettronica, resoconti e notizie sui lavori e sulle decisioni assunte che venivano poi pubblicati su alcuni siti web.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato che, perché le deliberazioni e gli atti ufficiali contenenti dati personali possano essere consultati via Internet, vanno osservate le generali disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti e dei documenti delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle norme che tutelano la privacy. Tali norme prevedono particolari cautele per i dati c.d. “sensibili” ed anzi pongono anche un divieto assoluto per la diffusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute (si potrà procedere quindi eventualmente ad “oscurare” alcuni riferimenti a dati del genere).

Inoltre in generale il nuovo comma 3 bis dell’art. 22 della legge 675 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, in assenza di precise disposizioni di legge sul trattamento dei dati sensibili, debbano disciplinare in appositi regolamenti i tipi di dati trattati e la loro possibile utilizzazione.

Per quanto riguarda, invece, la diffusione via Internet di resoconti non ufficiali e di notizie sull’attività del Consiglio universitario nazionale, l’Autorità ha stabilito che si tratta di un’attività lecita che rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, cui si applicano le stesse disposizioni previste per l’esercizio dell’attività giornalistica.

Nel caso in questione, quindi, l’utilizzo e la divulgazione delle informazioni può avvenire senza il consenso della persona interessata e la preventiva autorizzazione del Garante, ma è necessario rispettare i limiti al diritto di cronaca previsti a tutela della riservatezza e della dignità delle persone dalla legge e dall’apposito codice deontologico.

Tra gli obblighi da osservare vi è, quindi, anche quello che impone di raccogliere i dati personali in modo lecito. Questo principio, osserva l’Autorità, non è stato violato dai componenti del consiglio universitario cui si riferisce il quesito poiché le informazioni e le notizie, oggetto di pubblicazione, sono stati predisposti sulla base di appunti presi durante le riunioni e non riguardano aspetti coperti da segreto.

Roma, 19 aprile 2000

___________________(fine citazione)__________________

Stante quanto sopra, si richiede con forza di inserire e discutere con urgenza un punto all’Ordine del Giorno per votare la seguente proposta di delibera:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto delibera di pubblicare integralmente i verbali delle riunioni di consiglio e le relative delibere. La pubblicazione deve permettere l’accessibilità al pubblico. Dalla pubblicazione sono sempre esclusi i verbali relativi alla funzione deontologica e le parti di verbale che contengono dati sensibili chiaramente riferiti a specifiche persone, definiti dal D.lgs.196/2003 [art.4, lettera d, “dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”].

In ogni caso, si richiede che i consiglieri ricevano di default i verbali dei consigli, una volta approvati, in formato file e senza la necessità di richiederli singolarmente alla segreteria: un consigliere non è un semplice cittadino che deve dimostrare interesse per ottenere l’accesso agli atti. L’interesse si desume dal ruolo che riveste nell’ente. Sappiamo che non è per cattiva volontà che questo finora non è stato fatto, e che i consiglieri stessi non hanno mai mosso richieste in proposito, per cui confidiamo che il problema sia facilmente risolvibile.

I Consiglieri

Stefania Vecchia, Federico Zanon, Anna Galiazzo